Legge 129-2010: Misure in materia di energia e proroga riordino sistema incentivi
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 agosto 2010 n. 129 di conversione del DL 105/2010, con misure urgenti in materia di energia e la proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. Il provvedimento contiene diverse novità in materia energetica, riguarda anche le tariffe incentivanti sulle fonti rinnovabili e attribuisce infine ad Invitalia l'attuazione dei programmi europei di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga
di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di
riordino del sistema degli incentivi. (10G0161)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti
in materia di energia, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n.
99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto
mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2266):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
il 9 luglio 2010.
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede referente, il 9 luglio 2010 con pareri delle commissioni lª,
5ª, 8ª, 13ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' i1
13 e 14 luglio 2010.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 13, 14,
20, e 21 luglio 2010.
Esaminato in aula i1 14 luglio 2010 ed approvato il 22 luglio
2010.
Camera dei deputati (atto n. 3660):
Assegnato alla X Commissione (Attivita' produttive, commercio e
turismo), in sede referente, il 26 luglio 2010 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII,
XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla X Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 e
29 luglio 2010.
Esaminato in aula il 30 luglio 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 3 agosto 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2266-B):
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni lª,
5ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 3
agosto 2010.
Esaminato in aula i1 3 agosto 2010 ed approvato il 4 agosto 2010.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2010, N. 105
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Misure urgenti in materia di energia). - 1. A seguito
ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno
2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
"l. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di
emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti
i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed
organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province
autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti
privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo
finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di
cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel
decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al
presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso
istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il
raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli
interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e
l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo
periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con
deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia
autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo,
nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate".
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui
al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010,
n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini
di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma
1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano
prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le
parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attivita'
agricole utilizzati nelle attivita' agricole o" sono sostituite dalle
seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da
attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al di
fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Sistema informatico integrato per la gestione dei
flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del
gas). - 1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la
migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito
presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per
la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia
elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana i
criteri generali per il funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il
Sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti
eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari
competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione
dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati
personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in
conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti
gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure
volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti
finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorita'
medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a
tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura.
Nelle more dell'effettiva operativita' del Sistema, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le
modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai
clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a
remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte
dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori
dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
Art. 1-ter. - (Interpretazione autentica in materia di tariffa
onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore
a 1 MW). - 1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si
interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a),
si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in
esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c),
si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in
vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 1-quater. - (Denunce di inizio attivita' per la realizzazione
di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Sono
fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili che risultino avviate in conformita' a disposizioni
regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che
gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 1-quinquies. - (Garanzie finanziarie ai fini
dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili). - 1. Al fine di contrastare le attivita'
speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da
parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti,
il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, opportune misure affinche' l'istanza per
l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue
garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il
rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
Art. 1-sexies. - (Rafforzamento degli strumenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico). - 1. Per far fronte alle criticita'
di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non
programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, puo' disporre un rafforzamento, fino ad una potenza
di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del
sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista
per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi
che comportano minor impatto ambientale.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-septies. - (Ulteriori disposizioni in materia di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Il comma 1
dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e'
sostituito dai seguenti:
"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e
modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a
tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5
del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31
dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano
comunicato all'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi
elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed
entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da
asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione
dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel
rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE
S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono
effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni
di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le
amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di
indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla
politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a
evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti
alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate
entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle
iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia'
assegnate.
Art. 1-octies. - (Opere connesse agli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili). - 1. Le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di
connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di
trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia
prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione
rilasciata dal gestore di rete.
Art. 1-novies. - (Competenze in materia di attivita' sulla rete di
trasmissione elettrica oggetto di DIA). - 1. All'articolo 1-sexies,
comma 4- undecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, le parole: "e notifica" sono sostituite
dalle seguenti: "che puo' notificare"».
All'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita' e in
posizione di terzieta', secondo i principi del diritto dell'Unione
europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il
Ministero dello sviluppo economico puo' attribuire, mediante
convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di
accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte
nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei,
relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di
accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».
L'articolo 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Modifica del termine per la concessione della
miniera di carbone del Sulcis). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 38,
comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "entro il 31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2011"».
Testo del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 158 del 9 luglio 2010), coordinato con la legge
di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante misure urgenti in materia di energia.
Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia
di riordino del sistema degli incentivi. (10A10414)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia di energia
(( 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte
costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla
trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e
delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale,
anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di
emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono
pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di
cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari
del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province
autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti
i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed
organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province
autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti
privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo
finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e
l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non
inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del
Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo
stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di
mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di
cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei
relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel
decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al
presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso
istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1,
decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il
Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il
raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli
interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e
l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo
periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con
deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato
invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia
autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo,
nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli
interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure
di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a
legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti
privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate».
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso,
l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui
al salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le
province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di
cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano
prorogati, senza soluzione di continuita', fino alla data fissata
nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della
materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali
relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le
parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attivita'
agricole utilizzati nelle attivita' agricole o» sono sostituite dalle
seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da
attivita' agricole, utilizzati nelle attivita' agricole, anche al di
fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati.))
(( Art. 1-bis
Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi
relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di incentivare la
migliore funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e' istituito
presso l'Acquirente i unico S.p.A. un Sistema informatico integrato
per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti
di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di i
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas emana i criteri generali i per il funzionamento del sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso il
sistema sono stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti
eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari
competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione
dei dati personali, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
adotta specifici criteri e modalita' per il trattamento dei dati
personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema, in
conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti
gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure
volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti
finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'autorita'
medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a
tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura.
Nelle more dell'effettiva operativita' del sistema, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le
modalita' di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai
clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a
remunerazione dei costi relativi alle attivita' svolte
dall'Acquirente unico S.p.A. e' determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori
dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.))
(( Art. 1-ter
Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per
gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW
1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta
nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a),
si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in
esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c),
si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in
vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.))
(( Art. 1-quater
Denunce di inizio attivita' per la realizzazione di impianti di
energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia
di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita' a
disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla
tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a
condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
(( Art. 1-quinques
Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di contrastare le attivita' speculative legate allo
sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano
l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non
concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
opportune misure affinche' l'istanza per l'autorizzazione di cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico
del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di
eventuali successivi subentranti.))
(( Art. 1-sexies
Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico
1. Per far fronte alle criticita' di sicurezza del sistema
elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello
sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' disporre
un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti
finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con
remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi
per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor
impatto ambientale.u'
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
(( Art. 1-septies
Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
1. Il comma 1 dell'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.
41, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e
modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a
tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del
medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre
2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato
all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al
gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro
la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30
giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da
asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione
dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel
rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE
S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono
effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni
di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le
amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione».
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di
indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla
politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione
dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a
evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per impianti
alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate
entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilita' delle
iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione gia'
assegnate.))
(( Art. 1-octies
Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili
1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti
dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.))
(( Art. 1-novies
Competenze in materia di attivita' sulla rete di trasmissione
elettrica oggetto di DIA
1. All'art. 1-sexies, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: «e notifica»
sono sostituite dalle seguenti: «che puo' notificare».))
Art. 2
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle
partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
(( «1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuita' e
in posizione di terzieta', secondo i principi del diritto dell'Unione
europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il
Ministero dello sviluppo economico puo' attribuire, mediante
convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di
accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte
nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei,
relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di
accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».))
(( Art. 3-bis
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del
Sulcis
1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2011».))
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.