Legge 163/2010: In Gazzetta Ufficiale le misure urgenti in materia di trasporto e finanziaria

Stemma Nazionale della Repubblica Italiana - immagine di FlankerConvertito in Legge, con modificazioni, il Decreto legge 125/2010 emanato lo scorso mese di agosto dal Presidente della Repubblica, recante Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Il provvedimento è entrato in vigore il 6 ottobre 2010.

Il testo della legge si articola in 4 articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 forniscono rispettivamente le disposizioni per il settore dei trasporti e quelle in ambito finanziario.

L'articolo 3 stabilisce la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012, autorizzando una spesa di euro 1.500.000 per il 2010, di euro 2.500.000 per il 2011 e di euro 9.800.000 per il 2012, mentre con:

  • l'articolo 3bis si autorizza, per l'anno 2010, una spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona;
  • l'articolo 3ter si fornisce un'interpretazione autentica circa i contributi a fondo perduto destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, previsti dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  • con l'articolo 3quarter viene integrato il comma 28 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale nel settore dell'autotrasporto risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro.

Infine, l'articolo 4 definisce l'entrata in vigore.

Guri n. 233 del 5 ottobre 2010

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010 , n. 125

Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010), coordinato con la legge
di conversione 1°ottobre 2010, n.  163  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il  settore  dei
trasporti e disposizioni in materia finanziaria». (10A11965) 

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di trasporto 
 
  1. Al solo scopo di consentire alle societa'  di  cui  all'articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di  fare  fronte
ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire  la  loro
gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare
temporaneamente  le  risorse  di   rispettiva   spettanza   destinate
all'ammodernamento e adeguamento della flotta,  di  cui  all'articolo
19,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo  restando  il
relativo  ripristino   tale   da   consentire   gli   interventi   di
ammodernamento   e   adeguamento   nel   rispetto   degli    obblighi
convenzionali. 
  2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3  della  legge  31  marzo
1982,  n.  119,  le  parole:  «settecento  miliardi  di  lire»   sono
sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro». 
  3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze,  missione  competitivita'  e  sviluppo
delle imprese, programma incentivi alle  imprese,  destinato  a  fare
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte  dallo  Stato,  e'
incrementato di 140 milioni di euro  per  l'anno  2010.  Al  relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
cui  all'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive   modificazioni,   relativa   al   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate nell'ambito delle  risorse  assegnate  dal  CIPE  con
delibera  n.  36  del  26  giugno  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un  importo  di  euro  140
milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  15  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite
le seguenti: «entro il 30 aprile 2011». 
  5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83  milioni
di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione lineare delle  dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato  1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse  le  spese
indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge  n.  78
del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
privatizzazione di  cui  all'articolo  19-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  2009,  n.  166,  garantendo  la  continuita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con  le
isole nel rispetto dei limiti delle risorse  finanziarie  di  cui  ai
commi da 16 a 18 del medesimo articolo  19-ter,  tenuto  conto  della
intervenuta   ammissione   alla    procedura    di    amministrazione
straordinaria   della   Tirrenia   di   navigazione   Spa   e   della
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa: 
    a) i compendi  aziendali  di  Tirrenia  di  navigazione  Spa,  in
amministrazione  straordinaria,  e   di   Siremar-Sicilia   regionale
marittima Spa,  in  amministrazione  straordinaria,  che  nell'ambito
della procedura di  amministrazione  straordinaria  saranno  definiti
necessari  alla  gestione  del  servizio  pubblico   previsto   dalle
convenzioni di  cui  alla  lettera  f),  possono  essere  ceduti  dal
commissario straordinario anche separatamente; 
    b)  il  commissario  straordinario  contiene  nei  tempi   minimi
consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la
stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non
discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a); 
    c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania  completano  le
rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve  tempo  ed  in
ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui
alla lettera b); 
    d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo  19-ter
del decreto-legge n. 135 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate  dal  1°
ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui
alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla  gestione
del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale; 
    e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera  b),
gli eventuali finanziamenti attivati  dal  commissario  straordinario
assistiti dalla garanzia di cui all'articolo  2-bis,  secondo  comma,
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni,  sono  impiegati  per  fare   fronte   alle   esigenze
necessarie alla gestione del  servizio  pubblico  per  assicurare  la
continuita' territoriale per tutto il periodo  di  svolgimento  della
procedura competitiva di cui alla lettera b); 
    f) gli schemi di convenzione di Tirrenia  di  navigazione  Spa  e
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data  10  marzo
2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9,  del  decreto-legge  n.
135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  166  del
2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti
salvi e le  relative  convenzioni  saranno  stipulate  dal  Ministero
concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi
aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle  procedure  di  cui
alla lettera b); 
    g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente: )) 
  «24-bis.  Gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere   per   i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono  esenti
da imposizione fiscale». 
  (( 5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita'  del  settore
del  trasporto  marittimo,  legate  all'esigenza  di   garantire   la
continuita' territoriale, e per favorire la conclusione dei  processi
di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le  risorse
del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  relative  ai  programmi  di
interesse strategico regionale di  cui  alla  delibera  del  CIPE  n.
1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  137
del 16 giugno 2009. )) 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Disposizioni in materia finanziaria 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2010»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale  proroga  del
predetto  termine  in  conformita'  alla  normativa  comunitaria   in
materia.». 
  (( 1-bis. In  considerazione  della  specificita'  del  settore,  a
decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre  2012,  per  le
spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese  editrici
di quotidiani e periodici iscritte al  Registro  degli  operatori  di
comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si  applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da  adottare  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di  esperto  del
servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in  ogni  caso
cessato ad ogni effetto, sia giuridico  sia  economico,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione. 
  1-quater. All'articolo 8,  comma  2,  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per  il  versamento  di  tali
somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,». 
  1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
  1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Ogni controversia relativa  all'applicazione  del  presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo». )) 
  2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2,  comma
97, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  presentato  entro  il  30
aprile  2010  richiesta  di  sottoscrivere   un   Accordo,   di   cui
all'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha  effettivamente
sottoscritto tale Accordo  entro  i  successivi  novanta  giorni,  e'
concessa, al fine  di  contrastare  l'aggravamento  della  situazione
economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita'
di integrare, entro il 30  settembre  2010,  la  documentazione  gia'
trasmessa, al fine di procedere alla  stipula  del  predetto  Accordo
entro il 15 ottobre 2010.  Per  la  regione  Puglia  la  disposizione
contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data  del  15  ottobre
2010. In caso di mancata  sottoscrizione  dell'Accordo  entro  il  15
ottobre  2010  la  quota  di   maggior   finanziamento   si   intende
definitivamente sottratta alla competenza della Regione. ((  Al  fine
di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati
alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali  previsti  ai
sensi del presente comma, i  termini  ivi  stabiliti  possono  essere
differiti  fino  al  15  dicembre  2010  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la  coesione
territoriale. 
  2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi
sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n.  311,  nelle  quali  siano  scattati,  nell'anno  2010,  gli
incrementi automatici nella misura fissa di  0,15  e  di  0,30  punti
percentuali rispettivamente  per  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai
sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, il blocco automatico del turn over e il  divieto  di  effettuare
spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i  competenti  tavoli
tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il  31
ottobre 2010, il venir meno delle condizioni  che  hanno  determinato
l'applicazione delle citate misure, le predette misure  non  operano.
La disapplicazione delle stesse e' disposta con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la  coesione
territoriale. 
  2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul  valore
aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni  cofinanziate  per
il periodo 2007-2013 dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca  (FEP),  nonche'  dai
regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n.
861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite  nell'ambito  di
interventi a  titolarita'  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico  sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16  aprile
1987, n. 183. )) 

        
      
                               Art. 3 
 
Partecipazione italiana all'Esposizione  internazionale  di  Yeosu  e
  all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 
  1.  E'  autorizzata  la  partecipazione  italiana   all'Esposizione
internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si  svolgera'  dal
12 maggio 2012 al 12 agosto 2012,  e  all'Esposizione  internazionale
orticola  di  Venlo  (Regno  dei  Paesi  Bassi),  che  si   svolgera'
dall'aprile  all'ottobre  2012.  Per   l'espletamento   dei   compiti
organizzativi e' istituito, presso il Ministero degli affari  esteri,
il Commissariato generale del Governo italiano per la  partecipazione
all'Esposizione  internazionale  di  Yeosu  2012  e   all'Esposizione
internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dello  sviluppo  economico,
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e  per  il  turismo  e'  nominato  il
Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni (( di cui
al presente comma )) e sono stabilite la durata, l'articolazione e le
modalita' di funzionamento della struttura. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011  e
di euro 9.800.000,00 per il  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                           (( Art. 3-bis. 
 
 
                 Contributo al Segretariato generale 
                   dell'Unione per il Mediterraneo 
 
  1. Per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per  un
contributo  all'Unione  per  il  Mediterraneo  (UpM)   destinato   al
funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  ad  euro
125.000  per  l'anno  2010,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. )) 

        
      
                           (( Art. 3-ter. 
 
 
                      Interpretazione autentica 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  e)
ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel
senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati  alla
ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono  concessi  ai
privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli  articoli
1117 e seguenti del codice civile, a  titolo  di  indennizzo  per  il
ristoro, in tutto o in parte, dei  danni  causati  dal  sisma  del  6
aprile 2009 ad edifici  di  proprieta'  privata.  Conseguentemente  i
contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi
tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e),  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. )) 

        
      
                          (( Art. 3-quater. 
 
 
                Destinazione di risorse per incentivi 
                   nel settore dell'autotrasporto 
 
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 28 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  risorse
complessive di cui  al  presente  comma  potranno  essere  utilizzate
indifferentemente  sia  per   il   completamento   di   progetti   di
aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di  ulteriori  progetti
da attivare secondo le modalita' stabilite  dai  regolamenti  di  cui
sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». )) 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.