Legge 163/2010: In Gazzetta Ufficiale le misure urgenti in materia di trasporto e finanziaria
Convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto legge 125/2010 emanato lo scorso mese di agosto dal Presidente della Repubblica, recante Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Il provvedimento è entrato in vigore il 6 ottobre 2010.
Il testo della legge si articola in 4 articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 forniscono rispettivamente le disposizioni per il settore dei trasporti e quelle in ambito finanziario.
L'articolo 3 stabilisce la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012, autorizzando una spesa di euro 1.500.000 per il 2010, di euro 2.500.000 per il 2011 e di euro 9.800.000 per il 2012, mentre con:
- l'articolo 3bis si autorizza, per l'anno 2010, una spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona;
- l'articolo 3ter si fornisce un'interpretazione autentica circa i contributi a fondo perduto destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, previsti dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- con l'articolo 3quarter viene integrato il comma 28 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale nel settore dell'autotrasporto risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro.
Infine, l'articolo 4 definisce l'entrata in vigore.
Guri n. 233 del 5 ottobre 2010
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010 , n. 125
Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010), coordinato con la legge
di conversione 1°ottobre 2010, n. 163 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore dei
trasporti e disposizioni in materia finanziaria». (10A11965)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni in materia di trasporto 1. Al solo scopo di consentire alle societa' di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali. 2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro». 3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitivita' e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, e' incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011». 5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, garantendo la continuita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con le isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto della intervenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa: a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente; b) il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a); c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b); d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale; e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera b); f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui alla lettera b); g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente: )) «24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale». (( 5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita' del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuita' territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009. ))
Art. 2 Disposizioni in materia finanziaria 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita' alla normativa comunitaria in materia.». (( 1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione. 1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,». 1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo». )) 2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, e' concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita' di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione gia' trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. (( Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. 2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. 2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonche' dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarita' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. ))
Art. 3 Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgera' dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgera' dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo e' nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni (( di cui al presente comma )) e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalita' di funzionamento della struttura. 2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(( Art. 3-bis. Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo 1. Per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art. 3-ter. Interpretazione autentica 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprieta' privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
(( Art. 3-quater. Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». ))
Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.