Legge 217-2010: misure urgenti in materia di sicurezza

Police icon - immagine di JuhkoConversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. Dopo l’approvazione definitiva da parte del Senato, avvenuta il 15 dicembre scorso con 162 voti favorevoli, 1 contrario e 97 astenuti, la Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 19 dicembre scorso.

Il Decreto-legge del 12 novembre 2010 n. 187 si articola nei seguenti Capi:

  • Capo I Misure per gli impianti sportivi;
  • Capo II Potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia;
  • Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  • Capo IV Disposizioni in materia di sicurezza urbana;
  • Capo V disposizioni per la funzionalita' del ministero dell'interno.

Di seguito le modificazioni inserite, in sede di conversione, nella Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, presente sulla GURI n. 295 del 18 dicembre 2010:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187

Testo  del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.187  (in   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010), coordinato
con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in
materia di sicurezza». (10A15268)

          
Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.


Art. 1


Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

(( 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno
2013». ))
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A
garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'art.
2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal
Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo
articolo 2-ter.».


          
Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI



                               Art. 2 


Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita'
di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere
affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo
comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi
ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui
espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro ((
quarantacinque giorni )) dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, (( sono definiti i servizi,
ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis
dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le
modalita' per il loro espletamento, )) attraverso l'integrazione del
decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in
attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41. (( Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
trasmissione. )) Decorso tale termine, il decreto puo' essere
egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo
comma, del codice penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi
o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove
si svolgono manifestazioni sportive). -1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, (( nell'espletamento delle mansioni svolte in
occasione delle manifestazioni sportive, )) e' punito con le stesse
pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».


          
Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI



                            (( Art. 2-bis 


Fondo di solidarieta' civile

1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa
natura, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di
solidarieta' civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e'
alimentato:
a) da una quota del ondo unico giustizia in misura non
superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive
modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita'
ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da
chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili,
provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma
di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a
favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su
persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e
dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che
abbiano comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore al
10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione
che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei
reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarieta'
civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in
occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla
lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre
provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato,
compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno,
finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il
risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle
somme disposte dal giudice.
3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma
2, nonche' all'individuazione delle modalita' relative all'esercizio
del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il
Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da
un prefetto, la cui composizione e' stabilita con decreto del
Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il
Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai
criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del
Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonche' per la
procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia
dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei
confronti del medesimo soggetto. ))


          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA



                               Art. 3 

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata.
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione
del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'
economiche;»;
(( 1-bis) al comma 2, alla lettera b) e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al
Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura»; ))
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi
derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis),
affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed
amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si
estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita
la seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;
(( a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) e'
sostituita dalla seguente:
«i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in
quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata»; ))
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine,
il seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con
delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni
immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano
a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.».
(( 3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia
del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia
medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito
dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a
tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono
instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti
dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e
delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente
comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e
non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali
fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata sono
assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per
l'anno 2012.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. ))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA



                               Art. 4 


Integrazione della Commissione centrale consultiva
per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di
sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un
magistrato designato dal Ministro della giustizia (( tra quelli gia'
collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della
giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
emolumento, compenso o rimborso di spese». ))


          
Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA



                               Art. 5 


Potenziamento della cooperazione
internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
sono (( predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee
di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, )) per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della
polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),
presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza -
direttore centrale della polizia criminale (( e composto da membri di
comprovata esperienza e professionalita' nello specifico settore,
individuati con successivo atto del presidente. )) Per la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.


          
Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI



                               Art. 6 

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e
ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di (( entrata in
vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, )) ed i contratti di
subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle
disposizioni di cui all'articolo 3 (( della medesima legge n. 136 del
2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del
presente decreto, )) entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore (( della legge di conversione del presente decreto. Ai
sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si
intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita'
previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del
2010, e successive modificazioni. ))
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o
postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati (( sistemi diversi
)) » di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si
interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di
pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano
idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione
finanziaria.


          
Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI



                               Art. 7 


Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di
tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «1.500 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di
pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in
favore di uno o piu' dipendenti»;
3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio,
sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della
societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»;
b) all'articolo 6:
01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di
cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 3, comma 9-bis»;
02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o
postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni»;
03) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico
bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5»;
04) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3,
comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
valore di ciascun accredito»;
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal
prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981,
l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede
l'autorita' che ha applicato la sanzione.».
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».


          
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA



                               Art. 8 


Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le
ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal
secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.».


          
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA



                               Art. 9 


Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il
prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in
relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima
risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».


          
Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO



                               Art. 10 


Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e
altri incarichi speciali

1. All'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi
a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i
prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota
del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in
posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio,
prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore
ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono
collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro
dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche
del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari
collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella
qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia e' reso indisponibile un numero di posti, per ciascun
funzionario collocato in disponibilita', equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II
puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante
ai funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.».


          
Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO



                               Art. 13 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


GURI n. 297 del 21 dicembre 2010

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 12 novembre  2010,  n.
18, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217,
recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza». (Testo coordinato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 18
dicembre 2010). (10A15356)

    Nel titolo del testo coordinato citato in epigrafe, riportato nel
Sommario alla pagina III, prima colonna, della sopra indicata
Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: «Testo del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 18, coordinato con la legge...», leggasi: «Testo
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, coordinato con la
legge...».

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