Patto di stabilita' interno 2011-2013 per le Province e i Comuni con oltre 5mila abitanti
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Circolare del Ministero dell'Economia n. 11/2011, firmata lo scorso 6 aprile, concernente il Patto di stabilita' interno destinato alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per il triennio 2011-2013.
Sono i commi da 87 a 124 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) a disciplinare il nuovo Patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013, volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.
L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quantifica l'entita' del predetto concorso, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 300 milioni di euro per l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le Province e nella misura di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il documento del MEF contiene criteri interpretativi per l’applicazione del patto di stabilità interno ed evidenzia, in particolare, le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti, inclusi il nuovo metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il “Patto regionalizzato”.
GURI n. 135 del 13 giugno 2011 - Suppl. Ordinario n. 144
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 6 aprile 2011 , n. 11
Patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (11A07701)
Alle Province Ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano - Loro sedi e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato Generale - Sezione Autonomie locali - Roma Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Roma Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rapporti con le Regioni - Roma Al Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direz. Centr. Finanza locale - Roma Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Roma Al Gabinetto del Ministro - Sede All'Ufficio Legislativo-Economia - Sede All'Ufficio Legislativo-Finanze - Sede All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma All'U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4 - Roma All' A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n. 46 -Roma Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro sedi La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema: PREMESSA A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO A.1 Enti di nuova istituzione A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2011-2013 B.1 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole B.2 Comunicazione dell'obiettivo B.3 Disposizioni per Roma capitale B.4 Riduzione degli obiettivi annuali C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 C.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.7 Altre esclusioni a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila b) Risorse connesse alla Autorita' per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma c) Risorse connesse ad Expo' Milano 2015 d) Federalismo demaniale e) Entrate straordinarie D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO E.1 Misure di contenimento del debito E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto regionalizzato G. MONITORAGGIO H. CERTIFICAZIONE I. MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO a) Riduzione dei trasferimenti erariali b) Divieto di impegnare spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2011-2013 M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE PREMESSA I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 che e' volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quantifica l'entita' del predetto concorso, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 300 milioni di euro per l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e nella misura di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La novita' piu' significativa, contenuta nei commi da 87 a 93 del citato articolo 1 della legge di stabilita' 2011, e' rappresentata dall'introduzione di una regola di carattere generale, che consiste nel conseguimento, da parte di ciascun ente locale, del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica. La regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Non considerare, come parametro per l'individuazione dell'obiettivo, la spesa finale complessiva rende meno onerosa la manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza di spesa in conto capitale. Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013. Il riferimento ad un periodo piu' ampio del singolo anno consente di ridurre sensibilmente il fenomeno riscontrato negli scorsi anni di obiettivi troppo ambiziosi legati a fatti gestionali di natura straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento. Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti tendenzialmente piu' "deboli", l'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, e' corretto per azzerare gli effetti peggiorativi connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Come per gli anni scorsi, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita', sono escluse alcune voci di entrata e di spesa (calamita' naturali, grandi eventi, risorse provenienti dall'UE). Ad esse si sono aggiunte nuove esclusioni, contenute nel novellato patto di stabilita', per rispondere a determinate esigenze (commissioni straordinarie per la gestione dei comuni commissariati per mafia e relative spese in conto capitale, progettazione ed esecuzione del censimento, comuni dissestati della provincia de L'Aquila, Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Scuola per l'Europa, Expo' Milano 2015 e federalismo demaniale). In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale capitale della Repubblica, il comma 112 prevede, inoltre, che il comune di Roma concordi, con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del proprio patto di stabilita' in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali e, in caso di mancato accordo, applichi le disposizioni del patto previste per gli enti locali. La legge di stabilita' potenzia, altresi', il ruolo delle regioni con riguardo al patto di stabilita' interno dei propri enti locali. In particolare, la regione puo' intervenire: a) autorizzando gli enti locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a fronte del contestuale miglioramento di pari importo dell'obiettivo programmatico della regione stessa in termini di cassa o di competenza (c.d. Patto regionale verticale); b) rimodulando gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli enti locali del proprio territorio in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per gli stessi enti locali (c.d. Patto regionale orizzontale). Sono, infine, sostanzialmente riconfermate le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, nonche' l'impianto sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto degli obiettivi, mentre il meccanismo della premialita' previsto per gli enti locali virtuosi e' sostituito dal disposto del comma 122 che prevede una riduzione degli obiettivi annuali sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura complessiva pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico e il saldo conseguito dagli enti inadempienti. A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO Come anticipato nella premessa ed al pari di quanto disposto per gli anni scorsi, gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT. Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2011 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2009, risulti superiore a 5.000 abitanti. A.1 Enti di nuova istituzione Il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2008, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno nell'anno 2011. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2008 assumera' a base di riferimento le spese correnti registrate nel 2009. Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008. A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL Per quanto riguarda l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli enti commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), il comma 114, come gia' disposto dal comma 18 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, prevede che ad essi si applichino le regole del patto a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Si segnala che la mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" o all'indirizzo "http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/" della situazione di commissariamento ai sensi del summenzionato articolo 143 del TUEL determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto (comma 109). B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2011-2013 Come indicato nella premessa, l'ammontare del concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2011-2013 e' stato quantificato dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2010. Il comma 2 del medesimo articolo opera la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilita' interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare ne' l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione ne' il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo, nell'ambito del saldo del patto di stabilita' interno, dell'avanzo di amministrazione non e' consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. Rispetto alla disciplina previgente il nuovo meccanismo di attribuzione di saldo obiettivo e' parametrato non piu' al saldo registrato in un periodo precedente, bensi' alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale. Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, cosi' come desunta dai conti consuntivi, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013 (comma 88). Le percentuali individuate sono: - per le province, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 8,3%, 10,7% e 10,7%; - per i comuni, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 11,4%, 14,0% e 14,0%. Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore cosi' determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91). Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008). Si rappresenta, altresi', che le nuove regole del patto di stabilita' interno introducono un principio generale, valido a decorrere dal 2011, che prevede che l'obiettivo strutturale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e' rappresentato dal conseguimento di un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero (comma 90). La regola di carattere generale non si applica quando, per esigenze di finanza pubblica, e' richiesto un contributo specifico al comparto degli enti locali. In tal caso, opera la regola di carattere specifico, introdotta dal comma 91. Quindi, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la disposizione del comma 90 e' assorbita da quanto previsto dai commi 91 e successivi. Il successivo comma 93 prevede, inoltre, misure correttive del patto di stabilita', finalizzate a tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e a distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Il comma dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato, in attuazione del comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ripartisce la citata somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni. Nel successivo paragrafo B.1., nella Fase 4, sono indicate le modalita' di riparto di tali somme tra gli enti locali beneficiari. Per supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita' interno 2011-2013, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul sito web dedicato al patto di stabilita' interno www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (o http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/) un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui e' indicata la nuova procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2011-2013. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, individuare il proprio obiettivo, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo. La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l'anno 2011 e' costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/11/P e OB/11/C (utili per il calcolo del saldo obiettivo espresso in termini di competenza mista) relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. B.1 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA Il comma 88, lettere a) e b), prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante: Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Province 8,3% 10,7% 10,7% Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti 11,4% 14,0% 14,0% Nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, e', quindi, inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. In merito, si segnala che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2011 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non e' esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali). Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2011-2013 nella misura quantificata dall'articolo 14, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2010, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2006, 2007, 2008) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', infine, da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Gli obiettivi sono riportati nelle celle (h), (i) ed (l). Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78 del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi' il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti. In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 prevede che "le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto dell'adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.". Per l'anno 2011, non essendo stata raggiunta entro i termini previsti l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la rideterminazione dei trasferimenti, attuata con il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, e' stata operata mediante il criterio proporzionale previsto dalla legge. Per il 2012, alla luce di quanto esposto, la riduzione dei trasferimenti potra' essere attuata o mediante un accordo in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che preveda l'applicazione di criteri di ripartizione non piu' basati sulla proporzionalita', oppure, in caso di mancato accordo, il Ministro dell'interno potra' procedere alla riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. Per il 2012, inoltre, il riferimento per operare la riduzione della spettanza sara' costituito dai trasferimenti 2011, che, pur presentando un andamento sostanzialmente costante nel corso degli anni, avranno un ammontare diverso rispetto a quelli del 2010 per l'applicazione di tutte le norme che sono alla base della loro quantificazione ed anche per effetto dei taglioperati nel 2011. Quindi, essendo il decreto relativo alle riduzioni dei trasferimenti erariali emanato con cadenza annuale e non essendo noti i criteri di riduzione che saranno adottati ed il valore delle spettanze da assumere a riferimento, non e' possibile conoscere l'ammontare delle riduzioni che saranno operate negli esercizi 2012 e 2013. Cio' posto, al fine di simulare gli obiettivi 2012-2013, unicamente per scopi conoscitivi e programmatori, le riduzioni che saranno attuate nel 2012 e nel 2013 sono stimate secondo un criterio di proporzionalita', ossia applicando alla riduzione dei trasferimenti operata nel 2011 la percentuale di incremento del 67% desunta dal rapporto fra la riduzione dei trasferimenti disposta per il 2012 e quella disposta per il 2011; in termini numerici la percentuale e' ottenuta rapportando 2.500 a 1.500, per i comuni e 500 a 300 per le province. Naturalmente, ove intervengano modifiche al quadro normativo relativo alle entrate dei comuni e delle province, saranno diramate apposite istruzioni integrative su tale aspetto e per gli altri connessi. In particolare, con specifico riferimento ai provvedimenti attuativi in materia di federalismo municipale e provinciale, in base ai quali muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente, attraverso la soppressione dei trasferimenti erariali, e' bene precisare che ai fini dell'applicazione del comma 91 si fa riferimento, allo stato attuale, alla riduzione dei trasferimenti definiti per l'anno 2011 dal citato Decreto ministeriale e a quella ipotizzata alla medesima data con riferimento agli anni 2012 e 2013. Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione) Il nuovo metodo di calcolo puo' determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista registrati nel 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo), tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. Per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore del saldo obiettivo finale e' stato, pertanto, introdotto dal comma 92 un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla meta' della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla meta' della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio". Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione: 1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che la distanza fra i due obiettivi e' pari a _150-100_=50 e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari a 150 - (50/2)=125; 2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto conseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che la distanza fra i due obiettivi e' pari a _50-100_=50 e l'obiettivo finale dell'ente e', quindi, pari a 50 + (50/2) =75. (1) Nella cella indicata con la lettera (s), e' riportato l'obiettivo calcolato per l'anno 2011 in sede di comunicazione dell'obiettivo 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato (2) . La procedura visualizza automaticamente il valore del fattore di correzione (cella (t)) e, quindi, l'obiettivo finale per l'anno 2011 (cella (u)). Al riguardo, occorre segnalare che la determinazione dell'obiettivo - essendo quest'ultimo espresso in migliaia di euro - incorpora il principio dell'arrotondamento alla migliaia piu' prossima. L'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato procede, quindi, arrotondando i numeri inferiori alle migliaia. Agli enti che non hanno un obiettivo "vecchio", ossia gli enti di nuova istituzione o gli enti che partecipano per la prima volta al patto, tale fase non si applica. Pertanto, tali enti calcolano l'obiettivo 2011 applicando la percentuale, indicata nella cella (e), alla media della spesa corrente degli anni 2006-2008 al netto dei trasferimenti erariali. Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2011 con le misure correttive (comma 93) Come premesso, il comma 93 dispone che le misure correttive ivi previste possano determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 attuativo del citato comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ripartisce i suddetti 480 milioni di euro destinandone 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015 dal comune e dalla provincia di Milano, 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni. Il decreto stabilisce che, per l'anno 2011, solo le province per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 sia superiore al 7,0 per cento, possono ridurre il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della propria popolazione e l'incidenza della propria superficie territoriale, sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle province in parola, moltiplicata per 20 milioni di euro (3) . In merito alla quota di 310 milioni di euro destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni, il decreto prevede un metodo di riparto interno differenziato per fascia demografica. Pertanto, gli enti per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore ad una determinata soglia, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla soglia medesima. In particolare, le soglie previste, evidenziate nella cella (aa) del prospetto OB/11/C, sono: a) per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il 5,4 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti; b) per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti (estremi inclusi), il 7,0 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti; c) per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, il 10,5 per cento della media triennale 2006-2008 delle spese correnti. In particolare, per i comuni, l'applicazione calcola, alla cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/C, l'incidenza percentuale del saldo obiettivo sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore a quella indicata nella cella (aa), l'ente assume come obiettivo il risultato del prodotto delle spese correnti medie con la percentuale di cui alla cella (aa). Se il valore e' inferiore, l'obiettivo resta invariato. L'obiettivo per i comuni, rideterminato in base alla clausola di salvaguardia, e' riportato nella cella (ab). Per le province, l'applicazione informatica calcola, nella cella indicata con la lettera (v) del prospetto OB/11/P, l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti (indicati nella cella (m)) sulle spese correnti medie 2006-2008. Qualora questa percentuale risulti superiore al 7,0 per cento, l'obiettivo dell'ente e' ridotto di un importo ottenuto come somma di due valori. Il primo valore, riportato nella cella (ab), e' ottenuto moltiplicando la popolazione residente al 31 dicembre 2009 per una costante pari a 1,963. Il secondo valore, riportato nella cella (ae), e' ottenuto moltiplicando la superficie territoriale della provincia, espressa in chilometri quadrati, per una costante pari a 248. Entrambi i valori ottenuti sono divisi per 1.000 per ricondurre le cifre in dati espressi in migliaia di euro. Quindi il nuovo obiettivo e' quello calcolato nella cella (af). La popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31/12/2009 e la superficie territoriale e' quella relativa al 01/01/2010 pubblicata sul sito web dell'ISTAT. I valori delle due variabili sono riportati nell'allegato "Province Dati ISTAT". Qualora la percentuale di cui alla richiamata cella (v) risulti inferiore al 7,0 per cento l'obiettivo resta invariato e pari a quello indicato nella cella (u). Fase 5: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE) L'obiettivo indicato nelle celle (ab) del prospetto OB/11/C, per i comuni, e nella cella (af) del prospetto OB/11/P, per le province, e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionalizzato che puo' introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionalizzato trattate al successivo paragrafo F. Il saldo obiettivo 2011 da considerare sara', dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, "verticale" e/o "orizzontale". L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2011, rideterminato in virtu' del citato Patto regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti alle variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141 (celle (ag) e (ah) dell'Allegato OB/11/P, per le province, e celle (ac) e (ad) dell'Allegato OB/11/C, per i comuni). Il saldo obiettivo 2011, cosi' rideterminato, verra' indicato nella cella (af) dell'allegato OB/11/C, per i comuni, e nella cella (al) dell'allegato OB/11/P, per le province. B.2 Comunicazione dell'obiettivo Le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 con le modalita' ed i prospetti definiti nel decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno (terzo periodo dello stesso comma 109). Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 139 e 141 rideterminano i propri obiettivi (vedi paragrafo F), provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto. Si rappresenta, infine, che terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it entro e non oltre il 31 dicembre 2011. B.3 Disposizioni per Roma Capitale Il comma 112 stabilisce una procedura particolare per la determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per il comune di Roma in quanto capitale della Repubblica, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In particolare, e' previsto che il comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, tale termine e' fissato al 31 gennaio 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. B.4 Riduzione degli obiettivi annuali A partire dal 2011, opera il comma 122 che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno. La predetta disposizione sostituisce definitivamente il meccanismo di premialita' introdotto dai commi da 23 a 26 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, la cui copertura finanziaria era rinvenuta nelle risorse derivanti dall'applicazione del meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti non rispettosi del patto. Il citato meccanismo premiale era stato, temporaneamente, disapplicato nel 2010 in virtu' di quanto disposto dai commi 11 e 33-ter, lett. a), dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, che hanno previsto, in sua sostituzione, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a favore delle province e dei comuni che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009. C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO Nei commi da 94 a 99 e nel comma 105 sono ribadite le esclusioni delle entrate e delle spese dal saldo valido ai fini del patto di stabilita' interno gia' previste dalla normativa previgente. I commi da 100 a 104, introducono ulteriori esclusioni per far fronte a situazioni particolari. Infine, il comma 106 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste espressamente nella legge in argomento. L'eventuale esclusione dal patto di stabilita' interno di spese diverse da quelle previste dalle norme richiede, quindi, uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza Come per gli anni scorsi, viene riproposta l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, si sottolinea che, ai sensi del comma 94, sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti). L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni. Sono, altresi', esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie). L'esclusione delle correlate entrate e' stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere nonche' l'effettiva emanazione delle ordinanze. Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del comma 95, debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunita' che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento Come gia' previsto lo scorso anno, il comma 96 equipara espressamente, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza vista al precedente punto C.1. Si rammenta che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamita' naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato. Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si ribadisce l'opportunita' che i chiarimenti in materia vengano indirizzati, sia con riferimento agli stati di emergenza che con riferimento ai grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea Secondo quanto gia' previsto dalla normativa previgente (commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, introdotti dall'articolo 4, comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 2 del 2010) con riguardo alle risorse provenienti dalla U.E., il comma 97 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'U.E. per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. La ratio dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. si collega alla necessita' di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. Ne consegue, quindi, che qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario si debbano considerare a tutti gli effetti risorse nazionali e, pertanto, non oggetto della fattispecie di esclusione prevista dal succitato comma 97. Si ribadisce, comunque, che la valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche' dello stesso ente che assegna le risorse. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 98). C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie: Risorse di parte corrente: 1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2011, 2012, etc.); 2. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2012, 2013; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2012, 2013. Risorse in conto capitale: 1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2011, 2012, 2013, etc.); 2. L'ente, nell'anno 2011 incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. L'ente, nell'anno 2011, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2012, 2013; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2012 e 2013. Si rappresenta, infine, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi, non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative a entrate registrate successivamente al 2008. C.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso Sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse connesse ai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni (comma 99). In particolare, sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilita' interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del TUEL (comma 704, il cui finanziamento e', a legislazione vigente, previsto anche per l'anno 2011) e le spese in conto capitale sostenute dai comuni per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse trasferite. I trasferimenti previsti dal predetto comma 707 per gli anni 2007-2008 e 2009 non sono stati tuttavia confermati dalla legislazione vigente per l'anno 2010 e per l'anno 2011 e, pertanto, l'esclusione opera per i pagamenti da effettuare nell'anno 2011 e finanziati su trasferimenti ricevuti negli anni 2007, 2008 e 2009. C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento Gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del summenzionato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (comma 100). Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. Le disposizioni contenute nel citato comma 100 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. C.7 Altre esclusioni a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila Come gia' previsto dal comma 14-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, a favore dei comuni dissestati della provincia de l'Aquila e' riconosciuta la possibilita' di escludere dal saldo del patto di stabilita' interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa e' concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le modalita' di ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale (comma 101). b) Risorse connesse alla Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma Sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 102). c) Risorse connesse ad Expo' Milano 2015 Solo per l'anno 2011, sono escluse dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno della provincia e del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo' Milano 2015 (comma 103 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 in attuazione del comma 93). L'esclusione delle spese opera nel limite di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e nel limite di 110 milioni di euro per il comune di Milano. d) Federalismo demaniale In merito alle procedure di spesa relative al trasferimento dei beni effettuato ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 104 prevede la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010. e) Entrate straordinarie Il comma 105 ripropone il contenuto del comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, recante una norma interpretativa della disposizione introdotta dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009, secondo cui gli enti che avevano operato per il 2009 l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilita' di alcune voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (4) , qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011. Per tutti gli altri enti, le entrate straordinarie in questione sono incluse nel saldo valido ai fini della verifica del patto di stabilita' interno. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 ha successivamente disposto che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista (individuato ai sensi del comma 89) rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, sono considerate anche le entrate straordinarie in parola. Tale previsione riguarda il solo saldo finanziario e non anche il saldo obiettivo calcolato ai sensi del previgente articolo 77-bis del decreto legge n.112 del 2008, funzionale all'individuazione dell'obiettivo 2011 secondo la procedura richiamata nella suesposta Fase 3 del paragrafo B.1. D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO Come gia' previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 107 ribadisce che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. La ratio di tale disposizione si rinviene nella volonta' di far si' che il rispetto delle regole del patto rappresenti un vincolo alla attivita' programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarita' finanziaria alla quale l'ente e' tenuto a porre rimedio con immediatezza (5) . A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Tale prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, non e' meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, e' da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (6) . Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto puo' essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Con l'occasione, si ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 107. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu' delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, peraltro, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso. E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO E.1 Misure di contenimento del debito Come gia' previsto dalla normativa vigente (comma 10, dell'articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008), il comma 108 introduce l'obbligo per tutti gli enti locali (non solo per quelli soggetti al patto) di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito. In particolare, il comma 108, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 39, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, modifica il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL), disponendo che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Quindi, la previgente percentuale di riferimento del 15 per cento, e' ridotta gradualmente sino all'8 per cento. Per l'anno 2011 la percentuale in vigore e' pari al 12 per cento. E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria Il comma 111 riproduce la norma gia' presente nella scorsa disciplina del patto che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea. F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto Regionalizzato Nel corso dell'esercizio finanziario gli obiettivi di cui ai commi 87 e seguenti, cosi' come determinati in base alle nuove regole (paragrafo B.1), possono essere variati, con deliberazione, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti. A decorrere dall'anno 2011, le regioni possono intervenire, infatti, a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo due modalita': a) la prima modalita' (c.d. Patto regionale "verticale") - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138 bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, le regioni definiscono i criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all'ANCI, UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita' interno, solo per spese d'investimento. Del loro utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 145), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. b) la seconda modalita' (c.d. "Patto regionale orizzontale") - disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno (solo per l'esercizio 2011, entro il 31 ottobre), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. Premessa, dunque, la possibilita' per l'ente di introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalita' sopra esposte, il saldo obiettivo 2011 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale. In caso di rimodulazione dell'obiettivo l'ente provvede ad aggiornare l'allegato previsionale al fine di tener conto delle modifiche intervenute. Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio, entro il quale le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio gia' chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura dell'esercizio" gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilita' interno potrebbe rendere sempre piu' difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono - ai sensi del comma 134 - per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalita' correlate al patto di stabilita' interno nell'ambito degli accordi assunti con il Ministro dell'economia e delle finanze (commi 132 e 133) e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, inoltre, hanno la facolta' di estendere le regole del patto di stabilita' nei confronti dei loro enti strumentali (comma 137). G. MONITORAGGIO Come per lo scorso anno, il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto 2011 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla base della quale le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, le spese derivanti dalla concessione di crediti e le esclusioni previste dalla norma. A tal proposito, si invitano gli enti a procedere ad una corretta contabilizzazione delle concessioni e riscossioni crediti evitando illegittime traslazioni di pagamenti dall'ente a societa' esterne partecipate. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilita' interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle risorse e delle spese escluse dai vincoli. Per quanto concerne le entrate, si invitano gli enti a prestare particolare attenzione alla quantificazione degli accertamenti onde evitare che la sovrastima degli stessi possa alterare i risultati del patto. Le modalita' di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 109, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "patto", deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato dovra' essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto. I comuni che, a partire dal 2011, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio semestrale, devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/11 alla presente Circolare). Per gli altri enti locali gia' soggetti al monitoraggio semestrale attraverso il sistema web non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze. Si ricorda che, al fine di consentire l'attivazione delle utenze - caratterizzate da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password - e' necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora della suddetta utenza, ne faccia esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si segnala che la password scade dopo 90 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro 90 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrera' modificare nel sistema i dati relativi al primo semestre. H. CERTIFICAZIONE Come per gli anni precedenti, anche per il 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a inviare le risultanze al 31 dicembre del patto di stabilita' interno con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilita'. A tal fine gli enti, dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a questa Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 110. A differenza degli anni scorsi, si segnala che la predetta certificazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario. Al riguardo, si sottolinea che la certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non e' ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Si sottolinea che non possono essere inviati tipi di certificazione diverse da quella prodotta dal sistema applicativo. Si rammenta che l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, e' operato l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui (quarto periodo comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010), e sono applicate tutte le altre sanzioni di cui al comma 119 e 120 (paragrafo I). Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, e' comunque inviata entro l'anno successivo a quello di riferimento ed attesta il rispetto del patto di stabilita' interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui alla lett. c) del comma 119 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, comunque entro l'anno successivo a quello di riferimento, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a decorrere dalla data di invio non si applica piu' l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui al quarto periodo del comma 3, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 119 e 120. Se la certificazione e' inviata oltre l'anno successivo a quello di riferimento, non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di cui al predetto quarto periodo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010. Si soggiunge, infine, che il comma 124 introduce una disposizione in virtu' della quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina. I. MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata, con decreto del Ministro dell'interno, sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Al tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro sessanta giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente. In caso di insufficienza dei trasferimenti ovvero nel caso in cui fossero stati in tutto o in parte gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi (comma 3, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che - ai fini dell'applicazione della sanzione relativa al limite posto agli impegni di spese correnti di cui al comma 119, lettera a) - le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2011, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' 2010, non e' possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni nel triennio 2008-2010, cosi' come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione); c) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 121). Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n.350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento e' a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004. In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie: a) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione; b) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale; c) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito. Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonche' ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce, altresi', operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l'ente non ha la facolta', ma l'obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma e' necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilita' interno per il 2008 non puo' ricorrere all'indebitamento nel 2009 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2009 e cosi' via; d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. In merito a tale disposizione - e, in termini piu' generali, con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 557 bis, della legge n. 296 del 2006 per quanto attiene alla definizione del concetto di spesa di personale - devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all'amministrazione controllante. Non sono computati nella spesa di personale degli enti locali le spese sostenute direttamente dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Unioni di Comuni, Consorzi, ecc.), come individuati dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, a cui si applica l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni (7) . e) la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120). A decorrere dal 2010 non si applica il disposto di cui al comma 22, articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2010 non rispettano il patto di stabilita' interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2010 comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2011 e cosi' via. Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione sui commi 166 e successivi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrati dall'articolo 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: - l'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno; - la vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive; - la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni e, cioe', che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sara' rispettato. Piu' precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarita' gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo e, in quanto tale da' luogo all'applicazione di sanzioni nell'esercizio successivo a quello in cui si e' verificata la violazione. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, deve ritenersi, quindi, che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilita' interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo. L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2011-2013 Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente Circolare - gli schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web. - Allegati OB/11/P e OB/11/C per l'individuazione degli obiettivi 2011-2013 per le province e per i comuni. - Allegato PROVINCE Dati ISTAT in cui sono indicati, per ciascuna provincia, la popolazione rilevata al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, da prendere a riferimento per l'applicazione del comma 93 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2011. - Allegato ACCESSO WEB/11 fornisce istruzioni sulle modalita' di accesso al sistema web. M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente al nuovo "patto" potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/11 alla presente Circolare), all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00; c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; d) per i quesiti di natura contabile o attinenti alle modalita' di individuazione delle riduzioni dei trasferimenti erariali di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, esclusivamente via mail, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; e) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Ulpiano 11, 00193 - Roma. Annotazioni finali Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/Patto-di- s11/. Roma, 6 aprile 2011 Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio (1) Negli Allegati OB/11/P e OB/11/C l'obiettivo finale, ottenuto come riduzione/incremento dell'obiettivo transitorio, e' calcolato automaticamente sulla base della seguente formula: (u)= (p)-[(p)-(s)]/2 dove (u) e' l'obiettivo finale, (p) e' il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (calcolato nella Fase 2) e (s) e' il saldo obiettivo previgente. (2) Come e' noto, i prospetti per la comunicazione degli obiettivi contengono informazioni che consentono agli enti di calcolare non solo l'obiettivo dell'anno di riferimento ma anche quelli dei due anni successivi. Pertanto, in fase di calcolo dell'obiettivo 2010, effettuato mediante l'applicativo web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, l'ente ha gia' calcolato e comunicato anche l'obiettivo 2011 (indicato nella cella contrassegnata con la lettera (i) dei prospetti All. B/10/C, All. C/10/C, All. D/10/C e All. E/10/C per i comuni e nella cella (i) dei prospetti All. B/10/P, All. C/10/P, All. D/10/P e All. E/10/P per le province). (3) Cio' equivale ad applicare alla propria popolazione e superficie territoriale un coefficiente moltiplicativo costante che e' pari a, rispettivamente, 1,963 e 248 (il risultato e' diviso per mille per esprimere i dati in migliaia di euro). (4) Sono considerate operazioni di carattere straordinario la cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, la vendita del patrimonio immobiliare, la distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate nei mercati regolamentati. (5) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n.233/2008 ed il parere n. 421/2010. (6) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n.547/2009. (7) In linea con tale impostazione, si segnala la recente deliberazione della Corte dei conti (deliberazione n.3/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo) secondo la quale "si rinviene un tendenziale principio nell'ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere piu' trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste".
Circolare del 6 aprile 2011, n. 11
Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Province
Modello di calcolo obiettivi 2011-2013 - Comuni
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 7 giugno 2011 del MEF, recante obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.