DL 107-2011: disposizioni in tema di cooperazione, pace, missioni internazionali e sicurezza
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Missioni internazionali delle forze armate e di polizia. Attuazione delle Risoluzioni 1970 e 1973 adottate, nei mesi scorsi, dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, sulla situazione in Libia. Misure urgenti antipirateria. Questo il contenuto del Decreto Legge n. 107 del 12 luglio 2011, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, entrato in vigore il 12 luglio 2011, si divide in tre Capi:
I. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia;
Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in
Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana,
delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della
sicurezza;
Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine
di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale
nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro
1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo
NATO -Russia Council per l'Afghanistan.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui
al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare
in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad
Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui
all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle
dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio
della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di
euro 24.000.
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito dello stanziamento di euro 5.900.000 il Ministro degli
affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad
un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di
crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del Regolamento
(CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e
considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia
riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l' individuazione di
un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse
economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il
finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio,
quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della
popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia
possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico
e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della
sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che
intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico,
nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita'
suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico
riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo nel
territorio da esso effettivamente controllato
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a
sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito
del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con
proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree
di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel
periodo di vigenza del presente decreto.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
6. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento
della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito
presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il
contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano
Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel
quadro NATO-Russia Council.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
8. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e'
corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari
all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del
personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan
e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga
all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito
dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio
in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere
la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti
dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di
durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per incarichi presso il contingente italiano in missioni
internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la
partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica,
al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi
partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area.
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza
debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime
strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi
1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a
valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1,
e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi
1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle
autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto.
7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle
risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del
principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di
nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri
Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche'
delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1
e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere
impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello
successivo.
10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9,
possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le
azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito
delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non
governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario
locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non
superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e
all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative - 1.
Nell'ambito di attivita' di cooperazione allo sviluppo, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare
nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con
l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro,
anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli
obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali,
previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali
da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2. Per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, in deroga
all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge.
L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli
obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai
compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura
non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei
contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti,
fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali
all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei
compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel
complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli
anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi e'
a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo
23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.".
15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti
di cooperazione di cui e' iniziata l'esecuzione prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da
32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli
articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le
seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma
2-bis, e 32, comma 2-ter".
16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono
sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare".
17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo
per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre
2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di
200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di
euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione
del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
II. Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.
9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2011, n. 9.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2011, n. 9.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2011, n. 9.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011,
la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4,
comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la
stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata
annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle
missioni di cui al presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che
partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30
settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare
di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle
aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la
minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello
spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle
armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma
21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2011, n. 9.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4,
comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo
4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
31. Per il completamento delle attivita' di attuazione del
memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della
sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a cedere, a
titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con
contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli
speciali del naviglio militare dello Stato, le unita' navali
denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo
delle capitanerie di porto. Per la finalita' di cui al presente
comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente
alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo
articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000,
a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in
permuta delle unita' navali di cui al primo periodo alla societa'
aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando
pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. 97 del 20 maggio 2010.
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la
liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, puo'
stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti
dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria
convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana
in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti
il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International
Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP)
della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze
armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del
servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1
opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate
dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale
fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono
attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di
polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e
1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai
sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo
personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative
risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita'
previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli
spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessita' delle operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al
comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi
delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di
funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1,
mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,
integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui
al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli
articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con
l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle
merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca
battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a
rischio di pirateria.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le
condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione
e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto e'
autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al
comma 4.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a
6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle
navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui
all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma
16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4,
comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella
missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente
decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari
individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito
nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 7
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 8
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 10, comma 1.
Capo II
Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Art. 9
Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni
internazionali
1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione
globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e
sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno
1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni
internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate
nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della
difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'.
III. Disposizioni finali
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari
complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede
rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31,
pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al
fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011)
nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a
favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore
del Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Risoluzione n. 1970 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 26 febbraio 2011
Risoluzione n. 1973 adottata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 17 marzo 2011
____________
Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
La legge 2 agosto 2011, n. 13, pubblicata in GURI n. 181 del 5 agosto 2011, è in vigore dal giorno successivo a tale pubblicazione.