Lavoro: accordo sulla riforma dell'apprendistato
Governo, Regioni e parti sociali hanno sottoscritto l'intesa sul testo unico sull’apprendistato, già concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 7 luglio. I sindacati hanno firmato unitariamente (Cgil, Cisl, Uil, Ugl), per la parte datoriale c'è stato il via libera di Confindustria, Confartigianato, Confapi, ma non quello di Abi, Ania, Confcommercio, Confesercenti, Confetra.
Rispetto alla versione di inizio maggio, nel nuovo testo c'è stata:
- la riduzione della durata massima da 6 a 3 anni,
- la previsione di una durata minima,
- la quantità di formazione che da 40 ore il primo anno, 24 il secondo per poi sparire del tutto, passa a 40 ore all'anno.
Sono stati ribaditi il ruolo sovraordinato del ccnl, il repertorio delle professioni, i meccanismi pubblici di certificazione, l'impossibilità di sommare sottoinquadramento e percentualizzazione del salario dell'apprendista. Ai contratti inoltre viene affidata la possibilità della conferma di una quota di apprendisti. Infine è stato avviato un apposito tavolo su stage e tirocini.
Tre sono le tipologie di apprendistato previste dal testo unico:
- una per ottenere la qualifica professionale, dedicata a chi ha minimo 15 anni d'età (può assolvere all'obbligo di istruzione); può riguardare tutti i settori di atività e la durata non deve superare i tre anni;
- una professionalizzante, dedicata a chi ha un'età compresa tra i 18 e 29 anni; può essere utilizzata anche per il pubblico impiego, la durata massima è di tre anni, quella minima è rimesa ai ccnl;
- una rivolta a chi, con un'età compresa tra i 18 e 29 anni, compie un percorso di alta formazione e ricerca e svolge un praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. E' applicabile in tutti i settori di attività.
Il datore di lavoro può inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori alla categoria spettante o stabilire una retribuzione percentuale all'anzianità di servizio.
Le aziende possono assumere un numero complessivo di apprendisti che non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. In caso invece non abbiano alle proprie dipendenze addetti qualificati o specializzati, o che comunque ne abbiano in numero inferiore a tre, potranno assumere non più di tre apprendisti (disposizione che non si applica alle imprese artigiane).
Riguardo le agevolazioni, per la parte datoriale:
- è possibile portare in deduzione ai fini IRAP le spese per i lavoratori assunti come apprendisti;
- in caso di assunzione come apprendisti di lavoratori in mobilità, il datore di lavoro può cumulare il 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore per ogni mensilità corrisposta;
- fino a 9 dipendenti, l'aliquota di contribuzione è pari all'1,5% della retribuzione nel primo anno, al 3% per il secondo, al 10% per il terzo; oltre 9 dipendenti la contribuzione è apri al 10%.
Guglielmo Loy, segretario confederale della Uil, ha dichiarato che con la riforma dell’apprendistato "prende forma l'obiettivo di far entrare nel mercato del lavoro almeno 400mila giovani. Si potranno così aprire le porte per assunzioni di buona flessibilità, eliminando falsi lavori e le forme di abuso nelle collaborazioni a progetto".
Anche Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, è soddisfatto del'intesa raggiunta in materia di apprendistato visto che "in Italia oltre 2 milioni di giovani non studiano, né lavorano ed il 26,7% delle imprese non riesce a reperire manodopera qualificata".
Di parere contrario invece Confcommercio che non ha sottoscritto l'Intesa proposta alle parti sociali dal Ministro del Lavoro perché "si richiedeva la condivisione di un principio che sanciva una distinzione di durata del contratto di apprendistato, a parità di figure professionali, tra l'artigianato e tutti gli altri settori economici".
La posizione della Confederazione potrebbe cambiare "qualora, al termine dell'iter parlamentare, si introducano correttivi al testo idonei a garantire la parità di trattamento a tutti i settori economici, onde evitare profili di incostituzionalità e fenomeni di dumping organizzativo che vedrebbe figure professionali quali, ad esempio gelatieri, panettieri, pasticceri, macellai e numerose altre con durate diverse di apprendistato a seconda dell'inquadramento dell'azienda di appartenenza e non del percorso formativo".
Le prossime tappe saranno, infatti, il parere delle commissioni parlamentari e il varo del testo definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, dopo aver sentito un'ultima volta le parti sociali.
"L’auspicio - ha commentato il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi - è che con la ripresa autunnale il nuovo apprendistato diventi operativo rappresentando il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro sulla base dell’integrazione tra apprendimento e lavoro".
Testo Unico Apprendistato