Aiuti di Stato: la Commissione deve autorizzarne l'erogazione
Gli Stati membri non possono erogare Aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione europea e da questa autorizzati, altrimenti vengono considerati illegali. E' quanto stabilisce l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Sia l'esecutivo comunitario che i giudici nazionali provvedono a mettere in atto le relative azioni di controllo.
In caso, infatti, di aiuti concessi senza preventiva notifica, da un lato, i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi e stabilire il risarcimento dei danni (o adottare misure provvisorie); dall'altro, la Commissione ha la possibilità di considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali comunitarie in materia e l’obbligo di ingiungere agli Stati membri di recuperare immediatamente ed effettivamente gli aiuti illegali e incompatibili.
- l'importo complessivo da recuperare presso il beneficiario (per importo complessivo si intende la somma del capitale e degli interessi di recupero che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero);
- una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla decisione;
- i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
- viene applicata la cosiddetta “clausola Deggendorf” (Cause T-244/93 e T-486/93, TWD Deggendorf contro la Commissione) in virtù della quale il Paese che ha erogato aiuti illegali è obbligato a sospendere nuovi aiuti, fino al momento in cui quelli precedenti saranno rimborsati.
La clausola discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell’ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell’eventualità che un’impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza, sulla base di altri regimi, aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all’obbligo di recupero; - si avvia la procedura di infrazione contro lo Stato membro, secondo l’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
Links
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995 – TWD Textilwerke Deggendorf Gmbh contro Commissione delle Comunità europee (Cause riunite T-244/93 E T-486/93)