Cooperazione, pace, missioni internazionali e sicurezza: nuove disposizioni nel DL 215-2011

Police - foto di SCDBobProrogate le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonchè le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il Decreto-Legge contenente le nuove disposizioni è entrato in vigore il 29 dicembre scorso.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302-2011.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 215

Proroga  delle  missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per
l'amministrazione della difesa. (11G0257)

Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973
(2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti
antipirateria;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per l'Amministrazione
della difesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la cooperazione
internazionale e l'integrazione;

Emana


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.
9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui
all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga
dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di
personale militare alla missione militare dell'Unione europea
denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa
e nell'Oceano indiano occidentale.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in
Libano, euro 185.360 nei Balcani.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale
militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia,
in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011),
adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.
Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011
al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1,
2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica
del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.
18. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti. Per la finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 430.000.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21,
del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma
22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4,
comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo
4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.



Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



                               Art. 2 


Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e
alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti
nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in
Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in
Bosnia-Erzegovina e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in
Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1,
comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1,
commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e' corrisposto il compenso
forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro
straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al
personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.



Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



                               Art. 3 


Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.



Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



                               Art. 4 


Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli
affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 10, comma 1.



Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



                               Art. 5 


Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di
ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014,
il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli
arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili
professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le
assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 831:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
i ruoli speciali»
2) dopo il comma 6, e' aggiunto, il seguente:
«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei
ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della
Forza armata interessata e' consentito, mediante concorso per titoli
ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale
del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a
tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza
armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle
lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione
previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo
speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione
all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo e'
stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e
3.»;
b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi
di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti:
«limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;
c) dopo l'articolo 833, e' inserito il seguente:
«Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale
del Corpo del genio navale della Marina militare -1. A decorrere dal
1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi
navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile,
civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura,
reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore
delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del
genio navale della Marina militare.
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei
ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in
architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel
settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei
lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la
Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo
normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2
mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e
sono iscritti in ruolo secondo le modalita' di cui all'articolo 797,
commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unita',
reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti:
«o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
logistico»;
e) all'articolo 2190:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui
all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente,
di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed
euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti
contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle
unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse
conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unita'
produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse
presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione,
ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unita' che
non hanno conseguito la capacita' di operare secondo criteri di
economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la
gestione unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale
capacita', anche mediante la costituzione di societa' di servizi.».
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a prorogare i
contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque
non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i
limiti della spesa gia' sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia
di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014,
rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del
trenta per cento.».
3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la
realizzazione dei programmi di investimento di interesse
dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi
pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' adottato dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalita' di attuazione dei programmi, in
sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo
le modalita' di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che puo' essere successivamente rideterminato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla
legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva
compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' autorizzato un contributo di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Capo I

Missioni internazionali delle forze armate e di polizia



                               Art. 6 


Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130

1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al
31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate
che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici
qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in
incarichi operativi.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell'interno
rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti:
«previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla
tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza»;
2) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con le
medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti
degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della
difesa, di cui al comma 1.»;
c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalita'
attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al
porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti:
«sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis,
comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al
porto e al trasporto delle stesse».



Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione



                               Art. 7 


Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del
Pakistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n.
183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dalla legge n.49 del 1987, il Ministro degli
affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da
organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad
Herat, sotto il coordinamento dell'unita' tecnica di cui all'articolo
13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni,
istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il
Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad
agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.
3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi,
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno
alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 18, nonche' la spesa di euro 2.000.000 per la
realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui
alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo
periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il
Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, con decreto, possono, a decorrere
dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad
un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto.



Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione



                               Art. 8 


Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a
sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi
in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto e per il
contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo
stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
puo' destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di
vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East
North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la
lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on
Drug and Crime (UNODC).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del
contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino,
istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278
del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e
all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da
inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana,.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per
i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e
per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del
periodo.
12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del
NATO Senior Civilian Representative nella regione
occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat,
e' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 48.000.
13. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta
conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero
poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi.
Al predetto personale e' corrisposta una indennita', senza assegno di
rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai
sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre
2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le
medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in
deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed e'
acquisito dopo quattro mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio
in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere
la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario e'
corrisposta una indennita' pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni
e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione
delle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' da reperire in loco non superiore a quello di applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato Atlantico
Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e
successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un
contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.



Capo II

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione



                               Art. 9 


Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio
1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge
medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari
esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e
8, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7,
che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali
comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il
funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui
all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi
1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
219.
6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di
finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle
risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche'
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli
incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonche'
delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1,
2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente
articolo.
9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario
locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non
superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro
accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, e successive modificazioni.
10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.
102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126,
le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
29 febbraio 2012».



Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 10 


Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari
complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Capo III

Disposizioni finali



                               Art. 11 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Di Paola, Ministro della difesa

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione


Visto, Il Guardasigilli: Severino  

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