Dl Liberalizzazioni: in Guri la Legge di conversione 27-2012

Repubblica italiana, stemma - immagine di FlankerTenendo conto "dei chiarimenti del ministro per i rapporti con il Parlamento dati alla Camera nella seduta di giovedì scorso e del decreto correttivo approvato venerdi dal Consiglio dei ministri" - si legge in una nota del Quirinale - il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha promulgato il disegno di legge di conversione del decreto sulle liberalizzazioni del 24 gennaio 2012, n. 1. Quindi, il testo della Legge 24 marzo 2012, n. 27 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La nuova norma, in vigore dal 25 marzo 2012, contiene disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, introducendo novità per le imprese e le libere professioni (rating di legalità, tariffe professionali e tirocinio, società tra professionisti, Protezione civile, fotovoltaico a terra in aree agricole, project bond).

GURI n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

Testo del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (in  Supplemento
ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  19
del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento  ordinario  alla  pag.  1),
recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'.». (12A03524) 
Titolo I

Concorrenza


Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile  2012  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
       Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione 
              degli oneri amministrativi sulle imprese 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio  di  liberta'  di
iniziativa economica sancito dall'articolo 41  della  Costituzione  e
del  principio  di  concorrenza  sancito  dal  Trattato   dell'Unione
europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le  previsioni  del
presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione
da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed
ambiti di intervento degli  atti  regolamentari,  e'  autorizzato  ad
adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per
individuare le attivita' per le quali permane  l'atto  preventivo  di
assenso  dell'amministrazione,  e  disciplinare   i   requisiti   per
l'esercizio delle  attivita'  economiche,  nonche'  i  termini  e  le
modalita'    per    l'esercizio    dei    poteri     di     controllo
dell'amministrazione,  individuando  le  disposizioni  di   legge   e
regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  stessi.
L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  rende  parere
obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
degli  schemi  di  regolamento,  anche  in  merito  al  rispetto  del
principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo
stesso si intende rilasciato positivamente. 
  4. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  si
adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro  il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai
sensi dell'articolo 120 della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno
2013, il predetto adeguamento  costituisce  elemento  di  valutazione
della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31  gennaio
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli  enti
che hanno provveduto all'applicazione delle  procedure  previste  dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'. Le Regioni a  statuto  speciale  e  le
Provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  procedono  all'adeguamento
secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 
  4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto pubblico di persone  e  cose  non  di  linea,  i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato  interno,  e  le  attivita'   specificamente   sottoposte   a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente. 

        
      
Titolo I

Concorrenza


Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni
                               Art. 2 
 
                       Tribunale delle imprese 
 
  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  delle
sezioni specializzate in materia di impresa»; 
  2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
  3) e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in  materia
di impresa presso i tribunali e le corti d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e  la  corte  d'appello  di  Brescia.  L'istituzione  delle
sezioni  specializzate   non   comporta   incrementi   di   dotazioni
organiche»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; 
    c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
      a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; 
      b) controversie in materia di diritto d'autore; 
      c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287; 
      d)  controversie  relative  alla  violazione  della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4.  -  (Competenza  territoriale  delle  sezioni).  -  1.  Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello». 
  2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «alla corte  d'appello  competente  per  territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale  competente  per  territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo  26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni». 
  3. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis». 
  4.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   della
disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato,  quanto  ad  euro  600.000  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  sono
state istituite le sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale e,  per  la  restante  parte,  al  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno  2014  l'intero  ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di  avvocati  e
procuratori dello Stato, la  riassegnazione  delle  entrate  prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' effettuata al netto della quota  di  risorse  destinate  alle
predette assunzioni; la predetta  quota  e'  stabilita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le  risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota  sono
iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo  il  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

        
      
Titolo I

Concorrenza


Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni
                               Art. 3 
 
                Accesso dei giovani alla costituzione 
               di societa' a responsabilita' limitata 
 
  1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del  codice  civile,
dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente: 
 
                         «Articolo 2463-bis. 
         (Societa' a responsabilita' limitata semplificata). 
 
  La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione. 
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili». 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
  3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti  onorari
notarili. 
  4. Il Consiglio nazionale del notariato  vigila  sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale. 

        
      
Titolo I

Concorrenza


Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni
                               Art. 4 
 
            Norme a tutela e promozione della concorrenza 
                   nelle amministrazioni pubbliche 
 
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   raccoglie   le
segnalazioni  delle  autorita'   indipendenti   aventi   ad   oggetto
restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto  funzionamento
dei mercati  al  fine  di  predisporre  le  opportune  iniziative  di
coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in
attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. 
  2. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente. 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                               Art. 5 
 
         Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 
 
  1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6  settembre
2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
  «Art.  37-bis.  -  (Tutela  amministrativa   contro   le   clausole
vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, sentite  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  3.   L'imprese   interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nei rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.» 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                             Art. 5 bis 
 
           Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante 
                   della concorrenza e del mercato 
 
  1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  il
comma 7-bis sono inseriti seguenti: 
    «7-ter.  All'onere  derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  si  provvede  mediante  un
contributo  di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente  legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa  non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
    7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter». 
  2. A far data dal 1° gennaio 2013: 
    a) all'articolo 10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  limiti  del
contributo di cui al comma 7-ter»; 
    b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' abrogato; 
    c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino  a:  «specifiche  esigenze
dell'Autorita'» sono soppresse. 
  3. In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli  1,  5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta  organica  dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con  le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando  o  di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad  adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                             Art. 5 ter 
 
                  Rating di legalita' delle imprese 
 
  1. Al fine di  promuovere  l'introduzione  di  principi  etici  nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato e' attribuito il compito di segnalare  al  Parlamento  le
modifiche normative necessarie  al  perseguimento  del  sopraindicato
scopo anche in rapporto  alla  tutela  dei  consumatori,  nonche'  di
procedere,  in  raccordo  con   i   Ministeri   della   giustizia   e
dell'interno, alla elaborazione di un  rating  di  legalita'  per  le
imprese operanti nel territorio nazionale; del rating  attribuito  si
tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte
delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  in  sede  di  accesso  al
credito bancario. 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                               Art. 6 
 
            Norme per rendere efficace l'azione di classe 
 
  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono  inserite
le seguenti: «nonche' gli interessi collettivi»; 
    b)  al  comma  2,  alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«L'azione   di   classe   ha   per   oggetto   l'accertamento   della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; 
    c) al comma 2, lettera a), la parola:  «identica»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenea»; 
    d) al comma 2, lettera b), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite
le seguenti: «o servizio»; 
    e) al comma 2, lettera c), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei»; 
    f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata  e
fax»; 
    g) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'identita'  dei
diritti individuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'omogeneita'
dei diritti individuali»; 
    h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine,  non
superiore a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  accordo  sulla
liquidazione   del   danno.   Il   processo   verbale   dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,  il
giudice, su istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  le  somme
dovute ai singoli aderenti». 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                               Art. 7 
 
          Tutela delle microimprese da pratiche commerciali 
                      ingannevoli e aggressive 
 
  1.  All'articolo  18,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e'  inserita
la seguente: 
    «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni, che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003». 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte,
infine, le seguenti: «, nonche' alle pratiche  commerciali  scorrette
tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la  tutela  in
materia di  pubblicita'  ingannevole  e  di  pubblicita'  comparativa
illecita e' assicurata in via esclusiva  dal  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145.». 

        
      
Capo II

Tutela dei consumatori
                               Art. 8 
 
                  Contenuto delle carte di servizio 
 
  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli
utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e
dell'infrastruttura. 
  2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e
l'economicita' delle relative prestazioni, le Autorita'  indipendenti
di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato
di competenze di regolazione  sui  servizi  pubblici,  anche  locali,
definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve
ulteriori garanzie che  le  imprese  che  gestiscono  il  servizio  o
l'infrastruttura definiscono autonomamente. 

        
      
Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI
                               Art. 9 
 
            Disposizioni sulle professioni regolamentate 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari»; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        
      
Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI
                             Art. 9 bis 
 
                     Societa' tra professionisti 
 
  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre»; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale»; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate»; 
    e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari». 

        
      
Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI
                               Art. 10 
 
       Estensione ai liberi professionisti della possibilita' 
              di partecipare al patrimonio dei confidi 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si
applica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni». 

        
      
Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI
                               Art. 11 
 
      Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 
  accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina 
       della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni 
                        in materia sanitaria 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove  sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2  aprile  1968,  n.
475,  e  successive  modificazioni,  sono   apportare   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
      La popolazione eccedente,  rispetto  al  parametro  di  cui  al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti  in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per
cento delle sedi,  comprese  le  nuove,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri» 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune,  sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti  competente
per territorio, identifica le zone nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica». 
  2. Ciascun comune, sulla base  dei  dati  ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri  di  cui  al  comma  1,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   la
conclusione del concorso straordinario e  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio  dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli  titoli  per
la copertura delle sedi farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e  per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state  gia'
fissate le  date  delle  prove.  Al  concorso  straordinario  possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  iscritti  all'albo  professionale:  a)  non   titolari   di
farmacia,  in  qualunque  condizione  professionale  si  trovino;  b)
titolari di farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia
soprannumeraria; d) titolari di  esercizio  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa  da  quelle  di  cui
alle lettere b) e c). 
  4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del  relativo  bando  di  concorso,  una   commissione   esaminatrice
regionale o provinciale per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Al  concorso  straordinario   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi  per  la  copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,  nonche'  le
disposizioni del presente articolo. 
  5.   Ciascun   candidato   puo'   partecipare   al   concorso   per
l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o  province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso  prevista  dal
bando. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale  nel
concorso  straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo  1994,  n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  equiparata,  ivi  comprese  le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti  collaboratori  di
farmacia  e  da  farmacisti  collaboratori  negli  esercizi  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
  6. In ciascuna regione e nelle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla  base  della  valutazione
dei titoli in  possesso  dei  candidati,  determina  una  graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane.  Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,  approvata  la
graduatoria,  convocano  i  vincitori  del  concorso  i  quali  entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la  sede,  pena
la decadenza della stessa. Tale  graduatoria,  valida  per  due  anni
dalla data della sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle  scelte  effettuate  dai
vincitori di concorso. 
  7. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati, di eta' non  superiore  ai  40  anni,  in  possesso  dei
requisiti di legge possono  concorrere  per  la  gestione  associata,
sommando i titoli  posseduti.  In  tale  caso,  ai  soli  fini  della
preferenza a parita' di punteggio, si considera  la  media  dell'eta'
dei candidati  che  concorrono  per  la  gestione  associata.  Ove  i
candidati  che  concorrono  per  la  gestione   associata   risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo  di  dieci  anni,  fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
  8. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo. 
  10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni  in  cui  le  stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la  gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita'  di
una di dette farmacie da parte del comune, la  sede  farmaceutica  e'
dichiarata vacante. 
  11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «due  anni  dall'acquisto
medesimo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sei   mesi   dalla
presentazione della dichiarazione di successione ». 
  12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa  richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto  quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del  presente
comma abbia prezzo  piu'  basso  ovvero,  in  caso  di  esistenza  in
commercio  di  medicinali  a  minor  prezzo  rispetto  a  quello  del
medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente  prezzo  piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». 
  Al fine di razionalizzare  il  sistema  distributivo  del  farmaco,
anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,  l'AIFA,  con  propria
delibera da adottare  entro  il  31  dicembre  2012  e  pubblicizzare
adeguatamente  anche  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per  identificare  confezioni  ottimali,
anche di tipo monodose, in  funzione  delle  patologie  da  trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria  prescrizione  tiene  conto
delle diverse tipologie di confezione. 
  13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «che ricadono  nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»
sono soppresse. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni». 
  15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro  della  salute  previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad  allestire  preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
  16. In sede di rinnovo dell'accordo  collettivo  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e  successive  modificazioni,  e'  stabilita,  in  relazione  al
fatturato della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai nuovi servizi  che  la  farmacia  assicura  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  dotazione  minima  di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini  del  mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
  17. La direzione della farmacia privata, ai sensi  dell'articolo  7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta'  pensionabile  da  parte  del  farmacista  iscritto
all'albo professionale. 

        
      
Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI
                               Art. 12 
 
     Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti 
 
  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 292 del 16 dicembre 2011, e' aumentata di cinquecento posti. 
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a  500  posti  di  notaio.  Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando. Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito
un ulteriore concorso pubblico per la nomina  fino  a  500  posti  di
notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai  entro
un anno dalla  data  di  pubblicazione  del  bando.  All'esito  della
copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella  notarile
che determina il numero e la residenza  dei  notai,  udite  le  Corti
d'appello e i Consigli notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  A
decorrere dall'anno 2015, e' comunque bandito un concorso annuale, da
concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla  data
di pubblicazione del relativo bando, per  la  copertura  di  tutti  i
posti che si rendono disponibili. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Per   assicurare   il   funzionamento   regolare   e    continuo
dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o  nella  frazione  di
Comune  assegnatagli  studio  aperto  con  il  deposito  degli  atti,
registri e repertori notarili, e deve  assistere  personalmente  allo
studio stesso almeno  tre  giorni  a  settimana  e  almeno  uno  ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
    Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in  tutto
il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui  trovasi  la
sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa». 
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente: 
    «Egli non puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.». 
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello». 
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso; 
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere
che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La  stessa
delibera e' necessaria in caso di intervento ai  sensi  dell'articolo
156 bis, comma 5.». 
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole «di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:  «in  cui  il  notaio  ha
sede». 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 13 
 
         Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale 
                      per i clienti vulnerabili 
 
  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ai  valori  europei,
nella determinazione dei  corrispettivi  variabili  a  copertura  dei
costi   di   approvvigionamento   di    gas    naturale,    introduce
progressivamente tra  i  parametri  in  base  ai  quali  e'  disposto
l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una  quota  gradualmente
crescente  ai  prezzi  del  gas  rilevati  sul  mercato.  In   attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i  mercati  di  riferimento  da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 14 
 
          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento 
                   di gas naturale per le imprese 
 
  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico  di  cui  all'articolo  12,  comma  11-ter,  del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  l'offerta  alle  imprese
industriali, di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale  dall'estero,  secondo  criteri  di  sicurezza  degli
approvvigionamenti  stabiliti  nello  stesso  decreto,  nonche'  alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione  dei   propri   utenti   in   presenza   di   eventi
imprevedibili. 
  2. I servizi di cui al  comma  1  sono  offerti  dalle  imprese  di
rigassificazione e  di  trasporto  in  regime  regolato,  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),  ultimo
periodo, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui  al  comma  1  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. 
  5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione  dei  costi  di  approvvigionamento  di  gas  naturale,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri  di  importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai  loro
punti  di  interconnessione,  in  coordinamento  con  le   competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 
  6.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 15 
 
         Disposizioni in materia di separazione proprietaria 
 
  1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati di
trasporto, di stoccaggio,  di  rigassificazione  e  di  distribuzione
dalle altre attivita' della relativa filiera svolte  in  concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas,  da  emanare  entro  il  31  maggio  2012,  sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di  cui  all'articolo  19  del
decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  emanato  in  attuazione
della direttiva 2009/73/CE. 
  2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  la  piena
terzieta' della societa' SNAM S.p.a.  nei  confronti  della  maggiore
impresa di  produzione  e  vendita  di  gas,  nonche'  delle  imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas  naturale  e
di energia elettrica. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adegua   la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di  effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 16 
 
  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 
 
  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche  di  idrocarburi  nel
rispetto  del  dettato  dell'articolo  117  della  Costituzione,  dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei  cittadini  e
di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di  rispetto  degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori  e  piu'
avanzati standard  internazionali  di  qualita'  e  sicurezza  e  con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo  maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare  le
maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le   modalita'   di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita  dei  territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei  territori  limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa  occorrente  all'attuazione
del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 17 
 
         Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti 
 
  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso del marchio. 
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari  di  autorizzazioni  o  concessioni  e  i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da  12  a
14  dell'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «12. Fermo restando quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  e  dalla  legge  5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di  comodato  e
fornitura  ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,  alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con  assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto delle normative nazionale e europea,  e  previa  definizione
negoziale di ciascuna tipologia  mediante  accordi  sottoscritti  tra
organizzazioni di rappresentanza dei  titolari  di  autorizzazione  o
concessione e dei gestori  maggiormente  rappresentative,  depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo  economico  entro  il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni  successive  entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso  in  cui  entro  il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al  precedente  periodo,  ciascuna  delle  parti  puo'  chiedere   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  che  provvede  nei  successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra'  essere  inclusa  anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative  ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche'  comprendano  adeguate  condizioni
economiche per la remunerazione degli  investimenti  e  dell'uso  del
marchio. 
  12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e  europea  e  delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di  cui  al  comma  12,
sono  consentite  le  aggregazioni  di   gestori   di   impianti   di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 
  12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  per  l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di  un  mercato
all'ingrosso dei carburanti. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento». 
  3. I comportamenti posti in  essere  dai  titolari  degli  impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire  o  limitare,
in via di  fatto  o  tramite  previsioni  contrattuali,  le  facolta'
attribuite dal  presente  articolo  al  gestore  integrano  abuso  di
dipendenza economica, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  9
della legge 18 giugno 1998, n. 192. 
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita  di  tabacchi,
nel  rispetto  delle  norme  e  delle   prescrizioni   tecniche   che
disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla  presente
lettera, presso gli impianti  di  distribuzione  carburanti  con  una
superficie minima di 500 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa  al  bene  e  al  servizio  posto  in  vendita,  a
condizione che l'ente proprietario o gestore della  strada  verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle  predette  attivita'.  Limitatamente  alle  aree  di   servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali  attivita'  si  svolgano  in  locali  diversi  da  quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In  ogni  caso  sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in  corso
alla data del  31  gennaio  2012,  nonche'  i  vincoli  connessi  con
procedure competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
secondo  gli  schemi  stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 »; 
    c) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
comuni  non  rilasciano  ulteriori  autorizzazioni  o   proroghe   di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione  che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma  3.
Per gli  impianti  esistenti  l'adeguamento  ha  luogo  entro  il  31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   dichiarata   dal   comune
competente». 
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono aggiunte, in fine le  seguenti  parole:  «o  che  prevedano
obbligatoriamente  la  presenza  contestuale  di  piu'  tipologie  di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione,  se  tale  ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi  e  non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo». 
  6. Al metano per autotrazione  e'  riconosciuta  la  caratteristica
merceologica di carburante. 
  7. Agli impianti di distribuzione del metano  per  autotrazione  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive  modificazioni,  con  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali  per
l'attuazione  dei  piani  regionali  di  sviluppo  della  rete  degli
impianti di distribuzione del  metano,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle regioni e degli  enti  locali.  I  piani,  tenuto  conto  dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di  adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi   impianti   di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti. 
  9. Al fine di favorire  e  promuovere  la  produzione  e  l'uso  di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la
rete del metano non  e'  presente,  i  piani  regionali  sul  sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la  realizzazione  di  impianti  di
distribuzione  e  di  rifornimento  di  biometano  anche  presso  gli
impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita  la  qualita'
del biometano. 
  10. Il Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore  a  livello   dell'Unione   europea   nonche'   nel   rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per: 
    a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione  del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione  domestici  di
metano; 
    b) l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e  gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto. 
  11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  adotta  misure
affinche' nei codici di rete e di distribuzione  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  siano  previste  modalita'  per
accelerare  i  tempi  di  allacciamento   dei   nuovi   impianti   di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di  distribuzione  di  gas,  per  ridurre   gli   stessi   oneri   di
allacciamento, in particolare per le aree dove  tali  impianti  siano
presenti in misura limitata, nonche' per la  riduzione  delle  penali
per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti. 
  12. All'articolo 167 del codice della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di  circolazione,  purche'  tale  eccedenza  non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3»; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o  un
articolato sia costituito da un veicolo trainante  di  cui  al  comma
2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa  e'  calcolata  separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al  comma
2-bis per il veicolo trattore  e  il  5  per  cento  per  il  veicolo
rimorchiato.»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza  di  massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  10  e'
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu'  una
tonnellata della massa complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla
carta di circolazione». 
  13. All'articolo 62 del codice  della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti  e  istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi  di  pubblica
utilita',  al  momento  della  sostituzione  del   rispettivo   parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli  a  GPL.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 18 
 
     Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati 
                      fuori dei centri abitati 
 
  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  «dipendenti»  sono  aggiunte  le  parole   «o
collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
  «Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.». 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 19 
 
Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei
                             carburanti 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e
della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione. 
  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso
ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 
  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le
modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 
  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3
sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 20 
 
Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
 
  1.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole «in misura non eccedente il venticinque per  cento
dell'ammontare complessivo del fondo  annualmente  consolidato»  sono
abrogate, le parole «due  esercizi  annuali»  sono  sostituite  dalle
parole «tre  esercizi  annuali»  e  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da
emanare entro il 30 giugno 2012, e'  determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al  fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza». 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 21 
 
       Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza 
         e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 
 
  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed
ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile  non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  emana  indirizzi  e
modifica per quanto di competenza le disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
allo scopo di contenere i costi  e  garantire  sicurezza  e  qualita'
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il  ricorso  a
servizi di flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi  di
mercato. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per  la  prima  volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e  nel  medesimo  comma  2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito  alla  predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  adotta  con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le  misure  sui
sistemi di protezione e di difesa delle  reti  elettriche  necessarie
per  garantire  la  sicurezza  del  sistema,  nonche'  definisce   le
modalita' per la rapida installazione  di  ulteriori  dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile». 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt». 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta  motivata
dei concessionari  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
istruisce la domanda  ricevuta  circa  l'individuazione  dei  singoli
asset regolati, definendo la  relativa  remunerazione  entro  novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 22 
 
       Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati 
                  dell'energia elettrica e del gas 
 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13  agosto  2010,  n.  129,  e'  finalizzato  anche  alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia  elettrica
e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui  punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei  clienti  finali,  anche  i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  adegua  i  propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l'accesso delle societa' di vendita ai  dati  gestiti  dal  Sistema
informatico integrato. 
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 23 
 
Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di
                              sviluppo 
                della rete di trasmissione nazionale 
 
  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di
valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a
procedura VAS ogni tre anni. 
  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di
cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere. 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                               Art. 24 
 
           Accelerazione delle attivita' di disattivazione 
                 e smantellamento dei siti nucleari 
 
  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle  Amministrazioni  previste
dalle normative  vigenti  sono  formulate  all'ISPRA  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Su
motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,  il  termine  di
cui al  primo  periodo  puo'  essere  prorogato  dall'Amministrazione
procedente di ulteriori sessanta giorni. 
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin  S.p.A.  segnala  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle   amministrazioni
competenti,  nell'ambito   delle   attivita'   richieste   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,   e
dell'articolo 148, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli  interventi  per  i  quali  risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni,  in  attesa
dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla   disattivazione.   Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza  dei  servizi  di
cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di  concludere  la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle  opere.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  o   allo
smantellamento di opere  che  comportano  modifiche  sulle  strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si  pronunciano  entro  sessanta
giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  fatta  salva  l'esecuzione  della  valutazione  d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di  mancata  pronuncia  nel  termine
indicato al periodo precedente, si applica la  procedura  di  cui  al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui  al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato  dall'impianto
non  necessitano  di  variante   agli   strumenti   urbanistici   ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima  seduta  successiva  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  quella  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003,  n.  83.  Le  disponibilita'  correlate  a   detta   componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione  e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito  Nazionale  e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente  alle  attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del  combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse  e  conseguenti,  mentre  per  le
altre attivita' sono impiegate  a  titolo  di  acconto  e  recuperate
attraverso le entrate  derivanti  dal  corrispettivo  per  l'utilizzo
delle strutture del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito  Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti. 
  6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente: 
  «104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
  7. All'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Parco
Tecnologico» sono inserite  le  seguenti:  «entro  sette  mesi  dalla
definizione dei medesimi criteri». 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                             Art. 24 bis 
 
       Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore 
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 
 
  1. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 
  «19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione
e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.». 

        
      
Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
                             Art. 24 ter 
 
               Gare per le concessioni idroelettriche 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole:  «il  termine  di
sei  mesi  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2012». 

        
      
Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
                               Art. 25 
 
      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 
 
  1. Al  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini  territoriali
ottimali e omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La  dimensione  degli  ambiti  o
bacini territoriali ottimali  di  norma  deve  essere  non  inferiore
almeno a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni  possono
individuare specifici bacini territoriali di  dimensione  diversa  da
quella  provinciale,  motivando  la  scelta  in  base  a  criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali di dimensione  non  inferiore  a  quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il  Consiglio  dei  ministri,  a  tutela  dell'unita'  giuridica   ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  organizzare  lo  svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei,  comunque  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. In sede  di  affidamento  del  servizio  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 
  3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  regioni,  province  e
comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,
nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione  della  concorrenza
nelle regioni  e  negli  enti  locali,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. 
  4. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale   previsto   dall'articolo   18,   comma   2-bis,    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito  o  del  bacino  vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo  precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  6. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori»; 
    b) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «libera  prestazione  dei
servizi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dopo  aver  individuato  i
contenuti  specifici  degli   obblighi   di   servizio   pubblico   e
universale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2  e'  adottata  previo  parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla  base  dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in  sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza  della  delibera,
l'ente locale non  puo'  procedere  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
      4) al comma 11: 
  4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) prevede  l'impegno  del  soggetto  gestore  a  conseguire
economie di gestione con riferimento  all'intera  durata  programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;»; 
  4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione»; 
  5) al comma 13, le  parole:  «somma  complessiva  di  900.000  euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di  200.000
euro annui»; 
  6) al comma 32: 
    6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore
di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa
di  preesistenti  gestioni  in  affidamento  diretto  e  gestioni  in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la  costituzione
dell'unica azienda in capo  alla  societa'  in  house  devono  essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In  tal  caso  il
contratto  di  servizio   dovra'   prevedere   indicazioni   puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati  ed  effettuati  e
obbiettivi di performance (redditivita',  qualita',  efficienza).  La
valutazione dell'efficacia e  dell'efficienza  della  gestione  e  il
rispetto delle condizioni previste nel  contratto  di  servizio  sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di  regolazione
di  settore.  La  durata  dell'affidamento   in   house   all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013.  La  deroga  di  cui  alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia'  prevedano  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica.»; 
    6.2) alla lettera b), in fine,  le  parole:  «alla  data  del  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31  marzo
2013»; 
  7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: 
    «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di  cui
all'articolo 2, comma  3,  lettera  e),  del  presente  decreto  alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed  agli  altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo  gestore  e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino  all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto
nel presente articolo»; 
  8) al comma 33-ter le parole:  «Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 
  9) al comma 34: 
    9.1)  sono  soppresse  le  parole:  «il  servizio  di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422»; 
    9.2) dopo le  parole:  «il  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto  previsto  dal  comma
33»; 
    9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 
  10) il comma 34-bis e' abrogato; 
  11) al comma 35 sono premessi i seguenti: 
    «34-ter.  Gli  affidamenti  diretti,  in  materia  di   trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati  ai  sensi  dell'articolo  61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'  all'articolo  8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
    34-quater. Gli affidamenti in essere a valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
co-finanziati  con  risorse  dell'Unione  europea  cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio». 
  2. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i
propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle
predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma
aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; 
    b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti»  sono  inserite  le
seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.». 
  3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti  dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 
    b) all'articolo 15, comma 10, la  parola:  «gare»  e'  sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive  al  periodo  transitorio,  su
tutto il territorio nazionale». 
  4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani sono  affidate  ai  sensi  dell'articolo  202  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le  seguenti
attivita': a)  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  che  puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli  impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la  commercializzazione  e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati  prodotti  all'interno  dell'ATO.  Nel  caso  in  cui  gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli  enti  locali
di riferimento, all'affidatario del servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti  a
tariffe  regolate  e  predeterminate  e   la   disponibilita'   delle
potenzialita' e capacita' necessarie  a  soddisfare  le  esigenze  di
conferimento indicate nel piano d'ambito. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa  dai  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148». 
  6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. 

        
      
Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
                               Art. 26 
 
 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi 
           e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento 
             della raccolta e recupero degli imballaggi 
 
  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 221, 
  1) al comma 3, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale»; 
2) al comma 5, 
  2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono  sostituite
dalle seguenti «acquisiti i» 
  2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Alle  domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni  relative  alle  attivita'  private  sottoposte  alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del  presente  articolo,
le attivita' di cui al  comma  3  lettere  a)  e  c)  possono  essere
intraprese decorsi novanta  giorni  dallo  scadere  del  termine  per
l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi   da   parte   del   ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma.» 
  3) (soppresso). 
  b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso 
  c) all'articolo 261, comma 1, le parole «pari a sei volte le  somme
dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: da 10.000  a  60.000
euro». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 27 
 
      Promozione della concorrenza in materia di conto corrente 
                   o di conto di pagamento di base 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9.  L'Associazione  bancaria  italiana,  le   associazioni   dei
prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una
riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo
effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al
valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle
spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi
richiesti dal titolare »; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In
caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al
comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Fino alla pubblicazione del  decreto  che  recepisce  la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183»; 
    e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) identificazione delle caratteristiche del  conto  in  accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria
conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta
raccomandazione». 
  2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata  entro  il
termine del 31 maggio 2012  e  la  complessiva  disciplina  entra  in
vigore non oltre il 1° luglio successivo. 
  3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
delibera CICR di cui al  comma  2,  con  l'introduzione  di  clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo  117-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono abrogati. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                             Art. 27 bis 
 
             Nullita' di clausole nei contratti bancari 
 
  1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate  che  prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in  assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                             Art. 27 ter 
 
                Cancellazioni delle ipoteche perenti 
 
  1. All'articolo 40-bis del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di
cui all'articolo 2847 del codice civile»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cancellazione  d'ufficio  si  applica  in  tutte  le  fattispecie  di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                           Art. 27 quater 
 
                  Organi delle fondazioni bancarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  17
maggio 1999,  n.  153,  dopo  le  parole:  «prevedendo  modalita'  di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti:  «,  ispirate  a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla  valorizzazione  dei
principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: 
    «g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                          Art. 27 quinquies 
 
     Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di  cui
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi  entro  il
termine di dieci giorni dalla  data  in  cui  il  cliente  chiede  al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario  l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui  la  surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause  dovute
al  finanziatore  originario,  quest'ultimo  e'  comunque  tenuto   a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento  del  valore  del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo  sia  dovuto  a  cause
allo stesso imputabili». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 28 
 
                Assicurazioni connesse all'erogazione 
            di mutui immobiliari e di credito al consumo 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del
credito al consumo alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due  preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle  banche,
agli istituti di credito e agli intermediari  finanziari  stessi.  Il
cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza  sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata  ad  accettare  senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo  immobiliare
o del credito al consumo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP  definisce  i  contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 
  3.  All'articolo  21,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione  di  una
polizza  assicurativa  erogata  dalla  medesima  banca,  istituto   o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 29 
 
           Efficienza produttiva del risarcimento diretto 
 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
  1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce
annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
  2. (soppresso). 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 30 
 
                       Repressione delle frodi 
 
  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e'  tenuta  a
trasmettere  all'ISVAP,   pena   l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa  definita  dall'ISVAP,  con   cadenza   annuale,   una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i
quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al
rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate
all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive
modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. 
  1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione  da  un  minimo  di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro. 
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 31 
 
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
  di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
 
  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge, avvalendosi anche  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello
Stato   (IPZS),   definisce   le   modalita'   per   la   progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici  o  telematici,  anche  in  collegamento  con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  con
esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione  regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
comunica  ai  rispettivi  proprietari   l'inserimento   dei   veicoli
nell'elenco  di  cui  al  primo  periodo,   informandoli   circa   le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i  veicoli  stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico  o  su  aree  a
queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di  tempo
per regolarizzare la  propria  posizione.  Trascorso  il  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a  disposizione  delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione  del  luogo
di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al
comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2-bis. Le  compagnie  di  assicurazione  rilasciano  in  ogni  caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  del
relativo premio entro i termini stabiliti,  e  la  relativa  semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi  altri  ne
ha interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. 
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 32 
 
     Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, 
                       liquidazione dei danni 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, o ulteriori dispositivi,  individuati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  i  costi   di   installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita'  sono  a
carico  delle  compagnie  che   praticano   inoltre   una   riduzione
significativa rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo
periodo, all'atto della stipulazione del  contratto  o  in  occasione
delle scadenze successive a condizione  che  risultino  rispettati  i
parametri stabiliti dal contratto». 
  1-bis. Con regolamento  emanato  dall'ISVAP,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui  al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di  assicurazione  con  impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al  comma  1,  al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro  due  anni
dalla sua emanazione. 
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle  banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di  cui
all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto  della
stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo  al  quale  si
riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente   dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di  risarcimento  deve   recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per  l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione  formula
al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero
comunica specificatamente i motivi per i quali non  ritiene  di  fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando  il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti
nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere  alla  riparazione  delle
cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo
precedente, entro il  quale  devono  essere  comunque  completate  le
operazioni di accertamento  del  danno  da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita' del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede  alla  consultazione
della banca dati sinistri di  cui  all'articolo  135  e  qualora  dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e'   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e' anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e'
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
  Restano  salvi  i  diritti   del   danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
  3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni  private  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Banca  dati  sinistri»  sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati»; 
    b) al comma 1, le parole: «e' istituita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  due  banche  dati  denominate  "anagrafe
testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Le  procedure  di  organizzazione  e  di  funzionamento,  le
modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1,  da  parte   delle   pubbliche   amministrazioni,   dell'autorita'
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di  liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali». 
    3-ter.  Al  comma  2   dell'articolo   139   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  ogni
caso, le lesioni di lieve entita',  che  non  siano  suscettibili  di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo  a
risarcimento per danno biologico permanente». 
    3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve  entita'  di
cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo  a
seguito di riscontro medico  legale  da  cui  risulti  visivamente  o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. 
    3-quinquies. Per le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni soggettive  ed  oggettive,  ciascuna  delle  compagnie  di
assicurazione deve praticare identiche offerte. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 33 
 
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 
 
  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente:
«invalidita'»; 
      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Ai  periti  assicurativi  che  accertano   e   stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; 
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'». 
  1-bis. Al primo comma  dell'articolo  642  del  codice  penale,  le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«da uno a cinque anni». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 34 
 
            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 
 
  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet. 
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 
  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questa,
di una sanzione in una misura pari a quanto  stabilito  dall'articolo
324 del codice di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  3-ter. L'ISVAP predispone, con  cadenza  semestrale,  una  apposita
relazione  sull'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet. 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                             Art. 34 bis 
 
                Disposizioni in materia di contratti 
                    di assicurazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio si applica  automaticamente,  fatte  salve  le
migliori condizioni, nella  misura  preventivamente  quantificata  in
rapporto alla classe  di  appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed
esplicitamente indicata nel  contratto.  Il  mancato  rispetto  della
disposizione ai cui al presente  comma  comporta  l'applicazione,  da
parte dell'ISVAP, di una sanzione  amministrativa  da  1.000  euro  a
50.000 euro». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                             Art. 34 ter 
 
  Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria 
                       per i veicoli a motore 
 
  1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dopo
l'articolo 150 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta).  -  1.  E'  fatto
obbligo  alla  compagnia  di  assicurazione  di  risarcire  il  danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato  di  chiusa  inchiesta,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un  autoveicolo,  il  risarcimento  del  danno
derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso  e'  effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». 

        
      
Capo VI

Servizi bancari e assicurativi
                               Art. 35 
 
Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
  debiti   pregressi   delle   amministrazioni    statali,    nonche'
  disposizioni in materia di tesoreria unica. 
 
  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
    a) i fondi speciali  per  la  reiscrizione  dei  residui  passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati  rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni  per  l'anno  2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente  quota  delle
risorse  complessivamente   disponibili   relative   a   rimborsi   e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate -  Fondi  di  bilancio».  Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle  somme  di  cui  al  periodo
precedente non devono comportare, secondo i criteri  di  contabilita'
nazionale, peggioramento  dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4. 
  3-bis. Le pubbliche  amministrazioni  ai  fini  del  pagamento  del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i  propri  creditori  le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti  della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,  ovvero  anche
mediante  specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
interessi  e  rivalutazione  monetaria.  In  caso  di  compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai  sensi  del  periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. 
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze  30  dicembre  2011,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal  2012  derivante  all'Erario
dai decreti di cui al presente  comma  resta  acquisita  al  bilancio
dello Stato. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 
  9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti
ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a  versare  il  50
per cento delle disponibilita' liquide  esigibili  depositate  presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato  alla  data  del  16  aprile  2012.  Gli  eventuali
investimenti  finanziari  individuati  con  decreto   del   Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  da  emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il  30  giugno  2012  e  le  relative
risorse  versate  sulle  contabilita'  speciali  aperte   presso   la
tesoreria statale. Gli  enti  provvedono  al  riversamento  presso  i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso  soggetti  diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono  fatti
salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data  di  entrata  in
vigore del presente provvedimento. 
  10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di  cui
al comma 8  provvedono  ad  adeguare  la  propria  operativita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720,  e  relative  norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
successivo  a  quello  del  versamento  della  residua  quota   delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento  i
predetti tesorieri  e  cassieri  continuano  ad  adottare  i  criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino  al  completo  riversamento
delle risorse sulle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  9,  i
tesorieri o cassieri  degli  stessi  utilizzano  prioritariamente  le
risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la
tesoreria statale. 
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata. 
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto. 

        
      
Capo VII

Trasporti
                               Art. 36 
 
          Regolazione indipendente in materia di trasporti 
 
  1. All'articolo 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata "Autorita'", la quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui
alla medesima legge. 
      1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
      1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di
discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione
del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del
servizio; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012 in attuazione  della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria,  a
svolgere tutte  le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  di  cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e,  in
particolare, a definire i criteri per la determinazione  dei  pedaggi
da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di  assegnazione
delle tracce e della capacita'  e  a  vigilare  sulla  loro  corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      1)  l'incremento  del  numero  delle   licenze   ove   ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili,  a  seguito  di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
      2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
      3) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
      4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio.»; 
    b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata  ai
sensi del medesimo comma»; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno  competenze  in  materia  di  sicurezza  e
standard tecnici delle infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmettono
all'Autorita'  le  delibere  che  possono  avere  un  impatto   sulla
concorrenza tra operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire
segnalazioni  e  pareri  circa  la  congruenza  con  la   regolazione
economica»; 
    d)  al  comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le   parole:
«individuata ai sensi del comma 2»; 
    e) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29,  ultimo  periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito
del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza
richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione»; 
    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti
nei diversi settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data,
l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del
personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non
generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 
      6-ter.  Restano  ferme  le  competenze  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento
ai profili di finanza pubblica». 
  2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio»; 
    b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Per il  servizio  di  taxi  e'  consentito  l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che  hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai  sindaci
dei comuni interessati»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente». 
  3.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»; 
      2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo i  criteri  e  le  metodologie  stabiliti  dalla  competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro  successiva
approvazione»; 
      3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
        «f) vigilanza sull'attuazione, da  parte  dei  concessionari,
delle leggi e dei regolamenti concernenti la  tutela  del  patrimonio
delle strade e  delle  autostrade  statali,  nonche'  la  tutela  del
traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da  parte  dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n. 143»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori  inerenti  la
rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a
pedaggio e in gestione  diretta,  che  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'». 

        
      
Capo VII

Trasporti
                               Art. 37 
 
                 Misure per il trasporto ferroviario 
 
  1. L'Autorita' di cui all'articolo 36  nel  settore  del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita', dopo un congruo periodo di osservazione delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare  l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In  esito  all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre  il  30  giugno  2013,  una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. 
  2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «ed i contratti collettivi  nazionali  di  settore»
sono soppresse e la parola: «applicati» e' sostituita dalla seguente:
«applicate»; 
    b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis) regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro  del  personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle  organizzazioni
piu' rappresentative a livello nazionale». 

        
      
Capo VIII

Altre liberalizzazioni
                               Art. 38 
 
           Liberalizzazione delle pertinenze delle strade 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  «sono
previste»  inserire  le  parole  «,  secondo  le  modalita'   fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di  cui  all'articolo  36  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ». 

        
      
Capo VIII

Altre liberalizzazioni
                               Art. 39 
 
Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
  periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al  diritto
  d'autore. 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
    «d-bis) gli edicolanti possono vendere  presso  la  propria  sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
    d-ter)  gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e  restituito  a  compensazione  delle  successive  anticipazioni  al
distributore; 
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia; 
    d-quinquies)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e  non  viziano  il
contratto cui accedono. 
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera; 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e previo parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi
diritto, i requisiti minimi necessari  ad  un  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. 

        
      
Capo VIII

Altre liberalizzazioni
                               Art. 40 
 
Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
  anagrafe degli italiani residenti all'estero e di attribuzione  del
  codice fiscale ai cittadini iscritti. 
 
  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale». 
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: 
      «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere  munite
della  fotografia  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31  marzo  2005,  n.  43,  e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» 
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «La carta di identita'  valida  per  l'espatrio  rilasciata  ai
minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici  puo'  riportare,  a
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.  L'uso  della
carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  dei   minori   di   anni
quattordici e' subordinato  alla  condizione  che  essi  viaggino  in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le  veci,  o  che  venga
menzionato,  in  una  dichiarazione  rilasciata  da  chi  puo'   dare
l'assenso o l'autorizzazione, il  nome  della  persona,  dell'ente  o
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi  sono  affidati.
Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura  o  dalle  autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero.». 
  3. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122,  il
comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  L'Indice  nazionale  delle  anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  degli
italiani residenti  all'estero  (AIRE),  certificati  dai  comuni  e,
limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.». 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
apportate le necessarie modifiche  per  armonizzare  il  decreto  del
Ministro dell'interno, del  13  ottobre  2005,  n.  240,  recante  il
«Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»,
con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei dati contenuti nell'INA, il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali puo' stipulare convenzioni  con
enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni. 
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. 
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE. 
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale. 
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente. 

        
      
Capo VIII

Altre liberalizzazioni
                             Art. 40 bis 
 
     Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre  2001,  n.  343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
il comma 5 e' abrogato. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 41 
 
      Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte 
              delle societa' di progetto - project bond 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare  una  singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'  titolari  di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi  dell'articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e  titoli  di  debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile,  purche'  destinate  alla  sottoscrizione  da   parte   degli
investitori qualificati come definiti ai  sensi  del  regolamento  di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58;  detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono  essere
trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori  qualificati  come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi  del  presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420  del
codice civile. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
  3. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da  parte  del  concessionario,  possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni  e  da  fondi
privati, secondo le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di  stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla  costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della  rete  di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,  nonche'  a  quelle
titolari delle autorizzazioni. 
  5. All'articolo 158, comma 2, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  dopo  le  parole:  «crediti  dei  finanziatori   del
concessionario» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157,  limitatamente  alle  obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione». 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle societa' gia' costituite alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 42 
 
           Alleggerimento e integrazione della disciplina 
           del promotore per le infrastrutture strategiche 
 
  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto
preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a),  lo  studio  di
impatto   ambientale,   la   bozza   di   convenzione,    il    piano
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta
e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel
caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove
necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e
quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo.». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 43 
 
               Project financing per la realizzazione 
                    di infrastrutture carcerarie 
 
  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto
previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza
economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal
periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche
ordinamentali, del settore carcerario. 
  2.  Al  fine  di  assicurare   il   perseguimento   dell'equilibrio
economico-finanziario   dell'investimento   al   concessionario    e'
riconosciuta, a  titolo  di  prezzo,  una  tariffa  per  la  gestione
dell'infrastruttura  e  dei  servizi  connessi,  a  esclusione  della
custodia, le cui modalita' sono definite al momento dell'approvazione
del progetto  e  da  corrispondersi  successivamente  alla  messa  in
esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1.  E'  a
esclusivo rischio  del  concessionario  l'alea  economico-finanziaria
della costruzione e della  gestione  dell'opera.  La  concessione  ha
durata non superiore a venti anni. 
  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente
partecipata  dal  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   il
concessionario puo' prevedere che le fondazioni di  origine  bancaria
ovvero altri enti pubblici o con fini  non  lucrativi  contribuiscono
alla realizzazione delle infrastrutture di cui al  comma  1,  con  il
finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 44 
 
                     Contratto di disponibilita' 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente: 
  «15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto
mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a
proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei
parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo
scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.»; 
    b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
«la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il  contratto
di disponibilita',»; 
    c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III,
dopo le parole: «della  locazione  finanziaria  per  i  lavori»  sono
aggiunte le seguenti: «e del contratto di disponibilita'»; 
    d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). - 1. L'affidatario del
contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti
corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le
previsioni del contratto: 
    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3; 
    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; 
    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso
d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice. 
  2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,
predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in
dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve
assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle
caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono
corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata
presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento
contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte
presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si
procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
di disponibilita'. 
  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni
previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici. 
  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,
nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e
provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso
d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della
progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico
dell'affidatario. 
  6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni
cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a  questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di  lavori  eseguiti
ovvero, sempre che siano  assicurate  le  caratteristiche  funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'.  Il  contratto
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il contratto
e'  risolto.   L'adempimento   degli   impegni   dell'amministrazione
aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo  controllo
della realizzazione dell'opera ed alla  messa  a  disposizione  della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste
agli articoli 165 e seguenti». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 45 
 
                  Documentazione a corredo del PEF 
                per le opere di interesse strategico) 
 
  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i
progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il
piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di
assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e' integrato dai seguenti elementi: 
    a) per la  parte  generale,  oltre  al  bacino  di  utenza,  sono
indicate le  stime  di  domanda  servita  dalla  realizzazione  delle
infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato; 
    b) il costo complessivo dell'investimento  deve  comprendere  non
solo il contributo pubblico a fondo perduto  richiesto  al  CIPE,  ma
anche, ove esista,  la  quota  parte  di  finanziamento  diverso  dal
pubblico; 
    c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di  tutti  i
finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il
cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma; 
    d) le indicazioni relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le
indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura
articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato; 
    e) per i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano
organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche
l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio
derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata
comunica all'ente vigilante. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 46 
 
           Disposizioni attuative del dialogo competitivo 
 
  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
  «18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'  attuative
della disciplina prevista dal presente articolo». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 47 
 
       Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - 
                  modifiche alla legge n. 717/1949 
 
  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le  Regioni,  le
Province, i Comuni e tutti gli altri Enti  pubblici,  che  provvedano
all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici  devono
destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una  quota
della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle  seguenti
percentuali: 
      due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
      un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni; 
      0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti  milioni
di euro.»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Sono escluse  da
tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici  destinati  ad
uso industriale o di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia  di  uso
civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi  uso  destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di euro.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 48 
 
                    Norme in materia di dragaggi 
 
  1. Dopo l'articolo 5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e'
inserito il seguente: 
  Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)  -  1.  Nei  siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio  possono  essere
svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione  del   progetto
relativo alle attivita' di bonifica. Al  fine  di  evitare  che  tali
operazioni possano pregiudicare  la  futura  bonifica  del  sito,  il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee   ad   evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale  o,  laddove
non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero   dal   concessionario
dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, approva il progetto entro trenta  giorni  sotto  il  profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   deve
intervenire, previo parere della Commissione di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione  di  impatto  ambientale,  entro
trenta  giorni   dalla   suddetta   trasmissione.   Il   decreto   di
autorizzazione produce gli effetti previsti  dai  commi  6  e  7  del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 
  2. I materiali derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  di  aree
portuali e marino-costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica  ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici: 
  a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli  inquinanti,  ad
esclusione  dei  processi  finalizzati  alla  immobilizzazione  degli
inquinanti    stessi,    caratteristiche    fisiche,    chimiche    e
microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di
prelievo e idonee con riferimento al  sito  di  destinazione,  e  non
presentino positivita' ai test eco-tossicologici,  su  autorizzazione
dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere  immessi  o
refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli  arenili,  per  formare  terreni
costieri ovvero  per  migliorare  lo  stato  dei  fondali  attraverso
attivita' di capping,  nel  rispetto  delle  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della  regione
territorialmente interessata; 
  b) qualora presentino,  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della  desalinizzazione  ovvero  della
rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei   processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A  e  B
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso  siano  destinati  a  impiego  in  aree  con  falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono  avere  un
livello  di  concentrazione  di  solfati  e  di  cloruri  nell'eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui  all'allegato  3  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio   1998   a
condizione  che,  su  conforme  parere   dell'ARPA   territorialmente
competente,   sia    prevenuta    qualsiasi    modificazione    delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei  progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
dragaggio  costituisce  altresi'   autorizzazione   all'impiego   dei
materiali fissandone l'opera pubblica, il  luogo,  le  condizioni,  i
quantitativi e le  percentuali  di  sostituzione  dei  corrispondenti
materiali naturali; 
  c) qualora risultino non pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento che presentino  un  sistema  di  impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente  al  perimetro  e
sul  fondo  in  grado  di  assicurare  requisiti   di   permeabilita'
equivalenti a quelli  di  uno  strato  di  materiale  naturale  dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con  le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6; 
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
per ciascun sito di interesse  nazionale,  l'area  interessata  viene
restituita  agli  usi  legittimi,  previo  parere  favorevole   della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
  3. Nel  caso  di  opere  il  cui  progetto  abbia  concluso  l'iter
approvativo  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, tali requisiti sono certificati  dalle  amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso  in  cui,  al  termine  delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite  di  cui  alla  Tabella  1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura  di  bonifica  dell'area  derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla  destinazione  d'uso.  E'
fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia   di
autorizzazione paesaggistica. Nel  caso  di  permanenza  in  sito  di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i  predetti  valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza  che  garantiscano
comunque la tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'accettabilita'
delle concentrazioni residue  degli  inquinanti  eccedenti  i  valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la  parte  di  interesse,  il  soddisfacimento  dei
«Criteri metodologici  per  l'applicazione  nell'analisi  di  rischio
sanitaria ai siti contaminati»  elaborati  dall'ISPRA,  dall'Istituto
superiore di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la  conduzione
dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato  B  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2008.  Per  la  verifica  della  presenza  di
valori di concentrazione superiori ai limiti  fissati  dalla  vigente
normativa   e   per   la   valutazione   dell'accettabilita'    delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del  contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.  Tale  procedura
puo'  essere  attuata  con  l'impiego  di  tecnologie   che   possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo  delle
aree medesime. 
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni. Le caratteristiche  di  idoneita'  delle  navi  e  dei
galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste  dalle  norme
nazionali e  internazionali  in  materia  di  trasporto  marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al  fine  dell'eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in  siti  di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  regolatore  portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati. 
  8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti  non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, possono essere  immersi  in  mare  con  autorizzazione
dell'autorita'   competente   nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere  diversamente  utilizzati  a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel  tratto  di  spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata  o  altre
strutture  di  contenimento  nei  porti  in  attuazione   del   Piano
regolatore portuale ovvero lungo il  litorale  per  la  ricostruzione
della   fascia   costiera,   con   autorizzazione    della    regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge  31
luglio 2002, n. 179.». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo  5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 49 
 
                   Utilizzo terre e rocce da scavo 
 
  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e'  abrogato
l'articolo 186». 
  1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 50 
 
               Disposizioni in materia di concessioni 
            di costruzione e gestione di opere pubbliche 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 143: 
  1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici, previa  analisi  di  convenienza  economica,  possono
prevedere nel piano economico  finanziario  e  nella  convenzione,  a
titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo  scopo  espropriati
la   cui   utilizzazione   ovvero   valorizzazione   sia   necessaria
all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le  modalita'
di utilizzazione ovvero di  valorizzazione  dei  beni  immobili  sono
definite     dall'amministrazione      aggiudicatrice      unitamente
all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a  base
di  gara,  e  costituiscono  uno  dei  presupposti  che   determinano
l'equilibrio economico-finanziario della  concessione.  Nel  caso  di
gara indetta ai sensi dell'articolo 153,  le  predette  modalita'  di
utilizzazione    ovvero    di    valorizzazione     sono     definite
dall'amministrazione  aggiudicatrice  nell'ambito  dello  studio   di
fattibilita'»; 
  2) al comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
offerte devono dare conto del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o
piu' istituti finanziatori nel progetto»; 
  a) all' articolo 144, dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a 
  seconda dei casi, lo schema  di  contratto  e  il  piano  economico
finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli  di
bancabilita' dell'opera.»; 
  b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca 
  dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti:
«corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli  atti  in
forza dei quali la concessione e'  stata  affidata,  avendo  comunque
riguardo alla situazione concreta  del  progetto  ed  allo  stato  di
avanzamento dello stesso alla data del subentro». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 51 
 
               Disposizioni in materia di affidamento 
                      a terzi nelle concessioni 
 
  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinquanta per cento». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2015. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 52 
 
           Semplificazione nella redazione e accelerazione 
                   dell'approvazione dei progetti 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; 
  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al
procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'
espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'»; 
  c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione» e' inserita la seguente: «almeno», e,  dopo
le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa  approvazione»
e' inserita la seguente: «almeno». 
  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  «Il  progetto  e'
redatto,»  sono  inserite  le  seguenti:   «salvo   quanto   previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 53 
 
Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
  infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia  di
  gallerie stradali 
 
  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda. 
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea. 
  3. (Soppresso). 
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea. 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  «ed  i  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»; 
  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  «dei  collaudi»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali». 
  5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine
della  ulteriore  semplificazione  delle  procedure   relative   alla
realizzazione di  opere  infrastrutturali,  l'ente  destinatario  del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'  tenuto  a
rendicontare le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  a  richiesta
dell'ente erogante e non si applica  l'articolo  158,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 54 
 
Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali
  garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
  di opere pubbliche 
 
  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa
autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.
Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e  dei  trasporti,  determina  le
modalita' di costituzione  e  di  gestione  del  predetto  patrimonio
destinato a garantire le  obbligazioni  per  il  finanziamento  delle
opere pubbliche.». 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                               Art. 55 
 
          Affidamento concessioni relative a infrastrutture 
        strategiche sulla base anche del progetto definitivo 
 
  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   «Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto
preliminare»  sono  inserite  le   seguenti   «ovvero   il   progetto
definitivo». 
  1-bis. Per le attivita' di cui al  numero  80  dell'Allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto  2011,  n.  151,   i   termini   degli   adempimenti   restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre  2006,
n. 264, e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
  1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e  condotte  forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013  per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione  a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n.  286,  con  corrispondente  riduzione  della  spesa  relativa   al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il  primo
periodo del suddetto comma 172, e' inserito il seguente:  «Una  quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di  contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013,  resta  acquisita  al  bilancio  dello   Stato;   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  1-quater.  Fatto  salvo  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
esigenze  connesse  al  traffico  o   a   condizioni   meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad  utilizzare  personale
da adibire ai servizi di sicurezza  e  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con  corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione. 

        
      
Titolo II

INFRASTRUTTURE


Capo I

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
                             Art. 55 bis 
 
              Accelerazione degli interventi strategici 
               per il riequilibrio economico e sociale 
 
  1. Ai fini della realizzazione di interventi  riguardanti  le  aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento  a  quelli  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche,  finanziarie  e  tecniche,   comprese   quelle   di   cui
all'articolo 90 del codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  delle  convenzioni  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato. 

        
      
Capo II

MISURE PER L'EDILIZIA
                               Art. 56 
 
                     Norma nel settore edilizio 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
  1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  «Nel
caso di permuta con immobili da realizzare  in  aree  di  particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale,  potranno  cedersi
anche immobili gia'  in  uso  governativo,  che  verrebbero  pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale  massima  del
75 per cento della permuta mentre il restante  25  per  cento  dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». 

        
      
Capo II

MISURE PER L'EDILIZIA
                               Art. 57 
 
                 Ripristino IVA per housing sociale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportive  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;» 
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «8-bis) le cessioni di fabbricati o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile  2008;»  all'articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano  sia
locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole
«dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le  seguenti:  «o
cessioni»; 
    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente: 
    «127-duodevicies) locazioni  di  immobili  di  civile  abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata dalle imprese  che  li  hanno  costruiti  o  che  hanno
realizzato sugli stessi interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457;
locazioni di fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 24 giugno 2008». 

        
      
Capo II

MISURE PER L'EDILIZIA
                               Art. 58 
 
              Semplificazione procedure Piano nazionale 
                        di edilizia abitativa 
 
  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa
nella seduta del Cipe nella  quale  sono  approvati  gli  accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Tale  intesa  va
resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 59 
 
                  Extragettito IVA per le societa' 
                  di progetto per le opere portuali 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione  Europea,»  sono
inserite le seguenti  parole:  «nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con
il 25 % dell'incremento del gettito di imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento»; 
  b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)
su cui calcolare la quota  del  25  per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: 
  a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura  pari
all'ammontare delle  riscossioni  dell'IVA  registrato  nel  medesimo
anno; 
  b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero  potenziamento  di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento. 
  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati   realizzati   nel   singolo   porto,   tenendo   conto   anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale,  secondo  le
modalita' di cui al comma 2-quater. 
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 59 bis 
 
              Sostituzione dell'articolo 153 del codice 
        di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
  1. L'articolo 153 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Finanza di progetto).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi  quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  inseriti
nella  programmazione  triennale  e  nell'elenco   annuale   di   cui
all'articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai sensi  dell'articolo  143,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  uno  studio  di  fattibilita',   mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'  predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica: 
  a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che in  tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
  b) che, in caso di mancata accettazione da parte del  promotore  di
apportare modifiche al  progetto  preliminare,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 83. 
  5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  83  per  il  caso  delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli  aspetti  relativi
alla  qualita'  del  progetto  preliminare  presentato,   al   valore
economico e finanziario del piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate  alla  nautica
da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa  prescelta  a
soddisfare   in   via   combinata   gli   interessi   pubblici   alla
valorizzazione turistica ed  economica  dell'area  interessata,  alla
tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla   sicurezza   della
navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i  requisiti
di cui all'articolo 38. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,  una  bozza
di convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  un
istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel  progetto;  il  regolamento  detta  indicazioni  per
chiarire e agevolare le attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
valutazione  degli  elementi  economici  e   finanziari.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate  alla  nautica  da
diporto, il progetto preliminare  deve  definire  le  caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve  contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i  dati  necessari  per
individuare e valutare i principali  effetti  che  il  progetto  puo'
avere  sull'ambiente  e  deve  essere  integrato  con  le  specifiche
richieste nei  decreti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 5 giugno 2009,  nn.  10/09,  11/09  e  12/09  e  successive
modificazioni. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina promotore  il  soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
  c) pone in approvazione  il  progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti  di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
  d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
  e) qualora il promotore non accetti di modificare il  progetto,  ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione  del   progetto   preliminare   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto
preliminare approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo  studio
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  113.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando   le
disposizioni relative al contenuto del bando previste  dal  comma  3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal  comma
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
  a) pubblicare un bando precisando che  la  procedura  non  comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso  del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore   offerente
individuato con le modalita'  di  cui  alle  successive  lettere  del
presente comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare  la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
  b)  provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare   in
conformita' al comma 10, lettera c); 
  c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il
progetto  preliminare  approvato  e  le   condizioni   economiche   e
contrattuali offerte dal promotore, con  il  criterio  della  offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
  d) ove non siano state presentate offerte  valutate  economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del  promotore,  il  contratto  e'
aggiudicato a quest'ultimo; 
  e)  ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte   valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a  base
di  gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni   dalla
comunicazione  dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare   la
propria proposta a quella del migliore offerente,  aggiudicandosi  il
contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute  per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma  9,
terzo periodo; 
  f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente
lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior  offerente
individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del  contratto  e
l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa  al  promotore,  a  spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima  di  cui
al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici
si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si  applicano
il comma 10, lettere d) ed e), il comma  11  e  il  comma  12,  ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
  16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco  annuale  di
cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
provvedano  alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi   dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso  dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare,  entro  e  non  oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine,  una  proposta  avente  il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa  del
possesso dei requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c)  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui  sia  pervenuta  una
sola proposta, a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i  criteri  in  base  ai  quali  si  procede  alla
valutazione delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate  e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte  sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto  avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi  dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a: 
  a) se il  progetto  preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma  2,  indire  un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare  e
la proposta; 
  b) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione del progetto preliminare 
  presentato  dal  promotore,  bandire  una  concessione   ai   sensi
dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di  gara  ed
invitando alla gara il promotore; 
  c) se il progetto preliminare non necessita  di  modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e  c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13. 
  18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura  di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto  al  rimborso,  con  onere  a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella  misura  massima
di cui al comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore  che  non  risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b)  e  c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
  19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il  piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9, primo periodo,  e  la  specificazione  delle  caratteristiche  del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica  da  diporto,  il  progetto  preliminare  deve  definire   le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09,  e  successive
modificazioni. Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'  corredata  dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al  comma
21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a  prestare
una cauzione nella misura dell'importo  di  cui  al  comma  9,  terzo
periodo,  nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico  interesse  della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice  puo'  invitare
il proponente ad  apportare  al  progetto  preliminare  le  modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non  apporta  le
modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il  progetto  preliminare,  eventualmente  modificato,  e'
inserito nella  programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo  periodo,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore  non  risulta  aggiudicatario,
puo'  esercitare,   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
  20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 160-bis. 
  21. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  22. Limitatamente alle ipotesi di cui ai  commi  16,  19  e  21,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  23. Ai sensi  dell'articolo  4  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 59 ter 
 
            Semplificazione nella navigazione da diporto 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
nel capo II del  titolo  III,  dopo  l'articolo  49  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona  fisica,
ovvero  l'utilizzatore  a  titolo  di   locazione   finanziaria,   di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma  1,  puo'
effettuare,  in  forma  occasionale,  attivita'  di  noleggio   della
predetta  unita'.  Tale  forma  di  noleggio  non   costituisce   uso
commerciale dell'unita'. 
  2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione  da  diporto  possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di  locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto. Nel caso di  navi  da  diporto,  in  luogo
della patente nautica, il conduttore deve  essere  munito  di  titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale  diverso,
le relative prestazioni  di  lavoro  si  intendono  comprese  tra  le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui  all'articolo  70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72  del  citato
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  3.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  al  presente  titolo,
l'effettuazione  del  noleggio  e'  subordinata  esclusivamente  alla
previa comunicazione, da effettuare mediante  modalita'  telematiche,
all'Agenzia   delle   entrate   e   alla   Capitaneria    di    porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel  caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  2.
L'effettuazione  del  servizio   di   noleggio   in   assenza   della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  definite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al  comma
1 sono assoggettati,  a  richiesta  del  percipiente,  sempreche'  di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella  misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o  deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine  stabilito  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. Per la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
comma si applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabilite  modalita'  semplificate  di  documentazione   e   di
dichiarazione dei  predetti  proventi,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra  disposizione  utile  ai
fini dell'attuazione del presente  comma.  La  mancata  comunicazione
all'Agenzia delle  entrate  prevista  dal  comma  3,  primo  periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario  sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza  dal  medesimo
regime». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 60 
 
               Regime doganale delle unita' da diporto 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  «Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e
750 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo
fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760  del
codice medesimo. Le navi da diporto si intendono destinate al consumo
dentro o fuori dal territorio doganale su semplice  rilascio  di  una
dichiarazione  rispettivamente  di  importazione  definitiva   o   di
esportazione definitiva da parte dell'armatore». 
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le  seguenti:
«o extraeuropei». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 60 bis 
 
       Misure a tutela della filiera della nautica da diporto 
 
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Dal 1° maggio di  ogni  anno  le  unita'  da  diporto  sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle  misure  di  seguito
indicate: 
        a) euro 800 per le unita' con scafo  di  lunghezza  da  10,01
metri a 12 metri; 
        b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza  da  12,01
metri a 14 metri; 
        c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a
17 metri; 
        d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a
20 metri; 
        e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a
24 metri; 
        f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a
34 metri; 
        g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  34,01
a 44 metri; 
        h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da  44,01
a 54 metri; 
        i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da  54,01
a 64 metri; 
        l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore
a 64 metri»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  «con  motore  ausiliario»  sono
aggiunte le seguenti:  «il  cui  rapporto  fra  superficie  velica  e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»; 
    c) al comma 4, le parole: «, nonche' alle unita' di cui al  comma
2 che si trovino  in  un'area  di  rimessaggio  e  per  i  giorni  di
effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse; 
    d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ovvero per le unita' che siano rinvenienti da  contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza  dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica  da  diporto,  la  tassa  non  si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per  il  primo  anno  dalla
prima immatricolazione»; 
    e) al comma 7, al  primo  periodo  la  parola:  «finanziaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria  per  la  durata  della
stessa, residenti nel territorio  dello  Stato,  nonche'  le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che  posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso  di  unita'  da  diporto.  La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non  aventi  stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita'  bene  strumentale  di  aziende  di  locazione  e
noleggio»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole:  «da  2  a  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 2 a 7». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 61 
 
           Anticipo recupero accise per autotrasportatori 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.
277, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «entro il 30  giugno  successivo  alla
scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun
trimestre solare»; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del periodo»; 
    b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui
e' sorto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto». 
  2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto  con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti  dal  comma  1
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta
di 26,4 milioni di euro. 
  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il
maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,
all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 30 le  parole  «sulla  benzina  senza  piombo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo» 
    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: 
      «30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
      30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con
il provvedimento di cui al comma  30,  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio  usato  come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.» 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 61 bis 
 
     Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale 
 
  1. Sono ripristinati i fondi di  cui  all'articolo  2,  comma  244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di  1  milione  di
euro per ciascuno degli anni del triennio  2012/2014,  con  specifica
destinazione   al   miglioramento    delle    condizioni    operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella  sperimentazione
della piattaforma per la  gestione  della  rete  logistica  nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio. 
  4. La societa' UIRNet  SpA  e'  soggetto  attuatore  unico  per  la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e' estesa, oltre  che  agli  interporti,  anche  ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 
  5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti  e'  autorizzato  a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 62 
 
          Disciplina delle relazioni commerciali in materia 
          di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
 
  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti
agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le
caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di
consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a
principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal
giudice. 
  2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato: 
    a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto,
di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; 
    b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni
equivalenti; 
    c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla
esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre; 
    d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; 
    e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che
risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 
  3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre  merci  entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine  decorre
dall'ultimo  giorno  del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Gli
interessi  decorrono  automaticamente  dal  giorno  successivo   alla
scadenza del termine. In questi casi il  saggio  degli  interessi  e'
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. 
  4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie: 
    a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che
riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione
non superiore a sessanta giorni; 
    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e
piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o
refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la
durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; 
    c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: 
      aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 
    oppure 
      aW superiore a 0,91 
    oppure 
      pH uguale o superiore a 4,5; 
    c) tutti i tipi di latte. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e'
determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di
cessione. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 2. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 
  8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e'
incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo'
avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni
amministrative irrogate dall'autorita' garante concorrenza e  mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per
finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia
alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le
Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
iniziative in materia agroalimentare. 
  10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del
danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e
delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del  Lavoro  o  comunque  rappresentative  a  livello
nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire,
a tutela degli  interessi  collettivi,  richiedendo  l'inibitoria  ai
comportamenti in violazione  della  presente  disposizione  ai  sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 
  11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive del 13 maggio 2003. 
  11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia
decorsi sette  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Con  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  tre  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita'  applicative  delle  disposizioni
del presente articolo. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 63 
 
              Attivazione nuovi «contratti di filiera» 
 
  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   22   novembre   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008. 
  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per
un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai
rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. 
  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 64 
 
  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 
 
  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  dopo  la  parola  «regionale»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di
cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni». 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. 
  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 dopo le parole «la propria attivita'», sono aggiunte  le
seguenti: «di assunzione di rischio per garanzie». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 65 
 
              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 
 
  1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra
in aree agricole non e' consentito l'accesso agli  incentivi  statali
di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti  realizzati  e  da
realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio  militare  e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli  collocati  a  terra  da
installare in aree classificate agricole  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  che  hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  a
condizione che l'impianto entri in esercizio  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  assicura,  nel
rispetto  dei  principi  della  normativa  dell'Unione  europea,   la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di  potenza  non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 
  4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto  dal  secondo
periodo del comma 2. 
  5. Il comma 4-bis  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma  42,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito  esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in  aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 66 
 
  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante  procedura
negoziata senza pubblicazione del bando per gli  immobili  di  valore
inferiore a 100.000 euro e  mediante  asta  pubblica  per  quelli  di
valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene  ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.  Ai
citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica.  8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441. 
  3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine  di  favorire  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai
giovani imprenditori agricoli,  cosi'  come  definiti  ai  sensi  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    4-bis. Ai contratti di affitto di cui  al  presente  articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
    4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre  1998,
n. 441, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai soli fini delle imposte sui  redditi,  le  rivalutazioni
dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto». 
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto  da
parte degli enti gestori delle medesime aree. 
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere o cedere in  locazione,  per  le
finalita' e con le modalita' di cui  al  comma  1,  i  beni  di  loro
proprieta'  agricoli  e  a  vocazione  agricola  e  compresi   quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;  a
tal  fine  possono  conferire   all'Agenzia   del   demanio   mandato
irrevocabile a vendere e a cedere in  locazione.  In  ogni  caso,  le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel  rispetto
della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi  strumenti,
una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a  giovani  che  non
abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'. L'Agenzia provvede  al
versamento agli  enti  territoriali  gia'  proprietari  dei  proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 
  8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo  non
puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato. 
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  l'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                               Art. 67 
 
           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5.(Convenzioni). - 1. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' stipulare con le  Associazioni  nazionali
di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti,  convenzioni
per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita': 
      a) promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito  degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili; 
      b) promozione di azioni finalizzate alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero; 
      c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; 
      d) attuazione dei sistemi  di  controllo  e  di  tracciabilita'
delle filiere agroalimentare ittiche; 
      e) agevolazioni per l'accesso al credito per le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura; 
      f)  riduzione  dei  tempi   procedurali   e   delle   attivita'
documentali nel quadro della  semplificazione  amministrativa  e  del
miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del  settore  e  la
pubblica  amministrazione,   in   conformita'   ai   principi   della
legislazione vigente in materia; 
      g) assistenza tecnica alle imprese di pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi. 
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004. 
  2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui  al  comma  2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 67 bis 
 
          Accertamenti contributivi in caso di dismissione 
  di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione 
 
  1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  ai  fini  del  rilascio   dell'autorizzazione   alla
dismissione di bandiera per vendita della  nave  a  stranieri  o  per
demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 15  della  legge  26  luglio
1984,  n.  413,  non   si   applicano   nel   caso   di   demolizione
dell'imbarcazione  con  trasferimento  della  licenza  di  pesca   ad
un'altra imbarcazione di proprieta' del  medesimo  armatore.  In  tal
caso, al momento del passaggio di  proprieta',  i  privilegi  di  cui
all'articolo  552  del  codice  della  navigazione  sono   trasferiti
dall'imbarcazione  demolita  all'imbarcazione   sulla   quale   viene
trasferita la licenza. 

        
      
Capo III

MISURE PER LA PORTUALITA' E L'AUTOTRASPORTO E L'AGRICOLTURA
                             Art. 67 ter 
 
    Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le cooperative di imprese di pesca  ed  i  consorzi  di
imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo
1 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  per  conto  delle  imprese
associate»; 
        b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis». 

        
      
Titolo III



Capo I
                               Art. 68 
 
             Repertorio nazionale dei dispositivi medici 
 
  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»; 
    b) alla lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui
alla lettera a)» sono soppresse. 

        
      
Titolo III



Capo I
                               Art. 69 
 
                  Dichiarazione preventiva in caso 
              di spostamento del prestatore di servizi 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo». 

        
      
Titolo III



Capo I
                               Art. 70 
 
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari
                                aree 
 
  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e' destinata anche al  finanziamento  degli  aiuti  de
minimis  nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  di  importanza  minore,  e
successive modificazioni, a favore delle  piccole  e  micro  imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro  il  31
dicembre  2014.  A  tali  imprese  si  applicano  le   tipologie   di
agevolazioni  previste  alle  lettera  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate le  condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. 

        
      
Capo II
                               Art. 71 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 
  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi
di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 
  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo
parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. 
  3-bis.  Gli  interventi  infrastrutturali   relativi   ai   sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi  quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o  convenzione  unica
previsti dalla stessa disposizione, sono  considerati,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  infrastrutture
strategiche  di  preminente  interesse   nazionale.   Pertanto,   per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi  interventi,  nonche'  dei
piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si  avvalgono
delle procedure approvative dettate  dalle  disposizioni  di  cui  al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge  22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili. 
  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,
trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e
della normativa comunitaria. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato  A  al
decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al
libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a
mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 

        
      
Capo II
                               Art. 72 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dei presente Capo si intende per: 
    a) aeroporto: qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per
l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli
impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del
traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; 
    b) gestore aeroportuale: il soggetto  al  quale  le  disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; 
    c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
che trasporti per via aerea passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per
l'aeroporto di base; 
    d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente
dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle
operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo; 
    e)  rete  aeroportuale:  un  gruppo  di  aeroporti,   debitamente
designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale. 

        
      
Capo II
                               Art. 73 
 
                  Autorita' nazionale di vigilanza 
 
  1. Nelle more dell'operativita' dell'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente  decreto,  le
funzioni di  Autorita'  di  vigilanza  sono  svolte  previo  atto  di
indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

        
      
Capo II
                               Art. 74 
 
                          Reti aeroportuali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo
parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti
aeroportuali sul territorio italiano. 
  2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di
tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare
all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo
articolo 80, comma 1. 
  3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea,
informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 77. 

        
      
Capo II
                               Art. 75 
 
                         Non discriminazione 
 
  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di
vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi
diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza. 

        
      
Capo II
                               Art. 76 
 
         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni 
 
  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge  30  settembre  2005  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 
  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli
predisposti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1  e  determinato
l'ammontare dei diritti,  previa  consultazione  degli  utenti  degli
aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza  che  verifica  ed
approva entro quaranta giorni la corretta  applicazione  del  modello
tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in  coerenza  anche
agli obblighi di concessione. 
  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere
rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale. 
  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo
svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi
progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -
Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
determinazione della misura tariffaria. 
  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione
dei diritti aeroportuali. 
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. 

        
      
Capo II
                               Art. 77 
 
                             Trasparenza 
 
  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o
alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli
elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 
  2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono: 
    a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; 
    b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti
aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche
accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente
gli incrementi inflattivi; 
    c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza
nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita'
aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita'
dei servizi; 
    d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; 
    e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in
cambio; 
    f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le
infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si
riferiscono; 
    g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli
investimenti previsti; 
    h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; 
    i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto. 
  3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti: 
    a) le previsioni del traffico; 
    b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto; 
    c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto; 
    d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto. 
  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono,
a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come
informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici
regolamenti di riferimento. 

        
      
Capo II
                               Art. 78 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di
vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di
riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore
con la stipula della convenzione di concessione. 
  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi. 
  3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76. 

        
      
Capo II
                               Art. 79 
 
                    Differenziazione dei servizi 
 
  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi
personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale
specializzato. 
  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al
comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 
  3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano
accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di
utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza. 

        
      
Capo II
                               Art. 80 
 
       Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali 
per l'utilizzo delle  infrastrutture  e  dei  servizi  in  regime  di
                              esclusiva 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione
della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti
aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano
applicati i seguenti principi di: 
    a)    correlazione    ai    costi,    trasparenza,    pertinenza,
ragionevolezza; 
    b) consultazione degli utenti aeroportuali; 
    c) non discriminazione; 
    d) orientamento, nel rispetto dei principi di  cui  alla  lettera
a), alla media europea dei diritti aeroportuali  praticati  in  scali
con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard
di servizio reso. 
  2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito. 
  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti
al nuovo regime. 
  4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i
provvedimenti dovuti. 
  5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 
  6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della
determinazione dei diritti aeroportuali. 

        
      
Capo II
                               Art. 81 
 
            Aeroporti militari aperti al traffico civile 
 
  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti. 

        
      
Capo II
                               Art. 82 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Capo III
                               Art. 83 
 
      Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso. 

        
      
Capo III
                               Art. 84 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009,
                               n. 107 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2,  le  parole  «provenienti  o  dirette
all'estero» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  provenienza  o  a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea». 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra  porti
nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono
assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»; 
    c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
«Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario». 

        
      
Capo III
                               Art. 85 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 
 
  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico»  e'
inserita la seguente: «coordinatore»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «comitato  etico»
e' inserita la seguente: «coordinatore»; 
    c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole puo'  essere  solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa»  sono
sostituite dalle seguenti:  «I  comitati  etici  degli  altri  centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del
comitato etico di coordinamento»; 
    d) al comma  3,  le  parole  da  «I  comitati  etici  dei  centri
partecipanti» a «protocollo» sono soppresse; 
    e) al comma 3, ultimo periodo,  dopo  la  parola:  «comitato»  e'
inserita la seguente: «coordinatore»; 
    f) al comma 4, dopo le parole «comitato  etico»  e'  inserita  la
seguente: «coordinatore». 

        
      
Capo III
                               Art. 86 
 
         Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e 
     dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione 
 
  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso. 
  2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima. 
  3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da'
adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad
un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione
contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si
intende espresso in senso favorevole. 
  4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di
mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso. 
  5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 

        
      
Capo III
                               Art. 87 
 
          Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia 
                dei consulenti in materia di brevetti 
 
  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  I  cittadini
dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206.». 
  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'
di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si
considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in
proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla
qualifica professionale.». 

        
      
Capo III
                               Art. 88 
 
Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi
  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di
  smaltimento e depurazione 
 
  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  «,  nonche'  alle
societa' il cui capitale sociale» fino alla  fine  del  periodo  sono
soppresse. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a
decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo
stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Capo III
                               Art. 89 
 
Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
                               europea 
                del 17 novembre 2011, causa C-496/09 
 
  1. Entro il giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  l'INPS  provvede  ad   effettuare   il   pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE  sul
conto «Risorse proprie  dell'Unione  europea»,  in  esecuzione  della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011,  della  Corte  Europea  di
Giustizia. 
  2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte  dalle  Istituzioni  comunitarie  per  il  mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di  cui  alla  citata
sentenza della Corte di giustizia n.  C-496/09,  fanno  carico  sulle
risorse  recuperate  dall'INPS   a   fronte   dei   medesimi   sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie. 

        
      
Capo III
                               Art. 90 
 
           Interventi per favorire l'afflusso di capitale 
                  di rischio verso le nuove imprese 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente  «b)  avere  sede
operativa in Italia;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c)  le  relative
quote  od  azioni  devono  essere  direttamente  detenute,   in   via
prevalente, da persone fisiche;»; 
    c) al comma 5: 
      1)  dopo  la  parola  «modalita'»  sono  inserite  le  seguenti
«attuative e»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo  «Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.». 
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27  febbraio  1985,  n.
49, dopo le  parole:  «ai  sensi  del  precedente  articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5,». 

        
      
Capo III
                               Art. 91 
 
Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 
 
  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  «2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, con i quali l'Italia abbia stipulato un  accordo  sulla  reciproca
assistenza  in  materia  di   riscossione   dei   crediti   tributari
comparabile  a  quella  assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE  del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a  quanto  stabilito  al
comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo
ivi previsto in conformita' ai principi  sanciti  dalla  sentenza  29
novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      
Capo III
                             Art. 91 bis 
 
             Norme sull'esenzione dell'imposta comunale 
              sugli immobili degli enti non commerciali 
 
  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  «allo  svolgimento»  sono
inserite le seguenti: «con modalita' non commerciali». 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1°  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli   elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 

        
      
Capo III
                               Art. 92 
 
            Tutela procedimentale dell'operatore in caso 
                di controlli eseguiti successivamente 
             all'effettuazione dell'operazione doganale 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Nel  rispetto  del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27
luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli
elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.». 
  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli  accertamenti  e  le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». 
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli
accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno
agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette
disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Capo III
                               Art. 93 
 
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente 
   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 
 
  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei
confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi
soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore
imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il
cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo
anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la
maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.». 

        
      
Capo III
                               Art. 94 
 
               Domanda di sgravio dei diritti doganali 
 
  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di
non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454
resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione
Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        
      
Capo III
                               Art. 95 
 
 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, alinea,  le  parole:  «,  ovvero  sui  redditi  di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire
le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»; 
    c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole «operano sui predetti proventi
una ritenuta  con  aliquota  del  20  per  cento»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui
alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148.»; 
    d) dopo il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  «18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
abrogato"». 
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto. 

        
      
Capo III
                               Art. 96 
 
                           Residenza OICR 
 
  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  «c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato»; 
    b)  al  comma  3,  nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole   «Si
considerano altresi'  residenti  nel  territorio  dello  Stato»  sono
aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e»; 
    c) il comma 5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  «5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di  quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della
gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono  a  titolo  definitivo.  Non  si
applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo  26  del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e  successive  modificazioni,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,  e
le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni». 

        
      
Capo III
                               Art. 97 
 
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al
  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
 
  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre
2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle
banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete
metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello
dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      1. I gestori del contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione. 
      2.  Agli  effetti  della  presente  sezione,  per  gestori  del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di
pagamento,  le  Poste  Italiane  S.p.A.,   gli   altri   intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori
economici che partecipano  alla  gestione  e  alla  distribuzione  al
pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: 
        a)  i  soggetti  la  cui  attivita'  consiste  nel   cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute; 
        b)  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  custodia   e/o
trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  limitatamente
all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; 
        c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino',
che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie; 
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010. 
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. 
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate. 
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: 
    ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; 
    effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro; 
    effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
    formazione del personale in conformita' alle  modalita'  definite
dagli Stati membri. 
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti,  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 26  settembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi  protocolli  d'intesa  al
fine  di  coordinarele  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 8-bis. 
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. 
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea. 
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, da  parte  di  gestori  del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. 
    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  8-bis.  (Disposizioni  concernenti  la  custodia   delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').  -
1. La Banca d'Italia  mantiene  in  custodia  le  banconote  in  euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di
sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro
trasmissione all'Autorita' competente. 
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  la  Banca  d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al
comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale
Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione
europea. 
      3.  La  Banca  d'Italia  informa  preventivamente   l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2
quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in
custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote
custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di
falsificazione. 
      4. Dal momento della trasmissione eseguita  in  conformita'  ai
commi 2 e  3,  con  riferimento  alle  banconote  trasmesse,  non  si
applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano
il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a  ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente. 
      5. Alla Banca d'Italia non e'  dovuto  alcun  compenso  per  la
custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima
non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto
di sequestro penale. 
      6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca  d'Italia  in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile  1978  n.  154  e
dall'articolo 8 del presente decreto. 
      7. Con decreto del  Ministro  della  Giustizia  possono  essere
emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il
loro  coordinamento  con  le  vigenti  norme  in  materia  penale   e
processuale  penale,  sentita  la  Banca  d'Italia  e  il   Ministero
dell'Economia e delle finanze  con  riguardo,  rispettivamente,  alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Art.  8-ter.(Segreto  d'ufficio).   -   1.   Le   notizie,   le
informazioni e i  dati  in  possesso  delle  autorita'  pubbliche  in
ragione dell'esercizio dei poteri  previsti  nella  presente  sezione
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette  autorita'
soltanto per le  finalita'  istituzionali  ad  esse  assegnate  dalla
legge. Il segreto non puo' essere opposto  all'autorita'  giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le  indagini  o
per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 
      2. All'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
          «152.  I  gestori  del  contante   trasmettono,   per   via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i  dati  e  le
informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e  di
monete  metalliche  in  euro  sospette  di   falsita',   secondo   le
disposizioni applicative  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.». 
        b) il comma 153 e' sostituito dal seguente: 
          «153. In caso di violazione  del  comma  152  del  presente
articolo o delle disposizioni  applicative  del  medesimo  comma,  al
gestore  del  contante  responsabile  e'  applicabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  fino  ad  euro  5.000.  La  competenza  ad
applicare la sanzione  spetta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro.». 
        c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: 
          «153-bis. Fino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le  vigenti
disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle
finanze di dati e informazioni.». 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato   e   le
amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Capo III
                             Art. 97 bis 
 
   Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni 
 
  1. Al fine di assicurare la  razionalizzazione  e  il  contenimento
delle spese degli  enti  territoriali,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
gli  enti  locali  sono  tenuti  a   pubblicare   sui   propri   siti
istituzionali  i  canoni  di   locazione   o   di   affitto   versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le  finalita'
di  utilizzo,  le  dimensioni  e  l'ubicazione  degli   stessi   come
risultanti dal contratto di locazione. 

        
      
Capo III
                               Art. 98 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

        
      

GURI n. 71 del 24 marzo 2012

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012 , n. 29

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12G0051) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare
talune  disposizioni  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
concernenti la nullita' di clausole nei contratti bancari, nonche' di
chiarire  gli  effetti,  sul  piano  previdenziale,   del   comma   1
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite  del  fido»  sono
inserite le seguenti: «stipulate  in  violazione  delle  disposizioni
applicative dell'articolo 117-bis del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato  interministeriale  per
il credito ed il risparmio»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, senza oneri per la  finanza  pubblica  e  avvalendosi  delle
relative strutture, un osservatorio sull'erogazione  del  credito  da
parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle
piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti  a
sostenere   l'accesso   al   credito    delle    medesime    imprese.
All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di  cui  uno
con  funzioni  di  presidente,  uno  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, uno  della  Banca  d'Italia.  Possono  essere  invitate  a
intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria  italiana
e le associazioni delle imprese e di categoria. 
      1-ter.  L'Osservatorio,  che   si   attiva   d'ufficio   o   su
segnalazione delle imprese  che  lamentano  l'ingiustificata  mancata
concessione di un  credito  o  la  sua  ingiustificata  revoca,  puo'
chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e  a
singole  banche  le  informazioni  necessarie  a  valutare  eventuali
criticita' nel procedimento  di  concessione  dei  finanziamenti.  Le
banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a
motivare le ragioni per cui il credito non e'  stato  concesso  o  e'
stato revocato. 
      1-quater.  L'Osservatorio,  sentita   l'Associazione   bancaria
italiana, promuove la  formulazione  delle  migliori  prassi  per  la
gestione  delle  pratiche  di  finanziamento  alle  imprese  volte  a
favorire una reale percezione del merito del  credito,  in  relazione
alle specifiche situazioni locali.»; 
  2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Resta  in  ogni
caso fermo che ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma operano con riferimento alle  anzianita'  contributive
maturate a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento  ai
soggetti che alla data  del  22  dicembre  2011  abbiamo  maturato  i
requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri
trattamenti  pensionistici  e  risultino  essere  percettori  di   un
trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite
stabilito dal presente comma, purche' continuino a svolgere, fino  al
momento dell'accesso  al  pensionamento,  le  medesime  funzioni  che
svolgevano alla predetta data.». 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

________________

Pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 21 maggio 2012 n. 117, la legge 18 maggio 2012 n. 62 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

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