Pareggio di bilancio: il principio diventa Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1
"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico". Questo il primo capoverso del nuovo art. 81 della Costituzione italiana, a seguito dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio di cui alla Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1. La norma entra in vigore il prossimo 8 maggio.
Il nuovo articolo 81 della Costituzione abroga, inoltre, il divieto di stabilire nuove spese o tributi tramite la legge di bilancio.
Ad essere riformati, anche gli articoli 97, 117 e 119 della Carta: gli enti locali vengono dotati di autonomia di spesa e imposizione di nuovi tributi, ma sempre nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio, col divieto di ricorso al debito per finanziare la gestione ordinaria.
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012 , n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1 1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente: «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».
Art. 2 1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».
Art. 3 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.
Art. 4 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»; b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».
Art. 5 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi': a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Art. 6 1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 aprile 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4205): Presentato dall'On. Cambursano ed altri il 23 marzo 2011. Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 28 aprile 2011 con parere della V Bilancio. Nuovamente assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 29 settembre 2011 con parere della commissione V (Bilancio). Esaminato dalle Commissioni I e V riunite, in sede referente, il 5, 17 ottobre 2011, 2, 3, 8, 9, 10 novembre 2011. Esaminato in Aula il 23, 29 novembre 2011 ed approvato, in prima deliberazione, il 30 novembre 2011 in un T.U. con AA.CC. nn. 4525 (On. Marinello ed altri), 4526 (On. Beltrandi ed altri), 4594 (On. Merloni ed altri), 4596 (On. Lanzillotta ed altri), 4607 (On. Martino ed altri), 4620 Presidente del Consiglio dei Ministri (On. Berlusconi) e Ministro delle Finanze (On. Tremonti), 4646 (On. Bersani ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 3047): Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 1° dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 6ª, 14ª, e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 7, 12, 13, 14 dicembre 2011. Esaminato in Aula il 14 dicembre 2011 ed approvato, in prima deliberazione, il 15 dicembre 2011. Camera dei deputati (atto n. 4205-4525-4526-4594-4596-4607-4620-4646 B): Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 20 dicembre 2011. Esaminato dalle Commissioni I e V riunite, in sede referente, il 21 febbraio 2012. Esaminato in Aula il 5 marzo 2012 ed approvato, in seconda deliberazione, il 6 marzo 2012 con la maggioranza dei 2/3. Senato della Repubblica (atto n. 3047 B): Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 9 marzo 2012. Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) in sede referente il 14, 20 marzo 2012. Esaminato in Aula il 29 marzo 2012, 11 aprile 2012 ed approvato, in seconda deliberazione, il 17 aprile 2012 con la maggioranza dei 2/3.