Agricoltura: sentenza n. 19852 del 14 novembre 2012 sugli aiuti comunitari
Con la sentenza n. 19852 del 14 novembre 2012, la Cassazione civile ha stabilito che i contributi comunitari erogati attraverso l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo vanno imputati quali ricavi - e quindi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa - all'esercizio in cui l’AIMA ha emesso il decreto di liquidazione, indipendentemente da quando si sono verificati i presupposti per l'erogazione degli aiuti.
In particolare la Corte, in linea con la sentenza 23866/2007, ha precisato che:
"in tema di imposta sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, i contributi comunitari erogati per il tramite dell’Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo (AIMA) devono essere imputati all’esercizio in cui tale ente ha emesso il relativo decreto di liquidazione, rendendo così certo e liquido il credito dell’impresa, a nulla rilevando che i presupposti per l’elargizione degli aiuti comunitari si siano verificati negli esercizi precedenti: e ciò in quanto, in via generale, 'quando i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti del reddito siano condizionati dall’espletamento di procedure amministrative, tali requisiti si intendono acquisiti, ai fini dell’imputazione al reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell’impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l’ammontare'; sicché, nello specifico, 'i contributi dell’AIMA sono dovuti in presenza di presupposti definiti dall’ordinamento comunitario, ma acquistano connotati di certezza e determinabilità solo attraverso il procedimento amministrativo con il quale ne sono verificati i presupposti e liquidato l’ammontare', per cui 'è solo con l’emissione del decreto di liquidazione che il credito per i contributi diviene certo e liquido, e pertanto è solo nel relativo esercizio di competenza che essi concorrono a formare la base imponibile'".