Fondo rotazione ex lege 183-87: aiuti per settore ortofrutticolo e pollame
Nella Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2012, i decreti ministeriali del 15 ottobre 2012 relativi al cofinanziamento nazionale, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, degli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e delle misure di sostegno nel settore del pollame. Gli stanziamenti ammontano, rispettivamente, a oltre 28,6 milioni di euro e 1,7 milioni.
DECRETO 15 ottobre 2012
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 37/2012). (12A12693)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato art. 103-ter , par.1; Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato; Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati; Visto l'art. 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalita' previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91; Visto, altresi', l'art. 95 del regolamento n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi; Vista la nota n. 4476 del 31 luglio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2012 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a euro 36.731.540,00, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 28.650.933,74 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Vista la decisione della Commissione C(2012)5763 del 21 agosto 2012 con la quale l'Italia e' stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2012, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103 sexies del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di euro 28.650.933,74; Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Considerato, altresi', che con proprio decreto direttoriale n. 20 del 26 luglio 2010 e' stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualita' 2010, ammontante complessivamente ad euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; Vista la nota n. 25 del 19 gennaio 2012, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi alle annualita' 2010 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione complessiva di euro 40.000.000,00, prevista dal predetto decreto n. 20 del 26 luglio 2010, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, la quota di cofinanziamento nazionale effettivamente erogata ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risulta pari ad euro 37.330.904,59; Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al disimpegno della quota non utilizzata, a carico del fondo di rotazione, pari ad euro 2.669.095,41; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate; Decreta: 1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2012, e' pari ad euro 28.650.933,74. 2. La predetta quota di euro 28.650.933,74 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, sulla base delle indicazioni, inoltrate dall'AGEA, di norma, tramite procedura telematica, previo espletamento di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti, eventuali cambiamenti dell'Ente responsabile per l'inoltro delle richieste di pagamento. 3. La somma di euro 2.669.095,41 proveniente dall'assegnazione ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2010, di cui al decreto direttoriale n. 20 del 26 luglio 2010, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione. 6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate. 7. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresi' a presentare alla Commissione europea, secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103 sexies del Regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvedera' tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto. 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2012 L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo
DECRETO 15 ottobre 2012
Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, di cui al Regolamento CE n. 660/2012, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 38/2012). (12A12694)
L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed in particolare l'art. 44; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 660 della Commissione, del 19 luglio 2012, riguardante alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame; Considerato che nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003 si sono susseguite, nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre epidemie di influenza aviaria, a seguito delle quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia ed in particolare il divieto di movimentazione dei pulcini di un giorno; Considerato che, a seguito delle predette epidemie, il Governo Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria e, anche se con ritardo, tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 17 gennaio 2012; Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 660 della Commissione, del 19 luglio 2012, occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni alla produzione per effetto delle restrizioni sanitarie varate nei periodi di riferimento indicati; Considerato che il menzionato regolamento (CE) n. 1234/07, all'art. 46 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato; Viste la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4342 del 24 luglio 2012, nella quale viene quantificato in 3.412.176,00 euro l'ammontare complessivo che l'Italia puo' destinare all'attuazione delle suddette misure; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea in base al suddetto regolamento CE n. 660/2012 della Commissione, ammontanti a 1.706.088,00 euro, pari al 50% delle spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 1.706.088,00 euro; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 settembre 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate; Decreta: 1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame e' di 1.706.088,00 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1., vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA di norma, tramite procedura telematica, previo espletamento di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente all'I.G.R.U.E., per i conseguenti adempimenti, eventuali cambiamenti dell'Ente responsabile per l'inoltro delle richieste di pagamento. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione. 5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate. 6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2012 L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo