Certificazione energetica edifici: in Gazzetta le nuove linee guida - decreto del 22 novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 dicembre il decreto del 22 novembre 2012, che modifica le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto 26 giugno 2009). Dall'applicazione delle linee guida sono esclusi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di 'scheletro strutturale' e altri edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma 9, e 16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005; Visto l'art. 13, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"; Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno 2009 e in particolare alla possibilita' ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica piu' bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE; Considerato che il 19 luglio 2012 e' stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/CE, causa C-345/12; Considerata l'opportunita' di specificare in modo piu' completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali volti al calcolo della prestazione energetica e di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009; Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza energetica e l'esigenza di dare piena attuazione alla citata direttiva 2002/91/CE; Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 17 maggio 2012; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di intervento Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalita' di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, il presente decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 Modifiche all'Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente: «2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo. Sono altresi' esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprieta': a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'; b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioe' privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioe' privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio e' valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato." 2. Il paragrafo 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 e' sostituito dal seguente: «5. (Metodi di calcolo di riferimento nazionale). - A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio. I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'art. 6, del decreto legislativo. Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1; b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3. Il CTI per la lettera a) e il CNR e l'ENEA per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualita' dei software commerciali. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno degli organismi nazionali citati. 3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "A tal fine e' fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici." 4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, e' abrogato.
Art. 3 Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2009 1. All'allegato 2, "Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio", di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola "regolazione" e' sostituita con "distribuzione". 2. All'allegato 3, "Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica", di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contrassegnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate le parole da "per le quali il calcolo" a "paragrafo 5.2, punto 3" del primo capoverso.
Art. 4 Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 22 novembre 2012 Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini