L. 398-1991: circolare Agenzia Entrate 9/E-2013 sulle agevolazioni per le società sportive dilettantistiche

Nuoto - foto di hidden sideL'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 9/E del 24 aprile 2013, le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche previste dalla legge 398/1991. Il regime fiscale agevolato spetta alle società che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale non superiori a 250mila euro.

Le agevolazioni introdotte dalla legge 398/1991 consistono in modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA e in previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi.

Annotazione dei corrispettivi e compilazione del rendiconto

Per accedervi gli enti sportivi sono tenuti, fra l’altro, ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997.

La prima richiesta di chiarimento da parte delle associazioni del settore riguardava l'eventualità che il mancato rispetto di questo obbligo contabile comportasse la decadenza dalle agevolazioni e la circolare ha chiarito che l'ente "potrà continuare a fruire delle agevolazioni, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA". Tuttavia, si legge nel documento, la società andrà incontro a una sanzione amministrativa per violazione degli obblighi relativi alla contabilità di importo compreso tra 1.032 e 7.746 euro.

La seconda questione posta all'Agenzia riguardava, invece, quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999, secondo cui non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:

  • i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per accedere a questa disposizione agevolativa, però, le società sportive devono redigere un apposito rendiconto, nel quale vanno annotate le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione. Anche in questo caso, in assenza del rendiconto, il beneficio non decade se i dati sono comunque desumibili dalla contabilità generale dell’ente, ma si applica la sanzione per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.

Democraticità degli enti

Infine, un quesito sugli obblighi relativi alla democraticità degli enti: il regime agevolativo è, infatti, riservato alle associazioni sportive che rispettano precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee. Modalità che, secondo l'Agenzia, non escludono forme non tradizionali, come la convocazione tramite sms o e-mail.

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Circolare 9/E

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