La circolare Inail 27-2013 sull'apprendistato

Apprendista L'Inail fa il punto, con la circolare n. 27/2013, sulle novità - introdotte dal Decreto legislativo n. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato), dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e dalla Legge n. 92/2012 relativa alla riforma del mercato del lavoro - in materia di apprendistato. Tra queste, il riconoscimento di uno sgravio contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro per gli apprendisti assunti tra il 2012 e il 2016.

Limiti quantitativi

Una delle modifiche al Testo Unico dell’apprendistato introdotte dalla Riforma del lavoro riguarda i limiti quantitativi applicabili alle assunzioni.

In particolare:

  • fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio,
  • dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2,
  • il rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.

In assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o se questi sono meno di tre, il datore di lavoro può assumere fino a 3 apprendisti.

Sgravio contributivo apprendisti assunti dal 2012 al 2016

Alla Legge di stabilità 2012 si deve invece l'applicazione di un incentivo ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, per cui è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro, fino a 9 dipendenti, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del contratto.

Per quanto riguarda i periodi contributivi negli anni di contratto successivi al terzo e fino alla scadenza del contratto di apprendistato, invece, è confermata l’aliquota del 10 per cento.

Prosecuzione del rapporto di apprendistato

I benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale, inclusa la quota relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Tale agevolazione non si applica ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.

Clausola di stabilizzazione

La clausola di stabilizzazione si applica nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori: in base alla nuova norma, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla condizione che nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro abbia proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato; per i primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge 92/2012, quindi fino al 18 luglio 2015, però, la percentuale è determinata in misura pari al 30%.

Nel calcolo della percentuale non rientrano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Regime sanzionatorio

Nei casi di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Queste violazioni sono di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per quanto riguarda, invece, i casi di inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, il Testo Unico prevede sanzioni amministrative nuove ed estende il potere di contestazione di tali violazioni a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza e quindi anche ai funzionari di vigilanza Inail.

Links

Circolare INAIL n. 27/2013

Circolare n. 5/2013

Vademecum della Riforma del lavoro

Circolare n. 29/2011

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