Il Regolamento UE 733-2013 modifica gli aiuti di stato orizzontali
Con Regolamento n. 733-2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue del 31 luglio, il Consiglio dell’Ue ha modificato il “Regolamento n. 994-1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”. Le modifiche introdotte intendono favorire la crescita negli Stati membri consentendo alle imprese di fronteggiare la crisi economica.
Il Regolamento 733-2013 estende le esenzioni dall'obbligo di notifica che grava sugli Stati in materia di aiuti in nuovi settori (articolo 1). Se prima le esenzioni riguardavano solo gli aiuti a favore di pmi, R&S, tutela ambientale, occupazione e formazione, ora le esenzioni interessano anche gli aiuti a favore di:
- cultura e conservazione del patrimonio;
- riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;
- riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;
- silvicoltura;
- promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I del TFUE;
- conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;
- sport;
- residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore;
- infrastrutture a banda larga di base;
- infrastrutture a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020.
Per dichiarare la compatibilità degli aiuti sopra indicati con il mercato comune e l’esenzione all'obbligo di notifica la Commissione europea, a norma dell'articolo 92 del TFUE, deve adottare regolamenti ad hoc (articolo 3). In base alle modifiche introdotte da ora in poi nei regolamenti la Commissione dovrà indicare “i massimali espressi in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l’intensità o l’ammontare dell’aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”.
Il Regolamento n. 733-2013 modifica anche l'articolo 8 che impone alla Commissione l'obbligo di interpellare il comitato consultivo in materia di aiuti di stato al momento di pubblicare un progetto di regolamento. All’invito di consultazione dovranno essere allegati i progetti e i documenti da esaminare, che potranno essere inseriti pure sul sito Internet della Commissione.