Decreto legge 157-2008: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio.

LeggiSulla G.U. n. 240 del 13/10/2008 è stato pubblicato ed è entrato immediatamente in vigore il Decreto legge n. 157 del 13 ottobre 2008 che contiene "Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio." Il testo è successivo e complementare al decreto legge n. 155 del 8 ottobre 2008 recante "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali".

Decreto legge n. 157 del 13 ottobre 2008

Il testo integra il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato

  • a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
  • a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui sopra  sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Le operazioni sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte e possono essere realizzate anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

I criteri, condizioni e modalita' delle operazioni sono stabiliti con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
 

Decreto legge n. 155 del 9 ottobre 2008

Le "Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio ela continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali" stabiliscono che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

a) sussistenza della condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
 
Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni e, fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento sono soggette alla preventiva approvazione dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
 
Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle societa' cooperative.
 
Le risorse necessarie per finanziare ciascuna operazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

All'art. 2 del Decreto è previsto che, in presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Amministrazione Straordinaria). Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

Art. 3

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disposizioni speciali per le revocatorie previste dalla Legge fallimentare).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia allebanche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance).

Art. 4

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 5 è previsto che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.

Testo integrale Decreto legge n. 157 del 13 ottobre 2008
Testo integrale Decreto legge n. 155 del 9 ottobre 2008

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