Indennizzo commercianti 2019 – i chiarimenti INPS
Nella circolare INPS n. 77-2019 i chiarimenti sull’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio.
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A decorrere da quest’anno, la manovra 2019 ha reso strutturale l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo n. 207-1996 e di conseguenza ha stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% da parte degli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
La circolare INPS fornisce chiarimenti in merito a requisiti e condizioni di accesso al beneficio e all'utilizzo dei periodi di erogazione dell’indennizzo ai fini pensionistici.
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Chi può richiedere l'indennizzo
Possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Sono ammessi anche gli agenti e i rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori, e i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
Non rientrano invece tra i destinatari del beneficio:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, tra cui ad esempio il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (come scuole, ospedali, circoli privati e mense aziendali);
- gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204 del 1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono aver compiuto almeno 62 anni se uomini o almeno 57 anni se donne e risultare iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione previdenziale competente.
I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo. Laddove risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato compensando gli importi non versati, nei limiti di un quinto, sull’ammontare dell’indennizzo.
L’erogazione dell’indennizzo è inoltre subordinata alla condizione che i destinatari abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019, riconsegnando al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari o avendo comunicato la cessazione dell'attività commerciale all’ente comunale.
Sono esclusi invece coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali, che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.
La circolare INPS ricorda che l'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, sia al momento della domanda che successivamente alla decorrenza del trattamento, e non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.
L'erogazione dell'indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
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Come presentare domanda
La domanda di indennizzo deve essere presentata telematicamente all’INPS tramite il sito web dell'Istituto, oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d’ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.
L’istruttoria delle istanze viene effettuata dalle Strutture territoriali competenti secondo l’ordine cronologico di presentazione.
In caso di esito positivo, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.
Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le cosiddette finestre di accesso (attualmente non vigenti), l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia”.
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