L’ABI spiega come cedere il credito dei bonus casa alle banche
Oltre al superbonus, quali altri bonus casa sono ammessi al cessione del credito? Come si cede il credito alla banca? Quando conviene farlo? Sono alcune delle domande a cui risponde la guida dell’ABI sulla cessione del credito dei bonus per rifare casa, incluso il superbonus.
La guida dell’Agenzia entrate sulla piattaforma per la cessione dei crediti
Anche nel 2021 è possibile usufruire di una serie di agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici, che si affiancano alla ormai nota misura del superbonus.
Per la maggior parte di esse - spiega la guida dell’ABI- il titolare dei lavori può optare per la cessione del credito d’imposta anche a banche e ad altri intermediari finanziari.
I bonus casa 2021 cedibili alle banche
Più nello specifico, oltre al Superbonus al 110%, la cessione del credito può essere usata anche per i bonus: ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, recupero del patrimonio edilizio.
Restano fuori, invece, il bonus verde (per la sistemazione dei giardini), il bonus rubinetti (per la sostituzione di sanitari, rubinetteria e altri accessori per il bagno a flusso d’acqua limitato) e infine il bonus mobili che il Parlamento nel dl Sostegni, prima dello stop della Ragioneria, stava per inserire tra i bonus ammessi alla cessione del credito.
Che cos’è la cessione del credito
Ma cosa significa “cedere il credito”? Chi si avvale dei bonus casa previsti per il 2021 ha a disposizione tre opzioni per recuperare del tutto o in parte le spese sostenute:
- la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi diluita nel tempo;
- lo sconto in fattura da parte dell’impresa che ha realizzato gli interventi;
- e appunto la cessione del credito d’imposta.
In quest’ultimo caso si tratta di un meccanismo attraverso il quale il titolare dei bonus può cederli ad una banca e ottenere in cambio liquidità immediata.
Prima di incamminarsi lungo questo percorso, è bene sapere che la cessione richiede il superamento di una fase istruttoria e non è gratuita, ma prevede dei costi che si differenziano da banca a banca.
Esistono principalmente due forme di cessione. La prima è la cessione del credito d’imposta per ottenere liquidità immediata. Nel caso in cui si eseguano i lavori con risorse proprie - spiega infatti l’ABI - si può cedere il credito d’imposta alla banca per ricevere liquidità immediata, senza dover attendere di recuperare il beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione (di norma, nell’arco di 10 anni).
La seconda è, invece, la cessione del credito d’imposta per rimborsare un eventuale finanziamento. Infatti, soprattutto quando si tratta di lavori di importo rilevante, è possibile cedere il credito d’imposta alla banca che finanzia la realizzazione degli interventi agevolati. In questo caso, il credito d’imposta serve a garantire il rimborso, del tutto o in parte, del cosiddetto “finanziamento ponte” erogato dalla banca.
Quando conviene cedere il credito dei bonus casa alla banca?
Generalmente, la cessione del credito è un’opzione da valutare se si rientra in uno di questi casi:
- si ritiene di non avere capienza reddituale sufficiente per recuperare in dichiarazione l’intero ammontare della spesa sostenuta;
- si vuole beneficiare delle agevolazioni senza utilizzare (del tutto o in parte) fondi propri;
- si vuole recuperare in un’unica soluzione l’importo spettante, senza attendere anni.
Come si richiede la cessione del credito?
I soggetti interessati a cedere il credito, devono rivolgersi direttamente alla propria banca.
Dato che l’Agenzia delle entrate deve sapere quale modalità di riscossione del credito fiscale è stata scelta dal beneficiario, dopo aver stipulato il relativo contratto con la banca, il cittadino deve comunicare al fisco la cessione del credito utilizzando l’apposita piattaforma web messa a disposizione dall’Agenzia stessa.
Per quanto riguarda il superbonus, specifica infine l’ABI in un’altra nota, “è necessario che siano state già pagate le fatture relative al saldo o agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”.
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