Fisco: l'acquisto di bonus edilizi non genera reddito imponibile
Dopo un'attenta disamina delle norme in materia di imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate ha confermato che la differenza positiva tra il prezzo d’acquisto dei bonus edilizi e il loro valore nominale non costituisce reddito da parte del compratore e, pertanto, non può essere tassata.
I chiarimenti del Fisco sul superbonus
In assenza di una norma ad hoc sul tema, infatti, il Fisco si trova le mani legate rispetto alla possibilità di tassare il “guadagno” realizzato mediante l'acquisto di crediti d'imposta per bonus edilizi ad un prezzo inferiore al loro effettivo valore nominale.
Il differenziale positivo tra il prezzo d'acquisto dei bonus edilizi e il loro valore nominale non è reddito
A chiarirlo è la risposta n. 472 del 30 novembre dell’Agenzia delle entrate, fornita ad uno Studio di commercialista che ha comprato i bonus edilizi ad un valore inferiore a quello nominale.
Più nello specifico, lo Studio ha chiarito che il credito, da utilizzare in compensazione in quattro rate annuali, non è assolutamente correlato con le prestazioni rese dallo Studio stesso o dai singoli professionisti associati. Si tratta, infatti, dell’acquisto di un credito d’imposta derivante dall'opzione esercitata da un contribuente titolare del Superbonus (detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio) per delle spese sostenute nel 2022.
In tale caso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la rilevanza reddituale del differenziale (tra il prezzo d'acquisto e il valore reale del bonus edilizio comparato) va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito e conclude che tale discrepanza non è riconducibile a nessuna fattispecie.
Per questo il Fisco conclude che, vista l’assenza di una norma ad hoc sulla rilevanza reddituale di tali somme e considerato che le stesse non sono riconducibili in nessuna categoria prevista dal Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto, non generi reddito imponibile in capo allo studio istante.
Consulta la la risposta n. 472 del 30 novembre 2023
Foto di Mikhail Nilov