Ammortizzatori sociali in deroga: assegnate le risorse finanziarie alla Regione Puglia

Regione Puglia - immagine di Gigillo83E' in Gazzetta Ufficiale il decreto del 4 agosto 2010 con cui il Ministero del Lavoro ha assegnato 100 milioni di euro alla Regione Puglia al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Il provvedimento, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attua l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 maggio 2010:

  • in applicazione dei punti 2 e 3 del suddetto accordo, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
  • in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Puglia, d'intesa con le parti sociali.

GURI n. 225 del 25 settembre 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2010

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga,  alla  regione  Puglia.(Decreto  n.
53731). (10A11240) 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data  26  maggio  2010,  con  il
quale sono stati attribuiti alla Regione Puglia € 100 milioni per  la
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella Regione Puglia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati € 100 milioni alla  Regione  Puglia  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione
e  formazione,  pari   ad   euro   100.000.000,00,   gravera'   sullo
stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. 

        
      
                               Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Puglia,  d'intesa  con  le
parti sociali. 

        
      
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
previdenza sociale e la regione Puglia sono tenuti  a  controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
                                            p. Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                             Viespoli 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze 
Tremonti

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