Fondo efficienza energetica – Federcasa denuncia esclusione ex IACP

 

Case popolari - Photo credit: Fabri18 [Fabrizio Diciotti]E’ sostanzialmente impossibile per gli ex Istituti autonomi per le case popolari accedere alle agevolazioni previste dal Fondo nazionale efficienza energetica. Il motivo? La definizione normativa inserita nel decreto MISE che regola il Fondo.

Fondo Efficienza energetica – agevolazioni per imprese e PA

Potrebbe sembrare un cavillo, ma non lo è. Applicando alla lettera la definizione utilizzata nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2017 che indica le modalià per accedere agli incentivi del Fondo per l’efficienza energetica gli ex Istituti autonomi per le case popolari di gran parte d’Italia sarebbero tagliati fuori.

A denunciarlo, in una lettera al Governo, Federcasa, l’associazione nazionale che riunisce gli enti che costruiscono e gestiscono abitazioni sociali.

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Fondo efficienza energetica: cos’è, come funziona

Favorire il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. È questo l’obiettivo del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che per la fase di avvio potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche un ulteriore introito annuale di circa 35 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

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Ecco perché gli ex IACP resterebbero fuori

Constatiamo, con estrema preoccupazione, la sostanziale impossibilità per gli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni di accedere alle agevolazioni previste dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, denuncia Federcasa.

La ragione? L’interpretazione letterale della norma, che causerebbe non pochi problemi.

Per definire le Pubbliche amministrazioni, il decreto rimanda all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. La norma del 2001, oltre a scuole, Regioni ed Enti locali, inserisce nelle PA anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Interpretando letteralmente la norma, solo gli IACP possono accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. Peccato che negli anni molte Regioni hanno mutato la denominazione degli istituti.

In alcuni casi è stata conservata la natura giuridica di “enti non economici”, come per Piemonte, Molise e Basilicata. In molti altri (Veneto, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Lazio) gli Istituti autonomi case popolari si sono trasformati in enti pubblici economici. O ancora, in società in-house, come per la Toscana e la Provincia autonoma di Trento.

La denominazione IACP è stata invece mantenuta in pochissimi casi, come quello della Sicilia.

La proposta di Federcasa per superare la questione

Riteniamo doveroso - si legge nella lettera inviata al Governo - sottolineare che, contrariamente alle finalità specifiche del Fondo, tale oggettiva esclusione dalle agevolazioni previste dal provvedimento non agevoli la promozione di piani di interventi per l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli Enti e Aziende che complessivamente ammonta ad oltre 760mila alloggi assegnati in affitto a nuclei familiari con basso reddito.

Siamo certi che il legislatore porrà attenzione a quanto richiesto e procederà con misure eque ed estendibili in tutto il territorio nazionale, coerentemente con quanto disposto dal DM 16/2/2016 (Conto Termico) che equipara alla Pubblica amministrazione gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni.

Federcasa suggerisce quindi di adottare la definizione utilizzata per estendere a tutto il settore dell’edilizia residenziale pubblica le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento e adeguamento sismico: “Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013”.

Photo credit: Fabri18 [Fabrizio Diciotti]

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