Fondo sviluppo piccoli comuni: in Gazzetta l’elenco dei comuni
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM del 23 luglio che individua i comuni che potranno accedere al Fondo da 100 milioni di euro previsto dalla L. 158-2017.
Il PNRR e i finanziamenti ai Comuni
I piccoli comuni italiani sono migliaia, amministrano il 70% del territorio nazionale e ospitano oltre 10 milioni di abitanti. E' questa la realtà al centro della legge n. 158 del 6 ottobre 2017, "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 novembre 2017. Il testo era stato approvato all'unanimità alla Camera a settembre 2016 ed aveva ricevuto l'ok di Palazzo Madama, un anno dopo, con 205 voti favorevoli e nessun contrario, entrando in vigore il 17 novembre 2017.
Adesso - a distanza di un anno dalla pubblicazione del decreto del Ministero dell’interno che conteneva i parametri per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti - in Gazzetta è finito anche il decreto con l’elenco vero e proprio dei comuni che rispettano i parametri di accesso al Fondo istituito dalla Legge 158-2017 all’articolo 3.
100 milioni per i piccoli comuni
Il punto focale della Legge 158-2017, infatti, è l'istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro (10 milioni di euro per l’anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023).
Per l’utilizzo delle risorse, è prevista la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal piano stesso.
Le risorse del Fondo dovranno essere impiegate per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità:
- l'ambiente e i beni culturali;
- la mitigazione del rischio idrogeologico;
- la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici;
- la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
- la promozione dello sviluppo economico e sociale;
- l'insediamento di nuove attività produttive.
Come accennato, la definizione dei parametri per selezionare i potenziali comuni beneficiari è stata fatta dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020. Se un comune ne possiede almeno uno - prevede infatti la legge - potrà accedere al Fondo. Alla luce di ciò, quindi, i comuni che possono beneficiare delle agevolazioni sono:
- i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale;
- i comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica. Il parametro è dato dal reddito IRPEF mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l'ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti;
- i comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981. Il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell'ultimo censimento rispetto a quella del censimento del 1981;
- i comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità. Il parametro del disagio insediativo è ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: indice di vecchiaia elevato, bassa percentuale di occupati rispetto alla popolazione, comune rurale;
- i comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. Il parametro è dato dall'ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana;
- i comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani. Il parametro è ricavato da indicatori che verificano almeno una delle seguenti due condizioni: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso Internet e comuni distanti dai centri urbani;
- i comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato. Il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune.
- i comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche sopra elencate. In questo caso il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall'ISTAT dal 1991 nè da altre istituzioni pubbliche;
- i comuni appartenenti alle unioni di comuni montani. Il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni. I dati sono di fonte Ministero dell'interno;
- i comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta. Il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente in un'area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP) e nei siti di Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta.
- i comuni istituiti a seguito di fusione. Il parametro è dato dall'inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti.
- i comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Il parametro è dato dall'appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico».
Nel complesso si tratta quindi di dodici indicatori che valutano aspetti come lo sviluppo economico del comune, la pericolosità ambientale e le caratteristiche della popolazione, a cui ora fa seguito la tabella del DPCM del 23 luglio 2021 con l'elenco nominale dei comuni che vi rispondono.
Banda ultralarga
La Legge 158-2017 prevede poi anche altri interventi. In particolare, le aree dei piccoli comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, potranno essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato.
Trasporti e istruzione
Il testo prevede inoltre un piano per i trasporti con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali e al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane e con i comuni capoluogo di Provincia e Regione.
Previsto anche un piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree interne, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.
Alberghi diffusi e itinerari turistico-culturali
Il testo prevede poi misure che favoriscono attività di recupero e riqualificazione dei centri storici, mediante interventi integrati che prevedano il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio, promuovendo la creazione di alberghi diffusi in una logica di efficientamento energetico e di antisismica secondo la metodologia delle "Green Communities".
Previste inoltre misure volte a consentire ai piccoli comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori.
Promozione e vendita di prodotti agroalimentari da filiera corta
I piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile, oltre a favorirne la vendita diretta.
Contrasto all'abbandono di terreni e immobili
Infine, la legge prevede che i piccoli comuni potranno adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di degrado.
In particolare, per quanto concerne i terreni, si indica la finalità di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità nonché di assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, e la bonifica dei terreni agricoli e forestali; si fa inoltre riferimento alla regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
Per quanto attiene agli edifici in stato di abbandono o di degrado, la norma indica la finalità anche di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
Consulta la legge n. 158-2017 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni