Come funziona la super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

 

Lavoro - Photo credit: Foto di Edmond Dantès da PexelsCon la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto firmato il 25 giugno dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro Marina Calderone, si sblocca la deduzione maggiorata a sostegno dell'occupazione. La maxi deduzione è stata prevista dal decreto legislativo 216-2023 che attua il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

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Il bonus, che consiste in una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito di imprese e professionisti, diventa così operativo per l’anno d’imposta 2024 con riferimento a tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno.

Come funziona la maxi deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

L'agevolazione prevista dalla riforma fiscale consiste in una super deduzione del 120% per le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, maggiorata al 130% per le assunzioni stabili di lavoratori che appartengono ad alcune categorie bisognose di maggiore tutela. In caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.

La maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito spetta sia alle imprese che ai professionisti.

In particolare l'agevolazione si rivolge a:

  • titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR), quali:
    - società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
    - enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
    - società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
    - società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
  • esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Condizione di accesso è che tali soggetti abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Altra condizione è l'incremento occupazionale, ossia la maggiorazione del costo del lavoro spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente

Per quanto riguarda l'accesso alla maxi deduzione del 130%, questa è prevista a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di:

  • lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea,
  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Alla misura sono destinate risorse per 1,3 miliardi di euro.

Per approfondire: DL Coesione, incentivi assunzioni giovani, donne e bonus ZES

Consulta il decreto del 25 giugno 2024 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

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