Codice appalti - come funziona il nuovo dibattito pubblico

 

Una procedura adattabile, ma dai tempi contingentati. Che dovrà portare a una decisione finale, sulla base della quale dovrà essere composto il progetto definitivo.

Appalti

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Sono questi gli elementi chiave del dibattito pubblico che il Ministero delle Infrastrutture sta per introdurre nel nostro Paese. Prevista dal Codice appalti, la procedura di consultazione sarà regolata a breve da un provvedimento del Mit, ormai prossimo alla pubblicazione. L’imperativo sarà ascoltare tutte le parti interessate, per arricchire lo schema iniziale del progetto di fattibilità. All’esito della procedura, tutto dovrà essere pubblicato on line, per consentire all’opinione pubblica di conoscere i diversi pareri sui progetti più rilevanti. E per abbattere il contenzioso.

Cosa dice la legge delega

Partiamo dalla legge delega di recepimento delle direttive europee (legge n. 11 del 2016). Questa chiedeva al Codice l'introduzione “di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica”.

Il modello francese

Il sistema in arrivo in Italia guarda chiaramente al modello francese che, per questo tipo di istituto, è un punto di riferimento in tutta Europa. L’istituzione del meccanismo è arrivata nel 1995 con la legge Barnier e la creazione di una commissione nazionale indipendente dal Governo e dal Ministero delle Infrastrutture. La commissione, alla fine di una procedura di consultazione, arriva a una decisione che non ha carattere vincolante per l’amministrazione pubblica. In questo modo, si riduce la conflittualità nelle fasi successive: il contenzioso sulle grandi opere, nell’esperienza francese, è sceso di circa l’80 per cento.

Il recepimento italiano

Su questa base è stato creato il modello italiano, che è stato inserito all’articolo 22 del Codice appalti (Dlgs n. 50 del 2016). Il dibattito pubblico dovrà essere utilizzato per le grandi opere infrastrutturali e di architettura “aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio”. Sarà un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, secondo una formulazione che riprende quasi testualmente la legge delega, a indicare gli interventi per i quali bisognerà utilizzare la procedura di dibattito pubblico, individuando la tipologia e le soglie dimensionali.

Il decreto del Mit

Alcuni elementi della procedura sono già presenti nel Codice, altri iniziano a trapelare dal Ministero delle Infrastrutture. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovranno pubblicare on line i progetti di fattibilità relativi alle opere. Si tratta di una previsione importante, perché con i progetti di fattibilità sarà delineata, in base al Dlgs n. 50 del 2016, la struttura economica dell’opera nelle sue linee generali: questa struttura dovrà poi rimanere inalterata nelle fasi successive della progettazione.

La consultazione pubblica

Sulla base di questi progetti di fattibilità sarà avviata la consultazione pubblica, che in alcuni casi sarà obbligatoria. A condurla sarà l’amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture. La procedura sarà, probabilmente, a tempo: le ipotesi che circolano attualmente parlano di quattro mesi massimi per chiudere tutto l’iter. E’ anche probabile che ci saranno dei margini perché le amministrazioni possano adattare le procedure ai singoli casi.

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Il ruolo dei portatori di interessi

Potranno partecipare al dibattitto tutti i portatori di interessi, come ad esempio i comitati di cittadini, in maniera piuttosto libera. Alla fine di questo processo si arriverà a una decisione. Secondo quanto spiega il Codice, “gli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti egli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse” dovranno essere resi pubblici, insieme a tutti i contributi che hanno portato alla decisione finale. E dovranno avere la stessa evidenza dei documenti predisposti dall’amministrazione e relativi ai lavori.

Come nasce il progetto definitivo

Concretamente, queste conclusioni saranno valutate dall’amministrazione in sede di progettazione definitiva e discusse liberamente nel quadro della conferenza di servizi. Non ci sarà, comunque, nessun vincolo a carico dei progettisti di seguire quanto stabilito dai diversi portatori di interessi. Il progetto finale, allora, dovrà essere la somma del progetto di fattibilità messo sul tavolo all’inizio e di tutte le osservazioni delle parti interessate. In modo da ridurre il contenzioso.

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