Investimenti in beni strumentali - pronto codice tributo per credito d’imposta
Con risoluzione n. 96/E-2015 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice per fruire dell'agevolazione introdotta dal decreto Competitività (dl n. 91-2014)
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Il dl Competitività, convertito dalla legge n. 116-2014, ha previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 'Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature', rientrante nella sezione C denominata 'Attività manifatturiere'.
Per essere ammissibili all'agevolazione, gli investimenti devono essere stati effettuati tra il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge, e il 30 giugno 2015. Inoltre, i beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, va ripartito in tre quote annuali di pari importo, di cui la prima fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo all'investimento.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'incentivo fiscale e sui requisiti dei beni agevolabili sono stati forniti con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015. Ora, con la risoluzione n. 96/E-2015, è stato istituito il nuovo codice tributo, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016.
Il codice è 6856 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91) e dovrà essere indicato all’interno della sezione 'Erario' del modello di pagamento in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a credito compensati' oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna 'importi a debito versati'.
Nel campo 'anno di riferimento', invece, dovrà essere indicato l'anno in cui la spesa è stata sostenuta.
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Risoluzione n. 96/E-2015 dell'Agenzia delle Entrate
Author: Galbiati Group / photo on flickr