Conversione DL 91-2014: le principali misure per la competitività
Aggiornamento del 21.08.2014 Rush finale per il decreto competitività, con l'atteso voto sulla questione di fiducia posta dall'esecutivo sull'approvazione - senza emendamenti e articoli aggiuntivi - dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
Una legge che coinvolge il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Come spiega dal centro studi di Montecitorio, rispetto al decreto legge iniziale, il disegno di conversione è stato significativamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Vediamo le principali misure per le imprese.
Rilancio e lo sviluppo delle imprese
L'obiettivo di incrementare la competitività del tessuto produttivo è il filo conduttore di queste misure.
E' stata modificata la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova legge Sabatini). L’obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati, semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia, tramite l’attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia entro i limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del ministro dello sviluppo economico e tramite la previsione di una contabilità speciale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Inoltre, sempre nel corso dell’esame al Senato, sono state introdotte una serie di misure volte alla semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese:
- sono semplificate le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata,
- sono ampliate le facoltà delle agenzie per le imprese,
- è introdotta la semplificazione di alcune tipologie di operazioni promozionali.
la possibilità da parte di Regioni ed enti locali di interdizione di attività produttive e commerciali è limitata alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente (incluso quello urbano) e dei beni culturali.
Misure finanziarie a favore delle imprese
Per favorire l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, soprattutto le Pmi, il decreto-legge reca numerose misure dirette a:
- modificare la regola di neutralizzazione nell’offerta pubblica di acquisto (OPA);
- incentivare la quotazione delle PMI, prevedendo la possibilità di modificare la soglia rilevante per le OPA obbligatorie;
- a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata;
- a disciplinare i limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate; a introdurre la maggiorazione del voto a beneficio degli azionisti di lungo periodo;
- a consentire l’emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti.
Modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso, nonché la disciplina dell’acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone e il diritto di opzione. E’ ridotto il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120 mila euro a 50 mila euro. Si abroga l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
E’ modificato il regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie , estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati.
In materia di credito alle imprese, vengono esentati da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti all'interno dell'Ue.
E’ ampliata la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci. Si consente alle medesime banche di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero in presenza di procedure di amministrazione straordinaria, mentre le società di gestione del risparmio (Sgr) sono autorizzate a modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi
Il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da Cassa depositi e prestiti per finanziare le amministrazioni pubbliche è parificato a quello dei titoli di Stato, mentre il regime fiscale, diretto e indiretto, di CDP viene equiparato a quello delle banche.
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali è attribuito un credito d'imposta del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei cinque anni precedenti
E’ limitata l’esenzione IVA per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane Spa.
Le misure per il settore energetico
Alcuni interventi significativi sono adottati nel settore energetico. Il filo conduttore delle disposizioni è l’individuazione di misure di risparmio sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche a favore delle Pmi L’agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette “energivore”).
Links
Disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
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