Politica agricola comune - PAC: le scelte che spettano all'Italia sui pagamenti diretti
Il Ministero delle Politiche agricole pubblica il documento contenente il quadro delle scelte in materia di pagamenti diretti demandate agli Stati membri nell'ambito della Politica agricola comune 2014-2020.
La Commissione europea sta lavorando agli atti delegati della PAC, che dovrebbero essere pubblicati entro il primo semestre 2014 e definire i criteri per l'utilizzo dei fondi a partire dal 2015 (per il 2014 è stato approvato un regolamento transitorio).
L'accordo raggiunto a settembre e formalizzato a novembre dal Parlamento europeo e dal Consiglio ha però previsto un'applicazione flessibile di alcuni aspetti della riforma da parte degli Stati membri, che nei prossimi mesi dovranno assumere alcune decisioni.
Agricoltore attivo
Dopo lunghi negoziati sulla definizione di agricoltore attivo, cioè di chi può beneficiare dei fondi della Politica agricola comune, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Ue hanno stabilito che i pagamenti diretti non possono essere erogati alle persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali aree l’attività minima definita dagli Stati membri. Dagli aiuti sono esclusi i soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni dedicati ad attività sportive o ricreative permanenti, a meno che non dimostrino che l’importo annuo dei pagamenti è pari almeno al 5% dei proventi totali ottenuti dalle attività non agricole nell’anno fiscale di riferimento.
L'elemento di flessibilità in questo caso consiste nel fatto che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di ampliare la black list dei soggetti da non considerare agricoltori in attività, notificandolo alla Commissione entro il 1° agosto 2014 e, in caso di modifiche, entro due settimane dalla data in cui la modifica è stata adottata.
Requisiti minimi per accedere ai contributi
L'accordo prevede l'esclusione dai pagamenti diretti anche quando l’importo richiesto è inferiore a 100 euro o nel caso in cui la superficie ammissibile dell’azienda sia inferiore ad 1 ettaro. I 28 possono però modificare queste soglie minime, nel caso dell'Italia fino a 400 euro per l'importo richiesto e fino a 0,5 ettari per le superfici.
Flessibilità tra i pilastri
Gli Stati membri possono decidere di trasferire risorse dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale fino al 15% dei loro massimali nazionali annui, comunicando la percentuale da trasferire alla Commissione. Per gli anni dal 2015 al 2019 la comunicazione deve pervenire a Bruxelles entro il 1° agosto 2014; dal 2018 è possibile rivedere la decisione precedentemente assunta notificandolo alla Commissione entro il 1° agosto 2017.
Assegnazione regionale dei massimali nazionali e Riserve
I 28 possono anche decidere, comunicandolo all'Esecutivo Ue entro il 1° agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Inoltre gli Stati membri possono costituire una riserva nazionale, alimentata da una riduzione del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale, o riserve regionali, praticando un taglio del massimale a livello regionale. Questi fondi devono essere utilizzati prioritariamente per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e a coloro che iniziano ad esercitare l'attività agricola, ma sono possibili altri usi, ad esempio per evitare l'abbandono delle terre agricole o per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici.
Sostegno accoppiato
E' possibile concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni che rivestono particolare importanza, per ragioni economiche, sociali o ambientali, o che si trovano in difficoltà. Per finanziarlo i paesi Ue possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione del sostegno, di utilizzare fino all'8% del loro massimale nazionale o fino al 13% nel caso di cui alcuni Stati tra cui l'Italia.
Piccoli agricoltori
Facoltativa anche l'istituzione di un regime per i piccoli agricoltori, che vengono anche esonerati dall'applicazione delle misure ambientali, il cosiddetto greening. I singoli paesi stabiliscono l'importo del pagamento annuo per coloro che partecipano al regime e la data per la presentazione delle domande, che non può essere anteriore all’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al pagamento di base per il 2015, nè successiva al 15 ottobre 2015.
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