Agenzia Entrate: Circolare 15E-2009 - Esenzione delle plusvalenze da Start Up

 
La circolare n. 15E del 10 aprile 2009 fornisce alcuni chiarimenti sulla norma relativa all'esenzione delle plusvalenze da “start up”, per cui il contribuente soggetto ad IRPEF ha la facoltà di usufruire di un regime speciale di esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione qualificate e non qualificate. L'agevolazione spetta se le partecipazioni sono relative a società costituite da non più di sette anni e siano state possedute da almeno 3 anni.
La norma è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha modificato l'art. 68 del TUIR aggiungendo i commi 6-bis e 6-ter.
 
I soggetti ammessi all’agevolazione sono quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, vale a dire:
  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
  • le società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione le seguenti plusvalenze:
  • le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ossia quelle rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni);
  • le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate.
L’agevolazione spetta a condizione che:
  • le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti siano relativi a società costituite da non più di sette anni;
  • le partecipazioni e gli strumenti finanziari siano posseduti da almeno tre anni;
  • i contratti di associazione in partecipazione siano stati stipulati da almeno tre anni.
In sostanza, quindi, al momento della cessione, la società che emette le partecipazioni e gli strumenti finanziari o con la quale è stato stipulato il contratto di associazione in partecipazione deve essere costituita da non oltre sette anni.
 
La condizione per beneficiare dell’esenzione è costituta dall’obbligo di reinvestire la plusvalenza realizzata, entro il biennio successivo al realizzo, in azioni o quote di società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali residenti nel territorio dello Stato (“società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a)”) costituite da non più di tre anni e che svolgono la medesima attività di quella esercitata dalle società cui si riferisce il rapporto partecipativo ceduto.
 
Il reinvestimento può avere luogo:
  • mediante sottoscrizione di azioni o quote di una società “start up” di nuova costituzione;
  • attraverso l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti (ma costituite da meno di tre anni), anche a seguito di aumento del capitale sociale.
Se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata l’esenzione spetta nei limiti del costo della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata ad imposizione.
 
L’agevolazione comporta una sorta di periodo di sospensione durante il quale la plusvalenza non è considerata imponibile ai fini delle imposte sui redditi: è previsto che se alla conclusione del biennio il cedente reinveste la plusvalenza in una società di nuova o di recente costituzione in possesso di determinate caratteristiche, la plusvalenza diventa definitivamente esente da imposizione nel limite dell’importo reinvestito (fatto salvo il rispetto del tetto massimo stabilito, come illustrato nel paragrafo successivo).
 
Nel diverso caso in cui, decorso il predetto termine di due anni, il cedente non reinvesta la plusvalenza, quest’ultima assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata; il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve avvenire con riguardo al periodo d’imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione.
 
Il recupero di tali somme avviene in maniera differente a seconda della natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del regime di tassazione delle relative plusvalenze:
  • Cessione di partecipazione non qualificata:
    a) Regime dichiarativo;
    b) Regime del risparmio amministrato;
    c) Regime del risparmio gestito;
    d) Chiusura dei rapporti con l’intermediario;
  • Cessione di partecipazione qualificata.
Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 68 del TUIR, limita l’importo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione fissando un tetto costituito dal quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione (che da’ luogo al realizzo della plusvalenza esente), da parte della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l’acquisizione o la realizzazione di:
  • beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili;
  • beni immateriali ammortizzabili;
  • spese di ricerca e sviluppo.
Tale disposizione richiede quindi che nella predetta società siano stati effettuati investimenti produttivi al fine di evitare l’estensione dell’esenzione alle plusvalenze originate da fattori speculativi o comunque non connessi a tale tipo di investimenti.

Pertanto, l’importo dell’agevolazione è collegato all’ammontare degli investimenti produttivi effettuati, nei cinque anni precedenti la cessione, dalla società le cui partecipazioni vengono cedute.

L’importo della plusvalenza che eccede detto limite è soggetta a tassazione nei modi ordinari.
 
Il regime di esenzione si applica alle plusvalenze conseguite a seguito di cessioni poste in essere a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008.
(Fonte: Circolare n. 15E del 10 aprile 2009 Agenzia delle entrate )
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