Equity crowdfunding – decolla in Italia, al via consultazione Consob
Mentre il 2017 si dimostra l’anno del decollo per il crowdfunding in Italia, la Consob lancia una consultazione sul tema.
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Nel primo semestre del 2017, attraverso le piattaforme italiane di equity crowdfunding, 23 società hanno raccolto 5 milioni di euro, più di quanto raccolto in tutto il 2016 (4,3 milioni per 19 società finanziate).
A dirlo, lo studio di consulenza specializzato Crowd Advisors, che ha analizzato i dati raccolti dal sito CrowdfundingBuzz.it. In base ai dati forniti dallo studio, dal 2014 sono stati raccolti 12,5 milioni di euro, per un totale di 53 imprese finanziate.
Delle 23 società finanziate nel solo 2017, 19 sono startup innovative, 2 sono PMI innovative e una è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
Quasi tutte le campagne di crowdfunding, 20 su 23 (l’87%), sono andate in overfunding, hanno cioè raccolto più del loro obiettivo minimo: se, infatti, mediamente, l’obiettivo minimo di raccolta è stato di poco più di 100mila euro (118mila), la raccolta effettiva, sempre in media, è quasi raddoppiata, superando i 200mila euro (220mila). Un risultato che, probabilmente, testimonia la crescente attrazione dell’offerta per chi intende investire nell’economia reale, ancorché si tratti di investimenti ad alto rischio.
Per ogni campagna di successo sono stati 63 gli investitori che hanno sottoscritto le quote offerte, per un investimento medio a testa di 3.500 euro. Il dato è dirompente se confrontato con le medie del 2016: 39 investitori per campagna, che avevano investito 5.800 euro. Evidentemente, gli investitori retail, cioè il “crowd”, conoscono sempre di più lo strumento e pur investendo relativamente poco, lo fanno sempre più spesso.
D’altra parte, se nel 2016 il numero totale di investitori in tutto l’anno era stato pari a 747, nei primi sei mesi di quest’anno il numero è già raddoppiato: 1.457 individui hanno creduto nella potenzialità di crescita delle imprese che hanno lanciato una campagna di equity crowdfunding.
Quanto alle piattaforme che hanno maggiormente contribuito ai risultati dei primi 6 mesi di quest’anno, spiccano Crowdfundme e Mamacrowd, ciascuna con 7 società finanziate, per complessivi 3,3 milioni di euro (66% del totale). Mentre Mamacrowd ha avuto una media di 64 investitori per campagna con investimento medio di 4.000 euro, Crowdfundme ne ha avuti quasi il doppio, 119, con investimento medio di 1.800 euro.
Le altre piattaforme hanno un approccio rivolto più probabilmente verso investitori tendenzialmente professionali: le altre 9 campagne di successo, finanziate attraverso sei diverse piattaforme, hanno registrato in media 20 investitori per campagna, con un investimento medio di 10mila euro (anche se per tre di esse l’investimento medio è compreso tra 4.500 e 5mila euro).
Al via la consultazione Consob
La Consob ha pubblicato un documento di consultazione con proposte di revisione del regolamento in materia di “Raccolta di Capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online” (n. 18592 del 26 giugno 2013).
Una revisione necessaria alla luce delle diverse novità normative apportate alla disciplina sull’equity crowdfunding, tra cui l’estensione dell’utilizzo dello strumento a tutte le PMI, anche in forma di S.R.L. introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.
In materia è di recente intervenuto anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che prevede ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online.
Tali modifiche rendono pertanto necessario un adeguamento delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob.
Cambia l’articolo 7-bis del regolamento crowdfunding, che prevede che ai fini dell'iscrizione e della permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali online sia necessaria l’adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico, o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’importo dei massimali della copertura assicurativa, l’articolato posto in consultazione prevede una copertura di almeno 100mila euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2,5 milioni di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Limite, quest’ultimo, definito congruo rispetto all’operatività media dei gestori, anche considerando i potenziali margini di crescita del mercato.
Viene poi introdotta l’ipotesi di rinuncia volontaria all’autorizzazione, in simmetria con quanto previsto per le SIM nelle nuove disposizioni del TUF attualmente all’esame del parlamento. Viene inoltre regolato il procedimento per la decadenza e la cancellazione sulla scorta di quanto previsto dallo stesso Regolamento Crowdfunding per il procedimento di autorizzazione.
Viene rafforzata, in analogia con i principi della MiFID II, la disciplina a presidio dei conflitti d’interesse. Si intende prevedere l’esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro Consob (quindi, diversi dai gestori cosiddetti “di diritto”, quali SIM, banche, SGR...) di condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
Tale ipotesi di “autoquotazione” darebbe luogo a un’immanente fattispecie di conflitto di interessi che gli operatori – data la specifica disciplina a cui sono sottoposti – non sarebbero nelle condizioni di poter gestire in maniera adeguata ed efficace.
Infine, le garanzie in caso di cambio di controllo (recesso o co-vendita) si applicano anche alle offerte relative alle piccole e medie imprese. A tal proposito, venuta meno la distinzione tra startup e PMI, è stata prevista una durata minima del recesso o della co-vendita uguale per tutte le tipologie societarie e pari a 3 anni.
Viene poi confermata la necessaria sottoscrizione, ai fini del perfezionamento dell’offerta, di una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori particolarmente qualificati. Sotto questo aspetto, al fine di ridurre gli oneri connessi alla citata condizione del 5% viene prevista la nuova figura dell’“investitore a supporto delle piccole e medie imprese” che ingloba e sostituisce la precedente figura dell'investitore a supporto dell’innovazione, mutuandone i requisiti che vengono peraltro parametrati alla più ampia realtà delle piccole e medie imprese.
Il termine per rispondere alla consultazione Consob è il 21 agosto 2017.
Photo credit: Foter.com
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