Decreto Crescita - aumentano gli incentivi per il rientro dei cervelli
Fra le misure introdotte dalla legge di conversione del decreto Crescita anche importanti modifiche alle agevolazioni finalizzate ad incentivare il “rientro dei cervelli”.
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Con la legge n. 58-2019 cambiano le agevolazioni sia dal punto di vista finanziario, sia per ciò che concerne i requisiti necessari per esserne beneficiari rispetto a quanto previsto dal Dlgs n. 147 del 2015.
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Semplificate le condizioni d’accesso
Nello specifico, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147-2015 prevede che "il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio" italiano contribuisca alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere di specifiche condizioni:
- che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a rimanere in Italia per almeno due anni;
- che l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente nel territorio italiano in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Oggi, invece, i questi requisiti sono stati sostituiti dal comma 1 dell’art. 5 della legge di conversione del decreto Crescita. In particolare, si dice che “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio” italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare se ricorrono le seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Inoltre, si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Novità sui periodi d’imposta
Se in passato, le disposizioni dell’articolo si applicavano al decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e per i quattro periodi successivi, con la nuova legge l'agevolazione si applica per ulteriori cinque periodi di imposta a due classi di lavoratori:
- coloro che hanno almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
- coloro che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
In entrambi i casi, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, mentre se si hanno almeno tre figli minorenni, a carico, o in affido, la percentuale in questione sarà pari al 10%.
Saranno invece agevolati con una riduzione dell’imponibile del 90% i lavoratori che decideranno di trasferire la propria residenza in una di queste regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia.
Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in sostanza, dall’anno 2020:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
Non solo gli iscritti all'Aire
Nelle note all’articolo 16 del dlgs n. 147-2015, guardando la sezione riguardante le caratteristiche dei soggetti beneficiari, coloro che hanno diritto a concessione dei benefici fiscali sono:
- i soggetti residenti, cioè le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio italiano;
- i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Con l’allargamento introdotto dalla legge n. 58-2019, l’accesso ai benefici è consentito anche ai non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Tale regola vale anche per i non iscritti all’Aire già rientrati entro il 31 dicembre 2019, relativamente ai periodi d’imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili. In ogni caso, non sono rimborsabili le imposte versate in adempimento spontaneo.
> Legge n. 58-2019 conversione del decreto Crescita n. 34-2019
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