Dl Cura Italia: INPS, come richiedere bonus 600 euro, cassa integrazione e congedo
Dall'indennità a sostegno dei lavoratori autonomi, alla cassa integrazione ordinaria e in deroga. Ecco i chiarimenti dell'INPS sulle misure previste dal decreto Cura Italia per far fronte all'epidemia coronavirus.
> Coronavirus: dal fisco al lavoro, il testo del decreto Cura Italia
Con l'entrata in vigore del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese a seguito dell'emergenza coronavirus, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla richiesta di: cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali, bonus 600 euro, congedo parentale e voucher baby sitter.
Decreto Cura Italia: i chiarimenti dell'INPS
Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
- Cassa integrazione ordinaria
- Assegno ordinario
- Cassa integrazione in deroga
- Altri chiarimenti su trattamenti integrazioni salariali
Indennità professionisti e lavoratori autonomi
- Bonus 600 euro
- Disoccupazione agricola
- Congedo parentale
- Sospensione versamenti quote a carico dei lavoratori
Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
L'Istituto, inoltre, ha descritto i provvedimenti sulla cassa integrazione ordinaria, sull'assegno ordinario e sulla cassa integrazione in deroga per l’emergenza Coronavirus.
> Coronavirus: Chi puo' accedere alla cassa integrazione e come
Cassa integrazione ordinaria: chi può richiederla
Possono richiedere la cassa integrazione ordinaria:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
CIGO: termini e modalità di presentazione
L'INPS fissa i termini di presentazione della domanda, dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “Covid-19 nazionale”, ed allegando l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, si specifica, inoltre, che:
- la scadenza è stabilita entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio e il 23 marzo 2020, è neutralizzato;
Il periodo non sarà conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Inoltre, le imprese possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con la stessa causale, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Assegno ordinario: a chi è rivolto e come richiederlo
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Possono fare domanda:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, l'Istituto ricorda che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In più, come per le domande di prestazione di CIGO, quelle di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; periodo che non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile.
Mentre per i Fondi di solidarietà di settore i beneficiari sono i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito dell'INPS, utilizzando la causale "Covid-19 nazionale". Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con la stessa causale, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o domanda non ancora definita.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
> Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020
Cassa integrazione in deroga: beneficiari e come fare domanda
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari.
L'art. 22 del decreto legge n. 18/2020 prevede la concessione della CIGD quale forma di tutela residuale applicabile ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie.
Si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (e nel limite massimo di 3 miliardi 293 milioni di euro per l'anno 2020) trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Dall’ambito di applicazione della CIGD Covid-19 sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente compresi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per i soli datori con più di 5 dipendenti, il trattamento è subordinato alla conclusione di un accordo che può essere concluso anche in via telematica tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
I trattamenti decorrono (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 e riguarda solo i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020. Questi, inoltre, sono concessi con decreto della regione (o della provincia autonoma), da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione insieme con la lista dei beneficiari.
L’INPS provvede ad erogare le prestazioni con pagamento diretto ai beneficiari e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome.
Le risorse in esame destinate alle province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali che autorizzano le prestazioni.
L'INPS con il messaggio n. 1287/2020 aggiunge qualche utile indicazione, anticipando in parte i contenuti di una circolare più dettagliata di prossima emanazione.
I beneficiari sono:
- tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie (per esempio, le aziende del settore commercio e turismo con oltre 50 addetti o le agenzie di viaggio e turismo. Su questo tema si attende però un intervento chiarificatore);
- lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo regionale, concluso anche in via telematica.
Esclusi i datori di lavoro domestico; i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà; i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Della durata di massimo 9 settimane, il provvedimento è aggiuntivo rispetto a quello prevista per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la “zona rossa”. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
- la lista dei beneficiari.
> Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020
Con il messaggio n. 1541 dell' 8 aprile 2020, l'Istituto fornisce nuove istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole (CISOA).
È stata rilasciata, infatti, la nuova e specifica causale "COVID-19 CISOA" per accedere alle prestazioni attraverso il portale INPS. Le domande vanno presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui l’azienda abbia già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che la richiesta sia legata alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d’ufficio in in quella specifica per la pandemia.
Infine, qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.
> Per approfondire: INPS, le istruzioni operative per la CIGD
Altri chiarimenti su trattamenti integrazioni salariali
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'INPS fornisce un'utile guida a proposito delle domande per fruire delle misure CIGO e assegno ordinario. In sintesi, i quesiti principali sono:
- Chi può presentare domanda di CIGO e di assegno ordinario per “Covid-19 nazionale”?
Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale.
- Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020.
- Ci sono limiti per i lavoratori?
I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.
- Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?
Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività. Non è prevista per questa causale la relazione tecnica e la scheda causale per l’assegno ordinario.
- È previsto il pagamento diretto?
Si, a semplice richiesta dell’azienda.
- Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “Covid-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale?
Si, il periodo concesso con causale “Covid-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Si specificano, inoltre, nella circolare INPS le risorse stanziate per le misure di cassa integrazione ordinaria e assegno (1.347,2 milioni di euro per il 2020) e per la cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria (338,2 milioni di euro per l’anno 2020).
Con il messaggio n. 1607 del 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’estensione dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il Decreto Liquidità ha infatti ammesso alle misure di sostegno al reddito - CIGO, dell’assegno ordinario e della CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale” -, previste a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche i lavoratori assunti in questo arco temporale. E’ prevista la trasmissione all’Istituto di una domanda integrativa entro gli stessi termini ordinariamente previsti.
> Circolare n. 47 del 28 marzo 2020
Chi può richiedere il bonus 600 euro
Con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'INPS fornisce una prima sintetica panoramica relativa alle prestazioni di cinque indennità dell'importo pari a 600 euro non soggette ad imposizione fiscale, previste per il mese di marzo:
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Per accedere all’indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti
Si tratta di un'indennità a cui possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai fini dell’accesso all’indennità tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Lavoratori stagionali
Prevista l'indennità anche per i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Questi ultimi non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli
Indennità riservata agli operai agricoli a tempo determinato e alle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l'INPS spiega che gli oneri per le indennità saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
I rimborsi verranno posti in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”. A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
- GAU30252 - per le indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
- GAU30253 - per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai sensi dell’art. 28 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
- GAU30254 - per le indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
- GAU30255 - per le indennità corrisposte ai lavoratori del settore agricolo ai sensi dell’art. 30 D.L. 17 marzo 2020, N. 18;
- GAU30256 - per le indennità corrisposte ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’art. 38 D.L. 17 marzo 2020, N. 18.
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione, ossia GAU10250 – debiti per le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30,38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Come richiedere il bonus 600 euro
I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, per ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare la domanda utilizzando il sito internet dell’INPS.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
> Messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020
Chiarimenti su disoccupazione agricola
Il decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle stesse.
L'INPS specifica che, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario, la stessa decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine, verranno riesaminate d’ufficio.
È stata prevista, inoltre, la proroga di 60 giorni del termine - ordinariamente fissato a 30 giorni - per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità, o NASpI in forma anticipata, presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.
Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.
> Messaggio n. 1286 del 20 marzo 2020
Come richiedere il congedo parentale
Importanti i provvedimenti presenti del decreto Cura Italia a proposito delle famiglie italiane.
L'INPS ricorda che il dl prevede un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
I beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati,i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS, i lavoratori dipendenti Pubblici.
Il congedo non è fruibile in due casi. Se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito e/o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare: nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Inoltre, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il voucher spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
> Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020
Sospensione versamenti quote a carico dei lavoratori
Con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, l'Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e con le istruzioni fornite dall’INPS in casi analoghi, precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, doveva essere versata entro le scadenze legali e non era soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.
Tuttavia, l’aggravamento della situazione epidemiologica ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Questo provvedimento, in particolare, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020 l’Istituto rende noto, inoltre, che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali.
Rientrano nell’ambito di applicazione di questi termini, le domande per richiedere:
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci, (termine del 1° marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità APE sociale, (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto, (termine del 31 marzo 2020);
- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, (termine del 1° maggio 2020);
- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria;
- conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020 vengono pubblicate delle integrazioni alla circolare n. 37/2020, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto liquidità, insieme alle istruzioni operative relative alla misura.
Al centro dei chiarimenti gli articoli del dl n. 18 del 17 marzo 2020 che mettono in pausa le scadenze dei contributi INPS:
- l’articolo 61, che estende la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, prevista dal dl n. 9/2020, a una platea più ampia di soggetti. Scadenza per i versamenti 31 maggio 2020 (per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche il periodo di stop si estende fino al 31 maggio e la scadenza è fissata al 30 giugno);
- l’articolo 62 che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” prevede uno stop di versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, scadenza 31 maggio;
- l’articolo 37 con una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico per cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, scadenza 10 giugno.
Il documento passa a rassegna le modalità di sospensione per le diverse tipologie di soggetti interessati, in particolare:
Aziende con dipendenti
Ai soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a r), del dl n. 18/2020 e quindi interessati dallo stop dei contributi sarà attribuito automaticamente un codice di autorizzazione specifico: “7L”, ovvero “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Sarà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
Mentre alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche saranno contraddistinte da un altro codice di autorizzazione: “7M”, ovvero “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, e fino ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i soggetti interessati devono seguire precise istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” dovrà essere inserito il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Per i soggetti che operano nel mondo dello sport, invece, nasce il novo codice causale “N968”, “Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” .
Le aziende, poi, sono tenute a inserire nel campo “SommeACredito” gli importi dei contributi sospesi.
Stessa regola deve essere seguita dai soggetti indicati dall’articolo 62 utilizzando il codice “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”.
“7Q” è il codice attribuito alle aziende agricole che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 62 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, mentre “7H” a quelle che rientrano tra i soggetti individuati dall’articolo 5 del decreto-legge numero 9 del 2020.
Committenti
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi che sono stati effettivamente erogati e rientrano nelle categorie che seguono:
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020, congelato sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, stop sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, compensi erogati nei mesi di febbraio 2020, sospensione del versamento della contribuzione dovuta.
Datori di lavoro domestico
Una specifica disciplina è prevista per il settore del lavoro domestico.
La sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in questo caso, riguarda le date di scadenza che ricorrono nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. In questo arco temporale ricorre il pagamento dei contributi del primo trimestre 2020.
Il rinvio ai versamenti è valido anche nei seguenti casi:
- i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, versamento da effettuare entro 10 giorni dalla data di fine attività.
Tutti i pagamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 giugno 2020.
Liberi professionisti, artigiani e commercianti, lavoratori agricoli autonomi
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare lo stop riguarda solo le scadenze relative ai piani di rateazioni.
Nel periodo di sospensione, infatti, per queste categorie di soggetti non sono previste particolari scadenze.
Con il proprio messaggio del 24 aprile 2020, n. 1754, l’INPS fornisce nuove indicazioni operative in merito alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
L'Istituto nella comunicazione fa una premessa, ricordando che le disposizioni relative alla sospensione operano disgiuntamente per i mesi sopra indicati. In virtù di ciò, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
Il documento passa in rassegna le modalità di sospensione per le diverse tipologie di soggetti interessati, in particolare:
Aziende con dipendenti
Ai soggetti elencati nell’articolo 18, comma da 1 a 5, del dl n. 23/2020 e quindi interessati dallo stop dei contributi sarà attribuito automaticamente un codice di autorizzazione specifico: “7G”, ovvero “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020.
Nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” dovrà essere inserito:
- il codice “N970”, che assume il significato di "sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
- il codice “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
- il codice “N972”, con il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Quindi, nel momento in cui il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Liberi professionisti e committenti
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, nel flusso Uniemens riferito all'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, nell’elemento "CodCalamita" di "Collaboratore" dovrà essere riportato:
- per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, il valore “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
- per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, il valore “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
- per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, il valore “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Nel periodo di sospensione, per i liberi professionisti non sono previste particolari scadenze di versamento.
Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:
- "ContributoSospesoCalam" se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
- "ConttibutoSospesoPrev" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
- "ContributoSospesoCred" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
- "ContributoSospesoENPDEP" se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.
Inoltre, dovrà essere compilato l’elemento "DataFineBeneficioCalamita" con la data del 31 maggio 2020.
Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970”.
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