Decreto liquidita': misure fiscali, novita' per turismo, fiere e beni d'impresa
Con l'ok definitivo del Senato si concludono i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto liquidità 23-2020. Diverse le novità di natura fiscale - introdotte durante l'iter di conversione - per il settore turistico, le manifestazioni commerciali all'estero, la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e altri ambiti.
> Cosa prevede il decreto liquidita’
Novità per turismo, fiere, beni d’impresa e non solo
Nel corso dell’iter per la conversione in legge del dl liquidità sono state aggiunte disposizioni per il settore turistico, il credito d’imposta alle imprese per l’annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all’estero, la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa, la detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali e l’ulteriore proroga del versamento del Preu sui giochi.
Gli interventi pro turismo
L’articolo 6-bis dispone che, per sostenere il settore alberghiero e quello termale, i soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) che operano nei due rami merceologici e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 cc e a ogni altra disposizione in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342-2000, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Entro i due esercizi successivi a questo va eseguita la rivalutazione, in uno o entrambi i relativi bilanci, o rendiconti. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa al bilancio.
Sul maggior valore dei beni e delle partecipazioni non è dovuta imposta sostitutiva o di altro tipo. L’operazione si considera eseguita con il riconoscimento della rivalutazione ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio l’operazione è completata.
Il saldo attivo che deriva dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2020.
Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere commerciali all'estero
Introdotto nel corso del dibattito parlamentare è l’articolo 12-bis, che istituisce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica.
La norma, introdotta a Montecitorio, dispone la validità, a tale uso, del credito d’imposta istituito con l’articolo 49 del decreto Crescita, per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali. La misura agevolativa, prevista per le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019, aveva originariamente l’intenzione di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane. Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto fino ad un massimo di 60mila euro, fino al suo esaurimento, fissato a 10 milioni per il 2019, in misura pari a 5 milioni per il 2020.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
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Beni d’impresa
Arriva da lontano il dispositivo dell’articolo 12-ter, che proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l’aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Le norme sulla rivalutazione di tali beni sono riprese dalla legge di Bilancio 2020, che a sua volta prevedeva la possibilità di applicare le disposizioni dell’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 208/2015, il Bilancio 2016.
In particolare l’articolo 12-ter:
- consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021
- precisa, per i beni immobili, il termine da cui decorre (ai fini fiscali e contabili) il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio, con effetto dal periodo di imposta in corso rispettivamente alla data del 1° dicembre 2022, 2023 o 2024.
Si ricorda che il dl rilancio all'articolo 137 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, consentendo tale rivalutazione anche per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive, pari all'11% del valore rideterminato, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020, data entro cui devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.
L’Iva e i beni oggetto di erogazioni liberali
Con l’aggiunta dell’articolo 12-quater è consentita la detraibilità dell’Iva pagata per l’acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, con il fine di finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Questi acquisti sono considerati effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. A tale scopo viene inserito un comma 3-bis all’articolo 66 del decreto Cura Italia, che concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura.
Proroga del Preu
In materia di fisco un’ulteriore novità è introdotta nell’articolo 18 con il comma 8-bis, che proroga i termini di scadenza del versamento del Prelievo erariale unico sulle somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento (new slot e video lottery terminal individuati dalle lettere a) e b), comma 6 dell’articolo 110, del regio decreto n. 773/1931) e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento.
La data utile per il pagamento dell’imposta unica dovuta dai concessionari dei dispositivi, slitta dal 30 agosto al 22 settembre 2020. La norma prevede anche la possibilità di versare l’importo in maniera rateale, con gli interessi calcolati giorno per giorno e con rate mensili di pari importo: la prima da saldare entro il 22 settembre, quelle successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima rata entro il 18 dicembre 2020.
La ratio di questa decisione, come delle precedenti proroghe che hanno annullato gli acconti del Preu, va vista in un’ottica di semplificazione degli adempimenti tributari: se gli acconti in argomento venissero versati (in proporzione all’imposta pagata per i mesi di gennaio e febbraio 2020) sarebbero di gran lunga superiori a quelli dovuti effettivamente, provocando la necessità di effettuare successive operazioni di scomputo.
INPS, istruzioni sulla sospensione dei versamenti
Con il messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020 - che dà seguito alla la circolare n. 59 del 16 maggio 2020 - l’INPS fornisce le istruzioni operative in relazione alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti contributivi, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il messaggio specifica le modalità di sospensione per:
- le aziende con dipendenti, ai fini della compilazione del flusso UNIEMENS;
- la contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria, ai fini della liquidazione e anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata, ai fini della compilazione del flusso UNIEMENS;
- le aziende agricole assuntrici di manodopera, relativamente ai flussi della denuncia di manodopera occupata e alle denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi;
- i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.
Queste indicazioni vanno a integrare quelle della circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e della circolare n. 52 del 9 aprile 2020, cui si aggiunge il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020.
Con quest'ultimo provvedimento l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Relativamente ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni specificate dall'INPS nel messaggio.
Il vademecum delle Entrate
Sospensione dei versamenti per reddito d’impresa, arte o professione
L’articolo 18 del decreto liquidità dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.
I titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile.
Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.
Per gli stessi soggetti viene confermato lo stop anche ai versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva è valida anche, a prescindere dal reddito però con lo stesso riscontro sul calo di fatturato del 33%, per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.
La proroga, poi, dei versamenti delle ritenute, trattenute, contributi e premi effettuate sul lavoro dipendente vale anche per gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
Il termine ultimo per l’effettuazione dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno 2020. A questa data sarà possibile pagare il dovuto in un’unica soluzione o rateizzare l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.
Lavoro autonomo
In base all'articolo 19 del dl 23-2020, i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto - da parte del sostituto d’imposta - per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest’anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio 2020 in un'unica soluzione o per mezzo di 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.
Bonus prima casa
Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa, ai fini del mantenimento del bonus previsto per l’acquisto, l’articolo 24 del dl liquidità, o decreto credito, sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:
- trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
- acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
- rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
Il credito d'imposta per la sanificazione
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 64 del dl Cura Italia nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus maturato, specifica l’articolo 30 del dl liquidità, saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d’imposta disposti dal Cura Italia, in via di emissione dal MISE, di concerto con il MEF.
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