Decreto Crescita - credito d'imposta per le fiere internazionali
Grazie alla legge di conversione 58-2019, il sostegno all’internazionalizzazione previsto dal decreto Crescita si arricchisce di alcune precisazioni in materia di fiere e prevede anche l’estensione del campo di azione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital ai paesi extra UE.
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La legge di conversione n. 58-2019, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 giugno 2019, mantiene la misura di sostegno all’export prevista dal decreto Crescita, stanziando fondi per supportare la partecipazione delle imprese italiane, esistenti alla data 1° gennaio 2019, alle fiere internazionali.
La principale novità contenuta nella legge di conversione del decreto è la possibilità di usufruire dell’agevolazione per partecipare anche a fiere internazionali che si svolgono in Italia e non più solo all’estero.
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Le caratteristiche dell’aiuto sulle fiere
Il credito d'imposta verrà riconosciuto nella misura del 30% - fino ad un massimo di 60mila euro - per:
- le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi;
- l'allestimento degli spazi espositivi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
L'incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato dalla legge di conversione, che è pari a 5 milioni di euro per il 2020.
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In particolare il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) e nel rispetto del regime de minimis.
Con successivo provvedimento il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, approverà le disposizioni attuative della misura che, oltre all’elenco delle fiere internazionali per cui sarà ammesso il credito, riguarderanno anche le tipologie di spese ammesse e le procedure per l’ammissione al beneficio.
Il Fondo rotativo per il venture capital
La legge di conversione del decreto Crescita ha recepito anche un emendamento che, sostanzialmente, introduce un’altra misura a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Si tratta della norma che estende il campo di azione del Fondo rotativo di venture capital, istituito con la legge n. 296 del 2006, anche agli Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo.
Nello specifico il Fondo rotativo prevede:
- l'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società' estere;
- la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo saranno definite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
Sempre lo stesso emendamento si pone anche l’obiettivo di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nel caso in cui le operazioni a valere sul Fondo siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale. Per far ciò viene quindi disposta la decadenza delle imprese dalle agevolazioni concesse, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento.
> Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 del decreto legge 34-2019, pubblicata sulla GURI n. 151 del 29 giugno 2019
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