Enti territoriali: i fondi del dl Rilancio
Il dl Rilancio prevede misure per sostenere la funzionalità di enti locali e Regioni, alle prese con un aumento della spesa e una contemporanea diminuzione del gettito fiscale dopo lo stop al pagamento dei tributi da parte delle imprese. Su questo fronte le ultime novità riguardano il riparto di una porzione del Fondo da 1,5 miliardi per le Regioni. Ecco a chi sono state assegnate le risorse.
> Cosa prevede il decreto rilancio
Anche se è un fronte meno noto, la crisi creata dalla pandemia sta colpendo duramente anche gli enti territoriali che, mentre assistono ad una lievitazione delle spese per interventi a sostegno della comunità, subiscono al contempo riduzioni considerevoli alle proprie entrate per il taglio delle tasse voluto dal governo per sostenere le imprese. A ciò si aggiunge una copiosa fuoriuscita di risorse per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione a favore delle imprese creditrici.
Per questo il governo ha varato una serie di misure che mirano a mantenere “in salute” gli enti locali e le regioni, permettendo loro di continuare ad erogare servizi alla cittadinanza. Interventi che oggi, davanti ad una crisi economica senza precedenti e ad un aumento notevole della disoccupazione, sono più che mai necessari.
La parte del leone è sicuramente rappresentata dai 12 miliardi di euro di pagamenti dei debiti di enti locali e regioni, reso possibile dalla creazione di un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" sia nel settore sanitario che negli altri comparti. A ciò si aggiungono una serie di altri interventi, legati dal fil rouge di assicurare agli enti le risorse necessarie per i servizi che in genere erogano.
Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio, il Parlamento ha mantenuto integra la struttura degli interventi per le amministrazioni del territorio, aggiungendo però sia ulteriori fondi sia nuove misure.
Dopo l’approvazione della legge di conversione a metà luglio, si apre la fase dell'approvazione dei numerosi decreti attuativi necessari per rendere operative le misure. L’ultimo in ordine di tempo è quello del 24 luglio del Ministero dell’economia (MEF) che assegna una porzione del Fondo da 1,5 miliardi destinato alle Regioni.
- Fondi ai Comuni per i centri estivi
- Fondi ai Comuni per compensarli del taglio delle tasse locali
- Fondo da 3,5 miliardi per assicurare le funzioni fondamentali degli enti locali
- Fondo da 1,5 miliardi per assicurare le attività delle Regioni
- Fondi ai Comuni più colpiti dall'epidemia
- Procedure più semplici per rinegoziare i mutui
- Più tempo ai Comuni per iniziare i lavori
- Più tempo per i bilanci
- Fondi ai Comuni in dissesto finanziario
- Comuni montani e distribuzione del gas naturale
- Le altre misure
Ai Comuni 150 milioni in più per centri estivi diurni
Tra le prime misure previste dal dl Rilancio per sostenere l'erogazione di servizi di welfare a favore delle famiglie, ci sono 150 milioni di euro destinati ai Comuni per la realizzazione di centri estivi diurni in cui ospitare bambini tra gli 0 e i 16 anni, da giugno a settembre. Si tratta di una fascia d’età più ampia rispetto a quella originariamente prevista (3-14 anni), decisa dai deputati durante il passaggio del decreto alla Camera e confermata poi anche dal Senato.
Oltre ai centri estivi, inoltre, l’articolo 105 finanzia anche progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
I criteri di riparto dei fondi saranno stabiliti dal Ministro con delega alle politiche familiari.
> Centri estivi: 150 milioni di euro ai Comuni per sostegno alle famiglie
Fondi ai Comuni per compensarli del taglio delle tasse locali
Per venire incontro alle necessità del settore turismo, tra i più colpiti dalla crisi, il governo ha disposto una serie di tagli a tasse come l’IMU, l’imposta di soggiorno e quella per l'occupazione di suolo pubblico. Misure che sicuramente danno una boccata di ossigeno a tante imprese ma che, al contempo, creano dei danni alle casse comunali.
Per questo il decreto Rilancio ha stanziato fondi di ristoro per sostenere i Comuni e permettere loro di continuare ad erogare servizi. Si tratta in particolare di:
- Un Fondo da 76,55 milioni di euro per compensare i Comuni del minor gettito legato all’Imu (importo aumentato alla Camera e confermato dal Senato);
- Un Fondo da 100 milioni per compensare invece le minori entrate legate alla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco;
- Un Fondo da 127 milioni per compensare i Comuni dalle minori entrate connesse all’esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. In Parlamento l’esenzione è stata estesa anche al periodo 1° marzo - 30 aprile 2020 e, di conseguenza, è stato istituito un ulteriore Fondo - questa volta da 12,5 milioni - a ristoro delle minori entrate dei Comuni.
Tra le altre novità introdotte durante il passaggio in Parlamento, c'è l’art. 118-ter, con cui è stato deciso di dare facoltà agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
> Per approfondire: le misure per il turismo
Fondo da 3,5 miliardi per assicurare le funzioni fondamentali degli enti locali
Il decreto prevede la creazione di un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che tali enti sono chiamati a garantire, anche in relazione alla possibile perdita di entrate a causa della pandemia.
I criteri e le modalità di riparto sono demandate ad un decreto del Ministero dell’interno.
Fondo da 1,5 miliardi per assicurare le attività delle Regioni
Analogamente al Fondo da 3,5 miliardi destinato agli enti locali, il decreto crea anche un Fondo da 1,5 miliardi con cui assicurare alle Regioni le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, evitando che eventuali perdite di entrate connesse all'emergenza coronavirus possano inficiare la capacità delle Regioni di assicurare i servizi in questi ambiti.
Anche in questo caso i criteri e le modalità di riparto sono demandati ad un decreto ministeriale, questa volta del MEF, tenendo conto però di una richiesta che era arrivata dalla Conferenza delle Regioni prima dell’emanazione del dl Rilancio. Le Regioni, infatti, avevano chiesto di dividere il Fondo in due bacini, destinando ⅓ delle risorse alle regioni ordinarie, e il restante ⅔ a quelle a statuto speciale.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 è stato quindi pubblicato il decreto del MEF del 24 luglio 2020 che ripartisce i 500 milioni destinati alle Regioni a statuto ordinario, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese sostenute e valutate. La fetta più ampia della torta va alla Lombardia con oltre 87 milioni di euro, seguita dal Lazio (58 milioni) e Campania (52 milioni). L’importo più piccolo è destinato, invece, al Molise che porta a casa 4,7 milioni di euro.
Fondi ai Comuni più colpiti dall'epidemia
Nella legge di conversione, il Parlamento ha confermato lo stanziamento di 200 milioni di euro per quei comuni che sono stati più colpiti dall’emergenza sanitaria. Rispetto all'elenco originario e che comprendeva solo i comuni ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, però, nel corso dell’iter di conversione in Parlamento è stato aggiunto anche il comune di San Colombano al Lambro, a cui vengono assegnati 500 mila euro.
I fondi serviranno a realizzare interventi di sostegno economico e sociale connessi all'emergenza Covid-19. Il riparto dei contributi avverrà tramite decreto del Ministero dell’interno entro 10 giorni dall’entrata in vigore del dl Rilancio, sulla base del criterio della popolazione residente.
Nuovo di zecca, invece, è l’art. 112-bis che istituisce presso il Ministero dell’interno un altro Fondo - questa volta di 40 milioni di euro per l’anno 2020 - per i Comuni che sono stati comunque molto colpiti dall’emergenza ma che non rientravano nel Fondo da 200 milioni. In particolare si tratta sia dei Comuni dichiarati zona rossa per almeno 15 giorni, sia di quelli che hanno assistito ad un numero considerevoli di decessi collegati al Covid-19, in rapporto alla popolazione residente.
Procedure più semplici per rinegoziare i mutui
In linea con quanto già avviato nelle scorse settimane da Cassa depositi e prestiti, considerando le difficoltà create dalla pandemia, il decreto Rilancio prevede la possibilità per gli enti locali di rinegoziare o sospendere nel 2020 la quota capitale di mutui (e di altre forme di prestito contratte con banche, intermediari finanziari e la stessa CDP) tramite delibera dell'organo esecutivo.
Inoltre, in caso di adesione ad accordi promossi dall’ABI e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione delle quote di capitale delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020 (con conseguente modifica del piano di ammortamento), la sospensione può avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 204 (comma 2) del D.lgs 267-200 e dall’art. 41 (commi 2 e 2bis) della L.448-2001.
> CDP e UniCredit: 1 miliardo per finanziamenti a imprese contro il Covid
Più tempo ai Comuni per iniziare i lavori
Il decreto interviene anche sul fronte "tempistiche" e lo fa con due distinti articoli che allungano i tempi a disposizione dei Comuni per l’avvio di alcune opere pubbliche.
In particolare per il 2020, l'articolo 114 concede ai Comuni con meno di mille abitanti più giorni per usare i finanziamenti stabiliti dal dl 34-2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade e edifici pubblici, nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Rispetto alla proroga iniziale dei termini (previsti dal dl Rilancio), però, il Parlamento ha prorogato ulteriormente le tempistiche. In particolare:
- L’inizio dell’esecuzione dei lavori slitta dal 15 maggio al 15 settembre 2020 (il dl Rilancio, invece, all'inizio aveva stabilito il 15 luglio);
- In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, l’eventuale revoca del contributo (in tutto o in parte) stabilita per il 15 giugno di ciascun anno, slitta al 15 ottobre 2020 (nella versione iniziale, invece, il dl Rilancio l’aveva stabilita al 30 agosto);
- Il termine entro cui iniziare l'esecuzione dei propri lavori da parte dei comuni che sono risultati assegnatari delle somme revocate, passa dal 15 ottobre di ciascun anno al 15 dicembre 2020 (all'inizio, invece, era stato deciso il 15 novembre).
Con un articolo nuovo (il 119-bis), invece, il Parlamento ha stabilito il differimento del termine entro il quale deve avvenire l’inizio dei lavori da parte dei Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in linea con l’art. 30 del dl 34-2019. In questo caso i termini slittano dal 30 giugno al 31 ottobre 2020. I parlamentari, inoltre, hanno eliminato anche la condizione che limita l’applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.
Più tempo per i bilanci
Oltre al differimento dal 30 settembre al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali - già previsto nel decreto - in Parlamento sono stati prorogati anche i tempi per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, che vengono differiti dal 31 luglio al 30 settembre 2020. La decisione è stata presa viste le condizioni di incertezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti locali.
Sempre durante il passaggio in Parlamento, inoltre, sono state fatte slittare anche altre scadenze. Si tratta in particolare del differimento de:
- il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare, che ora è fissato per il 30 settembre;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che ora scivola al 31 gennaio 2021;
- i termini entro cui alcune delibere e regolamenti concernenti determinati tributi comunali, devono essere pubblicati al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.
Restando sempre sul fronte “scadenze”, infine, i parlamentari hanno stabilito anche il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 degli enti del settore sanitario e della gestione sanitaria accentrata presso la regione (rispetto al 31 maggio previsto dal Cura Italia).
20 milioni per i Comuni in dissesto finanziario
Un’altra novità introdotta dalla legge di conversione del dl Rilancio riguarda la creazione di un Fondo da 20 milioni per il 2020, destinato ai comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. In particolare il Fondo (istituito presso il Ministero dell’interno) è finalizzato:
- Per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei Comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
- Per il 50% ai Comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
La ripartizione delle risorse è fatta con decreto del Ministro dell’interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl Rilancio, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.
Un nuovo articolo sulla distribuzione del gas naturale nei comuni montani
Tra le novità aggiunte dai parlamentari e che interessano sempre gli enti locali, c’è anche il 114-ter che riguarda la distribuzione del gas naturale nei comuni montani. In particolare la misura stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori:
- Le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati;
- Le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegna
Il CIPE provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le modalità istruttorie delle domande di cui alle delibere adottate in materia. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.
Le altre misure
Tra gli altri interventi previsti dal decreto, figura poi il reintegro del Fondo di solidarietà comunale a seguito dell’emergenza, con un'iniezione di 400 milioni di euro ed una norma che garantisce l’anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.
Su questo fronte in Parlamento è stato aggiunto un nuovo articolo (il 114-bis), che prevede alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, al fine di tenere conto degli effetti dell’emergenza Covid-19.
Sempre durante l’iter di conversione in legge del decreto, la Camera ha stabilito (e il Senato ha poi confermato) che l'Agenzia del demanio e le regioni possano avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'ANCI per garantire un supporto agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà, per usarle nella fase di emergenza Covid-19.
Infine si deve sempre all’intervento del Parlamento anche il rinnovo per altri dodici anni delle concessioni di posteggio per il commercio ambulante che stavano per scadere il 31 dicembre 2020 (a condizione che non siano state già assegnate).
> Le misure per gli enti locali previste dal dl Cura Italia
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