Agricoltura biologica: le istruzioni per formare un biodistretto
Imprese, associazioni, comuni ed enti di ricerca interessati a costituire un biodistretto - e candidarsi così anche a ottenere i contributi della PAC e del nuovo Fondo per l'agricoltura biologica - hanno finalmente un quadro normativo chiaro. Ecco come dare vita a un distretto bio.
Tutto pronto per i bandi del Fondo agricoltura biologica
Alla luce delle esperienze avviate spontaneamente in varie parti d'Italia negli ultimi quindici anni e delle norme che alcune regioni hanno messo in campo per disciplinare i biodistretti nei rispettivi territori, l'esigenza di un quadro unitario per regolamentare la costituzione dei distretti biologici è diventata sempre più evidente.
La crescente attenzione nei confronti del metodo di produzione biologico, sia da parte dei consumatori che a livello politico (basti pensare alla strategia UE Farm to Fork), ha accresciuto l'interesse verso il mondo del bio e verso forme di governance territoriale che vedono impegnati agricoltori e altri attori della filiera, istituzioni e cittadini per una gestione sostenibile del territorio improntata ai principi dell'agricoltura biologica.
La legge n. 23 del 2022 sulla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico ha dato definizione giuridica ai distretti biologici, includendovi anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia.
La definizione dei requisiti e delle condizioni per la loro costituzione è stata invece affidata dalla legge a un successivo provvedimento, il decreto del 28 dicembre 2022, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a fine febbraio.
Quali soggetti possono formare un biodistretto
Andando al dettaglio della composizione del distretto biologico, il decreto Masaf del 28 dicembre 2022 stabilisce che del biodistretto devono obbligatoriamente fare parte:
- imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche di cui all’art. 7 della 154-2016, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- associazioni di produttori biologici;
- soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse l’etichettatura, la pubblicità, l’attività di importazione, esportazione e appalto.
Gli imprenditori agricoli, inoltre, devono essere rappresentativi di una SAU biologica, o di altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla regione che opera il riconoscimento e devono rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.
Gli altri membri del distretto biologico possono essere:
- enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità
- enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica
- enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio
- imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta
- enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell’ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario
- associazioni locali di consumatori
- organizzazioni di produttori
- organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento
- altri soggetti privati volti a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica
Il decreto del Ministero dell'Agricoltura stabilisce anzitutto che “le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia” devono costituire “un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale”. Per aderire a tale comitato, le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.
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L'iter per la costituzione di un distretto biologico
L'adesione al comitato promotore deve essere formalizzata attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo che individui:
- i soggetti partecipanti (per le aziende serve anche l'autocerticazione dell'avvenuta notifica dell'avvio di attività con metodo di produzione biologica)
- la delimitazione territoriale del distretto
- l'indicazione delle attività partecipative che s’intende attivare nei territori interessati.
Il comitato promotore, responsabile anche di organizzare attività di animazione per facilitare l’aggregazione dei soggetti e la condivisione di obiettivi e proposte, deve quindi presentare la richiesta di riconoscimento del distretto biologico.
Questa istanza deve essere presentata alla regione di appartenenza, o a ciascuna regione in caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, dal soggetto che è stato individuato quale gestore per la rappresentanza esterna del comitato.
Oltre al protocollo, la domanda di riconoscimento deve contenere il piano del distretto, un programma di attività di durata compresa tra tre e cinque anni, ed eventuali altri contenuti previsti dalle normative delle regioni, che sono responsabili dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza.
Il provvedimento di riconoscimento del biodistretto deve essere trasmesso dalla regione competente al Ministero ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale dei distretti biologici, che è stato istituito dallo stesso decreto presso il Masaf. Il distretto, invece, è tenuto ad assumere la forma giuridica indicata nel piano entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria e a trasmettere alla regione competente gli atti relativi alla costituzione della società di distretto e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti alla società.
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