Finanziaria 2008: ammortamenti, leasing e interessi passivi
La Finanziaria 2008 introduce importanti novità sul calcolo degli ammortamenti e sulla deducibilità degli interessi passivi. Le modifiche legislative influenzano in modo rilevante le scelte economico-finanziarie delle imprese che hanno consistenti programmi di investimento: abrogati gli ammortamenti anticipati ed accelerati, aumentata la durata minima dei contratti di leasing e, per le società di capitali, fissata una soglia di deducibilità dal reddito degli interessi passivi.
AMMORTAMENTI E LEASING
La Finanziaria abroga il comma 3 dell’art. 102 TUIR che consentiva la deduzione fiscale di ammortamenti:
-anticipati (raddoppio della quota ordinaria nei primi tre esercizi)
-accelerati (aliquote maggiorate per il più intenso uso rispetto alla media di settore).
L’eliminazione degli ammortamenti anticipati riguarda
- sia la deduzione attuata attraverso il quadro EC del modello Unico
- sia le eventuali maggiori quote iscritte in conto economico perché ritenute giustificate civilisticamente.
Obiettivo:
Incrementare nel breve il gettito erariale.
La deduzione accelerata o anticipata del costo degli investimenti, infatti, riduce le imposte correnti e aumenta di pari importo quelle differite. L'effetto per le aziende è quindi prevalentemente finanziario, perché la deduzione complessiva dal reddito non cambia.
Decorrenza
Dal 1° gennaio 2008 e riguarderà anche il processo di ammortamento avviato in anni precedenti (acquisti fino al 2007). Tutte le imprese, dal 2008, non potranno portare in deduzione quote di ammortamento che superino l’aliquota tabellare applicata al costo fiscale del cespite, ridotta del 50% nell’esercizio di entrata in funzione.
Per agevolare il passaggio al nuovo regime, in attesa di una complessiva revisione delle aliquote di ammortamento ormai superate, viene previsto che, per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008, NON si applica la riduzione a metà del coefficiente, prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del Tuir per il primo anno di ammortamento (agevolazione non valida per autovetture).
Per l’imputazione della quota intera di ammortamento nel primo anno bisogna che il bene sia acquisito ed entri in funzione nel 2008; non potranno usufruire del beneficio i beni acquistati negli ultimi mesi del 2007 ma in attività solo dall’esercizio successivo.
Per quanto riguarda l’Irap, ferma restando l’eliminazione dal 2008 delle deduzioni extracontabili, si ricorda che, in base al principio di diretta derivazione della base imponibile dal conto economico, introdotto dalla Finanziaria, le eventuali quote di ammortamento superiori ai nuovi limiti del Tuir, che fossero iscritte in bilancio in base a corrette regole contabili, resteranno interamente deducibili.
Leasing
La nuova disciplina innalza a partire dal primo gennaio 2008 la durata minima del contratto di leasing da metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dalle tabelle ministeriali per tutte le categorie di beni. Per i leasing stipulati prima di tale data continuano a valere le vecchie e più favorevoli regole di durata.
INTERESSI PASSIVI
Per le imprese individuali e le società di persone
Continua ad applicarsi il pro-rata generale: gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Gli interessi passivi sono cioè interamente deducibili solamente nell’ipotesi in cui tutti i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.
Non trovano più applicazione le regole relative alla thin-capitalization (finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati) e al pro-rata patrimoniale (imprese in possesso di particolari categorie di partecipazioni).
Per Le Società di Capitale soggette ad Ires: Spa, Srl, Sapa, Scarl…
Gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati. L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Per risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore della produzione (macro-categoria A del Conto economico) e i costi della produzione (macro categoria B del Conto economico). Dai costi della produzione vanno esclusi gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b), e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali (inclusi nella voce B8).
Gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili, possono essere rinviati ai periodi d’imposta successivi. Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l’eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30% del risultato operativo lordo.
La nuova regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007.
Per i primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni il limite di deducibilità è incrementato di 5.000 euro per il 1° anno e di 10.000 euro per il 2° anno.
Anche per i soggetti IRES non si applicano più la thin capitalization e il pro-rata patrimoniale. Le nuove regole non si applicano nel caso di interessi passivi capitalizzati.
La norma non riguarda le banche e le società finanziarie mentre si applica alle holding di gruppi industriali, che risultano svantaggiate perché nella definizione di ROL non rientrano i dividendi e neanche le plusvalenze, iscritte nella voce C) Proventi e oneri finanziari del conto economico.
Tuttavia, le holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che hanno finanziato l’acquisto delle società operative e aderiscono al consolidato nazionale possono assegnare gli interessi di una società eccedenti il 30% del suo ROL ad un’altra società in cui la soglia non è invece superata; in mancanza, l’eccedenza non dedotta potrà essere oggetto di recupero nei successivi esercizi dal ROL disponibile di tutte le società che hanno partecipato al consolidato nazionale.
La normativa prevede tre situazioni in cui può essere chiesto - tramite l'istituto dell'interpello - di disapplicare il metodo di calcolo del limite di deducibilità:
- sussistenza di piani di riorganizzazione aziendale;
- acquisto di aziende in modo preponderante con capitale di debito;
- nuove iniziative economiche (start-up).
o