Ag. Entrate - Circolare 20/E-2011: agevolazioni disabili, premi incentivanti, deducibilità spese

 

People icons - immagine di Niki KCon la circolare del 13 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e novità su varie questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese (sanitarie, di istruzione, sportive e di ristrutturazione edilizia), alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero. Particolare attenzione va anche agli interessi passivi dei mutui, sia nelle ipotesi di accollo sia nell’acquisto della nuda proprietà.

Di seguito i punti principali della Circolare.

Detrazione degli interessi per mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale: mutui, accolli e nuda proprietà
Gli interessi passivi sul mutuo, stipulato originariamente da entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, possono essere detratti per intero (nella misura del 19% e per un importo non superiore a 4mila euro) dal coniuge che, a seguito di separazione consensuale, ha acquisito la proprietà dell’intero immobile e si è accollato le relative rate del mutuo.

Questa possibilità è concessa anche nel caso in cui il mutuo risulti ancora cointestato presso l’istituto di credito, a patto che ci sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che dimostri che l’intero onere è sostenuto dal coniuge diventato unico proprietario.

La regola non cambia nel caso in cui l’appartamento acquistato da uno solo dei due coniugi venga assegnato poi, con la sentenza di separazione, all’altro che, a questo punto, pagherà il mutuo.

Se uno dei due intestatari muore, l’altro, assieme agli eventuali altri eredi, subentra nel pagamento e può detrarre gli interessi anche prima della regolarizzazione del mutuo con la banca.
In presenza di più eredi e pagamento del mutuo ad opera di uno solo di essi, quest’ultimo può fruire del beneficio nella misura massima: per il fisco, è sufficiente un accordo tra gli eredi, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti che uno solo tra loro assume l’obbligo di pagare l’intero debito.

Dunque la condizione, in tutte le ipotesi, è che l’accollo risulti da un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che le quietanze di pagamento siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario/erede.

Il nudo proprietario che ha stipulato un mutuo per acquistare la piena proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio può detrarre, sempre nella misura del 19%, tutti gli interessi pagati con riferimento all’intero valore dell’immobile.

Detrazione d’imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
Se due coniugi sostengono entrambi le spese di ristrutturazione della casa ma le fatture e i bonifici riportano un solo nominativo, la detrazione del 36% spetta anche all’altro, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.

In caso di immobile ristrutturato dal de cuius, l’erede può beneficiare delle quote residue di detrazione della casa ristrutturata solo se mantiene la disponibilità del bene. Quindi, nel caso in cui conceda l’immobile in comodato, perde la possibilità di continuare a fruire della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal defunto.

Gli impianti di addolcitori di acqua domestici danno diritto alla detrazione del 36% e all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta solo se l’installazione comporta modifiche strutturali inquadrabili come manutenzione straordinaria.

Detrazione d’imposta del 55% per interventi di risparmio energetico
Il contribuente che, nella scheda informativa inviata all’Enea per i lavori di risparmio energetico realizzati negli anni 2007 e 2008 non ha indicato correttamente le spese da detrarre, non può apportare rettifiche in via telematica, poiché la procedura informatica consente di intervenire solo a partire dal 2009. Tuttavia, il beneficio potrà essere riconosciuto in sede di controllo formale della dichiarazione, a patto che il contribuente dimostrari di avere osservato tutti gli adempienti necessari alla detrazione d’imposta e documenti le spese non indicate nella scheda originale.

In caso di errori per le spese sostenute nel 2009, la correzione telematica tramite l’invio all’Enea della scheda rettificativa poteva essere effettuata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
Se i lavori di risparmio energetico proseguono per più periodi d’imposta, per individuare il corretto periodo di sostenimento della spesa da portare in detrazione:
  • nel caso si tratti di persone fisiche (non imprenditori), la data di riferimento è quella in cui il contribuente ha sostenuto la spesa (principio di cassa);
  • nel caso di attività d'impresa (ovvero di imprenditori), la data di riferimento è quella di ultimazione dei lavori (principio di competenza).

Il contribuente che utilizza l’immobile sia a fini professionali che abitativi, ha diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se ha dedotto tali spese nella determinazione del reddito di lavoro autonomo nella misura del 50%, a patto che detenga l’immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, locazione, eccetera) e che le spese siano effettivamente rimaste a suo carico.

Agevolazioni fiscali in favore dei disabili
Le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano se il certificato di invalidità fa esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è richiesto anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento).
L’acquisto di un’autovettura da parte di un disabile dà diritto alla detrazione Irpef anche se effettuato all’estero, applicando le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia. In aggiunta, occorre la traduzione giurata in lingua italiana del relativo documento di spesa, a meno che non si tratti di inglese, francese, tedesco o spagnolo; in tal caso, infatti, basta la traduzione sottoscritta del contribuente.

Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per fini terapeutici (idrokinesiterapia) da parte di un portatore di handicap, non rientrano tra quelle sanitarie fiscalmente detraibili, poiché il beneficio previsto dal Tuir riguarda il trattamento sanitario, non la realizzazione o l’acquisto della struttura in cui il trattamento viene svolto.

La circolare risponde inoltre a quesiti riguardanti:

  • Detrazioni per figli a carico
  • Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali
  • Spese di istruzione
  • Compensazioni
  • Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti
  • Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e retribuzione convenzionale
  • Contributi di enti privati per calamità naturali
  • Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare
  • Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • Imposta sostitutiva dell’Irpef derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila
  • Imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività
  • Somme per l’incremento della produttività e loro effetti sull’ISEE
  • Emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%
  • Spese per sedute di psicoterapia
  • Dispositivi Medici.

Circolare n. 20/E-2011

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