Credito di imposta sicurezza: istanze dal 28 aprile 2008
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti o dagli intermediari abilitati. L'istanza è presentata nell’anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008; negli anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun anno.
In particolare, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio.
Per ciascun periodo d'imposta, l'importo non potrà essere superiore a
- mille euro per i tabaccai,
- tremila euro, invece, per le imprese commerciali.
Il credito d'imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione e indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto sia in quelle relative ai periodi in cui avviene l'utilizzo.
Qualora l'ammontare del credito, inerente le spese sostenute nell'anno, superi il limite di 1.000 euro previsto per i rivenditori di generi di monopolio, questi sono tenuti a presentare, per la parte eccedente, un'ulteriore istanza nell'anno successivo, in quanto la richiesta di credito superiore al limite massimo annuale non costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei fondi disponibili per gli anni successivi.
Esempio:
SPESESOSTENUTEANNO 2008 | ISTANZAANNO 2008 | CREDITO D'IMPOSTA80% | LIMITE MASSIMO ANNUALE | PARTE ECCEDENTE | ISTANZAANNO 2009 |
2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOSICUREZZA”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 aprile 2008.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta con l’utilizzo del prodotto di gestione informatico di cui sopra, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione
telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo
L'esame delle istanze avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le istanze non accolte per esaurimento delle risorse annualmente stanziate costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d’imposta nel secondo o terzo anno di vigenza dell’agevolazione. Al fine di garantire il predetto diritto di precedenza, l’Agenzia delle Entrate negli anni 2009 e 2010 provvede ad assegnare le risorse stanziate per ciascuno di detti anni, in via prioritaria, ai soggetti che hanno presentato istanza negli anni precedenti e non hanno ottenuto l’attribuzione del credito per esaurimento dei fondi disponibili.
Il Centro operativo di Pescara è il soggetto competente per tutti gli adempimenti relative alle istanze. L’accoglimento o il diniego del contributo è comunicato, in via telematica, ai soggetti interessati entro il 30 gennaio di ciascuno dei detti anni.
Ricordiamo che l'agevolazione non può essere cumulata con altri aiuti di stato per gli stessi costi se il cumulo comporta il superamento dei massimali previsi dalle normative comunitarie (de minimis).
Il modello IMS - Istanza di attribuzione del credito d'imposta
Provvedimento Ag. Entrate del 31.03.2008 di approvazione modello di istanza
Comunicato Agenzia delle Entrate
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