Decreto Lavoro - L. 99-2013: i chiarimenti interpretativi nella circolare 35-2013

 

Ufficio - foto di Fabrícia SoaresArrivano le indicazioni alle imprese e al personale ispettivo circa la corretta applicazione delle norme contenute nel decreto Lavoro, il decreto-legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013. A divulgarle, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35/2013.

Apprendistato

Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni dovrà approvare le linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che potranno prevedere:

  • che il piano formativo individuale sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
  • che la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
  • che, in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.

In assenza di queste linee guida, a partire dal 1° ottobre 2013 le disposizioni elencate troverano applicazione automatica per tutte le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Invariato l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni.

Tirocini formativi e di orientamento

La l n. 99/2013 ha stabilito che “i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale”. La circolare chiarisce che il passaggio citato individua una possibilità, e non un obbligo, per i datori di lavoro.

Contratto a tempo determinato

Contratti acausali

Il primo aspetto affrontato dalla circolare n. 35/2013 riguarda il fatto che la legge ha modificato la disciplina del contratto a termine acausale, stabilendo che le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” non sono richieste:

  • nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;
  • in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Proroga dei contratti acausali

La proroga dei contratti a tempo determinato acausali - nel limite di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - può riguardare anche contratti sottoscritti, ma non ancora scaduti, prima dell’entrata in vigore del dl 76/2013.

Intervalli tra due contratti a termine

Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto Lavoro) è sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato ha avuto inizio prima di tale data.

Lavoro intermittente

Il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Questo limite non si applica, però, ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto

La legge 99/2013 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”, sottolinando che questo istituito è incompatibile con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo.

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

Il decreto Lavoro ha previsto una procedura per la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che devono essere stipulati, nel periodo 1º giugno-30 settembre 2013, tra le aziende e le associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Links

Circolare n. 35/2013

Per continuare a leggere gli articoli inserisci la tua...
o

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.