DDL Mare: cassa integrazione e sgravi contributivi per lavoratori della pesca
Tra le novità del Disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare - approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci - anche agevolazioni a sostegno del comparto della pesca.
Lavori in corso sulla pesca sostenibile nell'UE
Il ddl Mare varato il 25 novembre dal CdM introduce un pacchetto di norme in materia di politiche per la promozione dell'economia del mare, in coerenza con il Piano del mare 2023-2025 approvato dal Comitato interministeriale (CIPOM) nel luglio dello scorso anno.
Al suo interno sono previsti “provvedimenti rilevanti per il settore della pesca”, ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolineando che il ddl introduce agevolazioni per le imprese che imbarcano soggetti che hanno lavorato a bordo di imbarcazioni demolite e inoltre estende al settore della pesca la CISOA, la cassa integrazione salariale già prevista i per lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro.
Ddl Mare, le agevolazioni per la pesca e le altre novità
Come anticipato, tra le novità del disegno di legge sulla valorizzazione del mare ci sono l'estensione al comparto della pesca della cassa integrazione agricola, nota anche come CISOA, e l'introduzione di un regime previdenziale agevolato per sostenere l'occupazione nel settore. In particolare, questo incentivo consiste in sgravi contributivi del 50% per due anni a favore delle imprese che assumono lavoratori marittimi precedentemente imbarcati su navi rottamate a seguito di arresto definitivo.
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Le altre norme del ddl Mare vertono su:
- Coordinamento delle politiche del mare, attraverso l'ampliamento delle competenze del CIPOM, l'organismo che definisce gli indirizzi strategici in materia, estendendole alla navigazione commerciale e al diporto nautico e disciplinando le procedure di coordinamento per la concreta attuazione normativa del Piano del Mare;
- Zona Contigua e linee di base, istituendo la zona contigua, ossia la zona di mare che si estende oltre il limite esterno del mare territoriale (12 miglia marine dalla costa) in cui lo Stato può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire o punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti (doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, tutela del patrimonio culturale subacqueo);
- Navigazione da diporto, apportando modifiche al Codice della nautica da diporto, per sviluppare la cantieristica, implementare i processi di digitalizzazione, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza nel settore del diporto;
- Navigazione marittima e cantieristica, attraverso modifiche al Codice della navigazione e al Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento al consulente chimico di porto, al modello di dichiarazione contenente informazioni riguardanti il richiedente l'autorizzazione generale allo svolgimento delle attività di installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza e alle ispezioni e ai collaudi sugli apparati radioelettrici di bordo;
- Scuola, sanità, cultura, ricerca, sia mediante disposizioni a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici situati nelle piccole isole per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico e degli operatori sanitari e sociosanitari impegnati presso strutture ubicate nei comuni delle isole minori, sia affidando al Ministero dell’università e della ricerca il compito di promuovere iniziative di ricerca a livello nazionale e internazionale per garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
Altre norme riguardano poi la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale.
In particolare, il disegno di legge prevede criteri specifici per individuare le zone di interesse turistico subacqueo, che includono:
- sicurezza, in termini di valutazione delle condizioni ambientali favorevoli per l’immersione, come correnti, visibilità e disponibilità di infrastrutture di soccorso;
- rilevanza paesaggistica e faunistica, ossia aree con habitat suggestivi e una ricca varietà di fauna marina;
- rilevanza archeologica, come siti sommersi di particolare interesse storico e culturale;
- rilevanza culturale, ovvero zone legate a tradizioni locali o percorsi tematici che valorizzano il patrimonio sommerso.
Inoltre, il ddl dispone che le attività di immersione subacquea siano svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e che quelle che si svolgono con apparecchi di respirazione ausiliaria siano soggette alle disposizioni di settore. Previste norme per garantire la sicurezza dei turisti e la tutela degli ecosistemi marini durante le attività subacquee e una disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, per i centri di immersione e addestramento subacqueo e per le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo. Si disciplinano inoltre le zone di interesse turistico subacqueo e si prevede una specifica disciplina in tema di sanzioni amministrative.
Infine, il disegno di legge prevede che il servizio di rifornimento idrico delle Isole minori della Sicilia sia svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa.