Fondo Garanzia PMI: circolare MCC 663-2014, nuove disposizioni operative

 

Impresa - foto di Galbiati GroupAggiornamento del 6.03.2014 Con circolare n. 663/2014, MCC-MedioCredito Centrale anticipa le nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI, approvate con decreto ministeriale del 27 dicembre 2013 e di prossima entrata in vigore.

Le nuove norme, approvate in attuazione del decreto del Fare (Dl n. 69/2013), si applicheranno alle richieste presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

Percentuali di copertura

Tra le principali novità contenute nel testo rientra la rimodulazione delle percentuali massime di copertura.

In particolare, la garanzia diretta può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di:

  • beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;
  • beneficiari finali di operazioni a valere sulle riserve PON, POIn Attrattori, POIn Energia e relative sottoriserve;
  • imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
  • imprese di autotrasporto;
  • imprese ubicate in aree di crisi;
  • start-up innovative e Incubatori certificati,

e per le operazioni finanziarie rientranti nelle tipologie:

  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
  • operazioni di anticipazione dei crediti verso la PA accordate a beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;
  • operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di beneficiari finali anche diversi da quelli indicati precedentemente.

La garanzia diretta può invece essere concessa fino alla misura massima del 60% dell’ammontare delle operazioni che rientrano nella tipologia Altre operazioni finanziarie, a favore di beneficiari diversi da quelli già indicati, e fino al 50% dell’ammontare delle operazioni sul capitale di rischio accordate a beneficiari con sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.

Infine, la garanzia può essere concessa fino alla misura del 30% dell’ammontare delle operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, accordate a beneficiari con sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.

Altre novità

Altre novità riguardano:

  • la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria,
  • la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione,
  • specifici criteri di valutazione per l'ammissione delle imprese e delle cooperative sociali,
  • nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie,
  • la modifica dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento.

In coincidenza con l'entrata in vigore del decreto, verrà a messa a disposizione la nuova piattaforma telematica per la gestione delle operazioni relative al Fondo centrale di garanzia. Tutte le domande di accesso al Fondo e le comunicazioni da e verso il gestore saranno inviate attraverso il nuovo Portale FDG.

Links

Disposizioni operative integrate ai sensi del decreto ministeriale del 27 dicembre 2013



Circolare n. 663 del 27/02/2014

Aggiornamento del 6.03.2014

Con circolare n. 665 del 5 marzo 2014 MCC comunica che le nuove Disposizioni operativi del Fondo, integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013, entreranno in vigore lunedì 10 marzo 2014. Nella stessa data entrerà in funzione il nuovo Portale FDG per la presentazione e la gestione delle domande di garanzia.

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