Manovrina – credito d'imposta per investimenti pubblicitari
Incentivi fiscali per investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali e finanziamenti alle nuove imprese editoriali
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Un credito d'imposta pari al 75% degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese e lavoratori autonomi su testate cartacee e online e sulle emittenti televisive e radiofoniche e un bando annuale per il sostegno alle nuove imprese editoriali. Sono alcune delle novità della legge di conversione del decreto n. 50 del 24 aprile 2017, la cosiddetta manovrina, approvata definitivamente la scorsa settimana al Senato e di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
> Legge editoria – il testo del decreto per contributi a quotidiani e periodici
Incentivi per investimenti pubblicitari e nuove imprese
Gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, previsti dalla legge Editoria n. 198-2016, sono stati introdotti con l'art. 57-bis della manovrina, insieme a misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
Per quanto riguarda il credito d'imposta, questo si applica, a decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
L'incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilirà termini e modalità di attuazione del credito d'imposta, che sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, dietro istanza da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DPCM individuerà anche gli investimenti ammissibili all'agevolazione, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo e la documentazione richiesta.
Le risorse per il finanziamento del credito d'imposta saranno stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e poste a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge Editoria.
A valere sullo stesso Fondo la manovrina prevede il finanziamento di un bando pubblico, emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione. L'obiettivo dei contributi, si legge nella legge di conversione, è "favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali".
Anche in questo caso il limite massimo di spesa per il finanziamento della misura verrà stabilito annualmente con apposito DPCM.
Sono invece già fissati i tetti di spesa per finanziare i prepensionamenti dei giornalisti delle aziende editoriali in crisi, con età anagrafica di 58 anni per le donne e di 60 per gli uomini, che abbiano maturato almeno 25 anni di contributi: si tratta in tutto di 45 milioni di euro, distribuiti tra il 2017 e il 2021. Infine, la manovrina modifica quanto previsto dalla legge Editoria portando da 100 a 125 milioni di euro la quota del canone di abbonamento Rai destinata ad alimentare il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione negli anni 2017 e 2018.
> Legge Editoria – contributi per quotidiani, periodici ed emittenti
Il testo della manovrina
«Art. 57-bis. -- (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).
1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -- Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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