Garanzie ISMEA: moratoria a costo zero
L'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) annuncia, con una circolare, il via libera alla moratoria di un anno sulle garanzie a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, prevista dal decreto Agricoltura 63-2024 insieme alla sospensione e all'allungamento dei finanziamenti bancari.
In Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto Agricoltura
Sospensione e allungamento delle garanzie ISMEA sui prestiti bancari saranno a costo zero per i beneficiari.
Moratoria garanzie ISMEA gratuita per le imprese
Come previsto dal dl Agricoltura, le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20%, o una riduzione della produzione pari almeno al 30% (per le cooperative agricole almeno il 20% delle quantità o della produzione primaria), possono accedere a una moratoria di 12 mesi sui prestiti bancari, previo accordo con la banca finanziatrice e presentazione di un’autocertificazione che attesti la condizione di accesso al beneficio.
Tale moratoria permetterà la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti e comporterà automaticamente il differimento della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.
Come chiarito dalla circolare n. 3-2024, appena pubblicata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare, la sospensione e il relativo allungamento delle garanzie ISMEA saranno concessi senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia e, quindi, in assenza di oneri a carico dei soggetti beneficiari. Ciò vale anche per le garanzie L25, U35 e GR8, previste, rispettivamente, per la liquidità delle imprese agricole e delle pesca colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, per le PMI colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime e per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Per l'operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento dei finanziamenti, dovranno acquisire l’autocertificazione - il cui modello è già stato pubblicato da ISMEA - riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge. Nei casi delle garanzie L25, U35 e GR8, le operazioni di sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite le apposite funzioni in via di predisposizione nei relativi portali.
Per approfondire: Cambiano i criteri di accesso alle garanzie ISMEA
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