Legge 191-2009: contributi per prodotti agricoli a stagionatura prolungata
E' l'art 2, al comma 57, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ad autorizzare tale spesa per il riconoscimento di contributi per produrre prodotti del settore primario agricolo:
- a stagionatura prolungata, ovvero prodotti che, in base ai disciplinari di produzione, hanno una stagionatura minima di almeno cinque mesi prima di essere immessi sul mercato e che pertanto risultino gravati da oneri finanziari dovuti all'anticipazione dei costi di produzione, e
- con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero prodotti di qualità certificata a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) che, come stabilito da disciplinare di produzione, rientrano nella filiera formaggi stagionati e nella filiera preparazione carni.
Sono beneficiari degli aiuti di importo limitato, di cui al DPCM 3 giugno 2009, i caseifici nella filiera formaggi e le imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni, iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e titolari di partita IVA, che effettuano la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli di cui sopra.
Devono inoltre risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, nè ad amministrazione controllata.
L'ammissione all'aiuto avviene sulla base della presentazione della domanda ai Consorzi incaricati della tutela della DOP/IGP di riferimento, da inoltrare a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero dal 4 febbraio 2011, fino al trentesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione.
Legge n. 191/2009 - Legge finanziaria 2010
DPCM 3 giugno 2009
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