Debiti Pa: via libera dalla Camera al decreto per i pagamenti alle imprese
Aggiornamento del 17.05.2013 Approvato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 35/2013 relativo al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Intanto il Ministero dell'Economia ha approvato il decreto attuativo per la ripartizione delle prime risorse - 4,5 miliardi di euro - per l'allentamento del Patto di stabilità.
- Pagamenti Pa: in vigore il decreto-legge 35-2013
- Debiti Pa: accordo sulla ripartizione dei fondi. Anticipazioni entro il 15 maggio
Il decreto-legge approvato da Montecitorio definisce le procedure per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni da imprese, cooperative e professionisti, per un totale di 40 miliardi di euro.
In particolare, il testo prevede:
- l'esclusione dal Patto di stabilità interno, per il 2013, dei pagamenti di debiti di parte capitale per un importo di:
- 5 miliardi di euro pergli Enti locali;
- 1,4 miliardi di euro per le Regioni;
- 800 milioni di euro per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei; - l'istituzione di un unico Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014. A valere sul Fondo possono essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:
- Enti locali, fino a 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
- Regioni e Province autonome, fino a 3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014 per i debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;
- Enti del Servizio Sanitario Nazionale, fino a 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014; - l'ampliamento del limite per il ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali fino al 30 settembre 2013;
- l'incremento delle erogazioni per i rimborsi di imposta per 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014;
- il rifinanziamento con 500 milioni di un apposito fondo per il pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali.
Il disegno di legge va ora all'esame di Palazzo Madama, mentre il decreto del Ministero dell'Economia sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento del 17.05.2013
Nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2013 sono stati pubblicati:
il decreto di riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
il decreto di riparto degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
Inoltre, il Ministero dell'Economia comunica che, ai sensi di quanto previsto dal Dl 8 aprile 2013 n. 35, relativo allo sblocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, sono state concesse anticipazioni di liquidità in favore degli Enti locali per l’intero importo disponibile di 3,6 miliardi di euro, nel rispetto del termine del 15 maggio previsto dalla norma per le domande presentate entro il 30 aprile 2013.
In particolare le domande presentate dagli Enti locali, positivamente verificate dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono state circa 1.500, per un importo complessivo di circa 5,76 miliardi di euro. L’importo effettivamente concesso, tenuto conto del plafond disponibile di 3,6 miliardi di euro, è stato determinato, ai sensi della normativa, secondo il criterio proporzionale, sulla base di una percentuale pari a circa il 62% dell’importo richiesto.
Le erogazioni delle suddette anticipazioni, pari a 1,8 miliardi per il 2013 e 1,8 miliardi per il 2014, saranno effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti con il perfezionamento dei relativi contratti con gli Enti locali interessati.
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