Piani individuali risparmio – Agenzia Entrate, codice tributo PIR
Aggiornamento del 16 marzo 2018 Dopo aver istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i Piani di risparmio a lungo termine (PIR), l'Agenzia delle entrate pubblica un chiarimento sulla possibilità di effettuare i versamenti cumulativamente per tutti i soggetti titolari dello strumento finanziario.
> PIR - i chiarimenti del MEF sui Piani individuali di risparmio
La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti in Italia.
Dopo la circolare 3/E del 26 febbraio 2018, con cui ha fornito una serie di chiarimenti sulle condizioni di accesso alle agevolazioni fiscali connesse ai PIR, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la risoluzione 21/E del 9 marzo 2018 che istituisce il codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i Piani individuali di risparmio.
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dagli intermediari, inoltre, con la risoluzione 23/E del 15 marzo 2018 l'Agenzia ha precisato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei PIR decaduti dal beneficio fiscale.
> La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sui PIR
PIR, cosa sono
I Piani individuali di risparmio sono contenitori di strumenti finanziari sottoscritti da persone fisiche e mantenuti per almeno cinque anni, con un importo massimo dell'investimento pari a 30mila euro per anno solare, per un valore complessivo non superiore a 150mila euro.
Gli incentivi fiscali connessi ai PIR consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte e sono stati introdotti con l'obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie a sostegno del sistema imprenditoriale italiano.
Precise condizioni regolano l'accesso alle agevolazioni, tra cui la residenza in Italia del titolare del PIR, l'esclusione della titolarità di più Piani in contemporanea, le caratteristiche degli intermediari finanziari e la composizione del portafoglio degli investimenti (il 70 per cento del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia e il 30% di questa quota obbligatoria deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri).
Laddove le condizioni previste non vengano rispettate, il titolare del Piano decade dal beneficio fiscale ed è tenuto a corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, sui redditi degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.
> Legge Bilancio 2017 e Manovrina - guida a detassazione redditi su PIR
Codice tributo per il versamento di imposte e interessi
Per consentire all’intermediario di effettuare il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale, l'Agenzia ha istituito il codice tributo “1070”, denominato “P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016”.
In sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singolo contribuente, titolare del PIR, negli appositi campi della sezione “CONTRIBUENTE” sono riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’intermediario, intestatario della delega di pagamento.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del contribuente, titolare del PIR, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo ” del codice “73”.
Il codice tributo “1070” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio, nella forma “AAAA”.
> Risoluzione 21/E del 9 marzo 2018
Per i versamenti cumulativi codice fiscale facoltativo
Alla luce delle richieste di chiarimenti formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, con la risoluzione 23/E l'Agenzia ha spiegato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei PIR decaduti dal beneficio fiscale, senza la necessità di indicarne il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Pertanto, nelle more dei necessari approfondimenti in merito alle suddette richieste di chiarimenti, l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti è facoltativa.
Infine, la risoluzione precisa che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.