Sisma Centro Italia: gli oneri delle imprese su contributi e manodopera
Pubblicate due ordinanze in materia di ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto. Con i provvedimenti si approvano le misure per garantire la regolarità contributiva delle imprese che svolgono interventi su edifici pubblici e privati e si istituisce e disciplina il Fondo per le funzioni tecniche.
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Regolarità contributiva delle imprese
Con una prima ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione del 4 luglio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 luglio, vengono definite le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L’Ordinanza, che recepisce un Accordo siglato il 7 febbraio 2018, prevede che le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione siano in possesso del DURC online, attestante la regolarità contributiva, e del DURC Congruità, attestante che l’incidenza della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire o eseguite.
Nel caso di interventi di ricostruzione privata, il rilascio del DURC Congruità è richiesto esclusivamente per le imprese che beneficiano di contributi superiori a 50mila euro.
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Le disposizioni sull’obbligatorietà del rilascio del DURC Congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa compente per territorio si applicano, per gli interventi di ricostruzione privata, ai progetti depositati dopo il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, e, per gli interventi di ricostruzione pubblica, ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall’ente appaltante dopo il medesimo termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
L’Ordinanza approva poi l’elenco dei prezzi per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC Congruità.
Le modalità di applicazione del DURC Congruità, si legge infine nel provvedimento, sono sottoposte a sperimentazione e monitoraggio per un periodo di due anni.
> Consulta l'Ordinanza sulla regolarità contributiva delle imprese
Fondo per le funzioni tecniche
Una seconda Ordinanza del 4 luglio, sempre pubblicata sulla GURI del 27 luglio, approva la disciplina per la costituzione e la quantificazione del Fondo per le funzioni tecniche nell’ambito dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal Sisma del Centro Italia.
Il nuovo Codice Appalti (D-lgs 50-2016) - va ricordato - prevede che, al fine di consentire la corretta esecuzione di un contratto, la stazione appaltante destini a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai suoi dipendenti.
In tale contesto, l’Ordinanza istituisce tale fondo per la ricostruzione post-sisma relativamente alle funzioni tecniche di:
- programmazione della spesa;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
- collaudo tecnico amministrativo, o certificazione regolare esecuzione;
- collaudo statico;
- verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
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Il provvedimento stabilisce che le risorse del fondo siano destinate, nella misura dell’80%, al personale in servizio assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione e al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali che abbia effettivamente svolto funzioni tecniche per la ricostruzione nel Centro Italia.
Il restante 20% dei fondi rimarrà, invece, a disposizione del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le necessità degli uffici speciali per la ricostruzione.