Esonero contributivo per assunzione beneficiari Assegno di inclusione: come funziona
Via libera ai datori di lavoro che intendono richiedere l'esonero contributivo per l'assunzione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI). Ecco le regole per ottenere l'incentivo.
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Introdotta dalla legge di conversione del decreto legge Lavoro (DL n. 48-2023), la misura consiste in uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato due specifiche categorie di soggetti, ossia i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e i percettori dell’Assegno di inclusione.
A distanza di quasi un anno dalle prime istruzioni operative, raccolte nella circolare INPS n. 111-2023, con il messaggio n. 3888-2024 lo stesso Istituto ha fornito ulteriori dettagli in merito alle modalità di richiesta e gestione dell'esonero contributivo, mettendo a disposizione dei datori di lavoro il modulo di domanda online.
Va ricordato però che, insieme al bonus per assunzioni di beneficiari del SFL e dell'ADI, il DL Lavoro ha previsto anche incentivi per le agenzie per il lavoro che agevolano l'occupazione dei percettori delle misure di sostegno al reddito e un bonus autoimprenditorialità per stimolare l'avvio di nuove imprese e cooperative da parte di chi beneficia del Supporto formazione e lavoro e dell'Assegno di inclusione.
Esonero contributivo per chi assume beneficiari dell'Assegno di inclusione
Il bonus assunzioni consiste in un esonero dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, di un beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dell'Assegno di inclusione (ADI), il nuovo strumento di sostegno al reddito in vigore da quest'anno.
Lo sgravio contributivo è totale, quindi pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, in caso di nuova assunzione a tempo determinato ed è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo totale è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, in questo caso nel limite massimo di 24 mesi.
Per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, full time o part time, invece, è previsto un esonero parziale, pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro. Lo sgravio in questo caso è concesso nel limite massimo di importo pari a 4mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
I chiarimenti INPS sul bonus assunzione percettori ADI e SFL
Con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'agevolazione.
In particolare, possono richiedere l'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono quindi escluse dalla decontribuzione le assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione.
L'esonero è concesso a fronte dell'assunzione di lavoratori percettori del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, mentre sono esclusi i soggetti che hanno inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento e abbiano titolo alla prestazione, ma non l’abbiano ancora percepita.
Lo sgravio per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetta per 12 mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile, per cui la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Relativamente allo sgravio del 50% in caso di assunzione a termine, che è concesso nel limite massimo di 4mila euro su base annua, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Come anticipato, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il periodo di godimento dell'agevolazione passa da 12 a 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per il contratto a termine. Il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato che viene trasformato in tempo indeterminato, quindi, dà diritto a un beneficio della durata di 24 mesi, ma con un’entità differente per il periodo di rapporto a tempo determinato (50% dei contributi datoriali) e in presenza della trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali).
Oltre alle condizioni generali di spettanza dell'incentivo, come la regolarità contributiva e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, il decreto Lavoro ha previsto delle condizioni specifiche per l'accesso all'esonero. In particolare, lo sgravio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Inoltre, laddove il beneficiario del sostegno al reddito venga licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Alle prime istruzioni operative relative al bonus assunzioni per percettori di ADI e SFL ha fatto seguito il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024 con cui l'Istituto ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda e alla fruizione dell'esonero contributivo.
Nel dettaglio, con questo messaggio l'INPS fa sapere che sul portale istituzionale è disponibile il modulo di domanda online denominato “Esonero SFL-ADI” che i datori di lavoro devono utilizzare per richiedere il beneficio.
Nell’istanza devono essere fornite le seguenti informazioni:
- l’indicazione del lavoratore assunto;
- l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente (al fine del riconoscimento del contributo a chi ha effettuato l’attività di intermediazione).
Una volta ricevuta la richiesta, l’Istituto procede con le operazioni di verifica, calcola l’importo dell’incentivo spettante (nei limiti della capienza di aiuti de minimis) e lo comunica all’interessato.
La fruizione del beneficio avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive. Per l’assunzione dei percettotri di ADI, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, nell’elemento CodiceCausale sarà necessario indicare il nuovo valore “EADI”, “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”. Il codice è “ESFL” in caso di assunzione dei percettori del SFL. L’INPS quindi attribuirà i nuovi codici “L604” e “L605” per indicare il conguaglio dell’esonero e degli arretrati relativi ad ADI (“L606” e “L607” per il SFL).
In caso di intermediazione, invece, le agenzie/enti sono informati via PEC direttamente dall’Istituto. Accedendo al cruscotto appositamente predisposto sul sito INPS possono inserire l’IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento.
Gli altri bonus assunzioni nel decreto Lavoro
Incentivi per chi facilita l'occupazione di beneficiari Assegno e soggetti disabili
Per facilitare ulteriomente l'occupazione dei beneficiari del sussidio, il decreto Lavoro ha previsto anche un incentivo destinato alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto mediante la loro attività di mediazione. In questo caso il contributo pari è al 30% dell’incentivo massimo annuo spettante al datore di lavoro.
Il provvedimento introduce un'agevolazione anche per gli enti del terzo settore e le imprese sociali per ogni persona con disabilità assunta a seguito della loro attività di intermediazione: si tratta del 60% dell’intero incentivo in forma di esonero totale riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un'assunzione con contratto a tempo indeterminato e dell’80% dello sgravio del 50% previsto per le assunzioni a termine.
Per approfondire: Incentivo assunzione disabili decreto Lavoro, come funziona il bonus under 35
Bonus per l'autoimprenditorialità
Il pacchetto volto ad agevolare l'attivazione di chi riceve il sostegno al reddito conta anche un bonus per i beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del sostegno.
Si tratta della possibilità di ottenere in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di accesso a questo contributo saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF e il MIMIT.
Per approfondire: Bonus assunzioni per gli under 30, come funziona
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