Codice Appalti: Concessionari, cosa rischiano se non rispettano nuovi limiti
In Gazzetta le indicazioni dell’ANAC su obblighi, verifiche e multe relativamente ai nuovi limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di concessionari. Il Codice Appalti ha infatti ridotto al 20% la quota di concessioni da poter affidare a società in house o controllate.
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Codice Appalti: cosa cambia per i concessionari
L’articolo 177 del Codice Appalti (D.lgs 50-2016), così come modificato dalla L. 205/2017, prevede che da aprile 2018 i soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice stesso, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gare pubbliche, siano obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture riferiti alle concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro.
La restante parte può essere realizzata da società in house, per i soggetti pubblici, o da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati.
Uniche a fare eccezione rispetto al parametro dell'80%, le concessionarie autostradali, per cui è rimasto il precedente limite del 60% stabilito dal governo Monti nel 2012.
Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il Codice ha affidato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il compito di redigere apposite Linee guida, che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 2 agosto 2018.
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ANAC: cosa succede se non si rispetta il nuovo limite
Il documento contenente le Linee guida n. 11 dell'ANAC è suddiviso in due parti. La parte I contiene indicazioni di natura interpretativa del Codice, al fine - si legge - di favorire la corretta e omogenea applicazione della normativa, ed è da intendersi, dunque, non vincolante. La parte II contiene, invece, indicazioni operative dell’articolo 177 e ha quindi carattere vincolante.
Nello specifico, nella parte I delle Linee guida si trovano indicazioni su:
- Ambito di applicazione delle disposizioni,
- Contratti assoggettati alle previsioni dell’articolo 177 del Codice,
- Ambito temporale di applicazione.
Nella parte II del documento, l’ANAC dà invece indicazioni sulle modalità per sanare eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti stabiliti dalla legge per l’affidamento dei contratti di concessione. Le irregolarità devono essere risolte entro l’anno successivo “rispettando, nel contempo, le percentuali di affidamento di pertinenza dell’anno in corso e considerando il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno”.
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Le condizioni di squilibrio - si legge - possono essere sanate mediante:
- nuove esternalizzazioni;
- il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni già avvenute a mezzo di contratti, man mano che esse scadono;
- la cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate, eventualmente previo recesso.
La penale prevista dall’articolo 177 in caso di “situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi” è calcolata - spiega l’Autorità - sull’importo complessivo dei contratti affidati senza gara oltre i limiti percentuali consentiti dalla norma nella misura in cui lo squilibrio non sia recuperato entro l’anno successivo.
L’ANAC riporta, poi, in questa parte del documento gli obblighi di pubblicazione delle gare per i soggetti concedenti e, in ultimo, le disposizioni relative alle attività di verifica delle quote degli affidamenti sottoposti all’articolo 177 da parte del soggetto concedente. Al riguardo, le Linee guida prevedono che la verifica avvenga con cadenza almeno annuale sulla base dei dati acquisiti sia presso le sedi dei concessionari che “mediante accesso diretto al profilo di committente dei concessionari”.
L’esito delle verifiche effettuate dai concedenti deve essere trasmesso all’ANAC, insieme a una “relazione sulle situazioni di squilibrio accertate e sulle ipotesi che hanno dato luogo all’applicazione delle penali”.
L’ANAC può, dal canto suo, operare controlli a campione sui concessionari e chiedere in qualsiasi momento ai concedenti dati, informazioni e chiarimenti. In caso di "reiterato e grave inadempimento o inescusabile inerzia" da parte di un concedente nelle verifiche di competenza - si legge infine - l’Autorità può decidere di sostituirsi allo stesso, previa diffida.